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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02050/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Gli acquirenti di un immobile convenivano in giudizio il venditore chiedendo la condanna al rimborso di somme da essi sostenute dopo l’acquisto, pari a euro 19.669,23, sostenendo che tali esborsi fossero collegati a oneri e spese necessari per la regolarizzazione urbanistica-edilizia dell’immobile, in particolare per la prosecuzione di un intervento edilizio, il frazionamento e il mutamento di destinazione d’uso, nonché per gli adempimenti verso il Comune. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo che dal contratto preliminare e soprattutto dal definitivo risultasse che gli acquirenti avessero consapevolmente assunto a proprio carico le spese connesse alla pratica edilizia e al rilascio dell’abitabilità, escludendo così l’applicabilità dell’art. 1489 c.c. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, denunciando: violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e omesso esame del rogito notarile, assumendo che preliminare e definitivo fossero coerenti nel porre a carico del venditore gli oneri necessari per ottenere la destinazione d’uso e per tenere indenni gli acquirenti da richieste del Comune; erroneità della valutazione circa la loro conoscenza della difformità urbanistica e della possibile imposizione di oneri comunali; violazione dell’onere della prova e delle norme sulla tutela del compratore in presenza di vizi o limitazioni non dichiarate. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, e ha rilevato che la Corte d’appello aveva effettivamente esaminato il contratto e le prove testimoniali, traendone una diversa conclusione interpretativa. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d’appello che aveva respinto la domanda degli acquirenti. Ha ritenuto inammissibili o infondate le doglianze, perché formulate come contestazione del risultato interpretativo e dell’apprezzamento delle prove, senza indicare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici né un vero omesso esame di fatto decisivo. Ha inoltre escluso che il richiamo all’art. 1489 c.c. e all’onere della prova potesse trasformarsi in un sindacato di merito sulla ricostruzione fattuale operata dal giudice d’appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente e si è dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1351 c.c.

    Richiamato tra le norme sull’interpretazione e sulla disciplina del preliminare, ma senza una specifica autonoma applicazione decisiva nel dispositivo; la Corte osserva che la censura mira in realtà a rivalutare il contenuto contrattuale.

  • art. 1362 c.c.

    La violazione delle regole di interpretazione contrattuale è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica puntualmente il canone violato e spiega come il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una lettura diversa del contratto.

  • art. 1363 c.c.

    Come per gli altri canoni ermeneutici, il suo richiamo senza critica specifica della motivazione non consente di riaprire il giudizio di merito.

  • art. 1365 c.c.

    Il mero richiamo congiunto alle norme interpretative, senza confronto puntuale con la motivazione impugnata, è insufficiente a fondare un vizio di legittimità.

  • art. 1366 c.c.

    La Corte ribadisce che il controllo di legittimità non può risolversi in un nuovo esame della volontà contrattuale.

  • art. 1175 c.c.

    Citatato dai ricorrenti, ma ritenuto parte di una critica complessiva e apodittica che non individua una concreta violazione scrutinabile in cassazione.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti insieme ad altre norme, senza una specifica dimostrazione di errore di diritto della sentenza impugnata.

  • art. 1337 c.c.

    Evocato dai ricorrenti, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento, poiché la controversia verteva sulla lettura del regolamento contrattuale e sulla ricostruzione fattuale.

  • art. 1489 c.c.

    La Corte d’appello aveva escluso la sua applicabilità perché gli acquirenti avrebbero conosciuto la situazione dell’immobile e le possibili richieste del Comune; la Cassazione non rivede tale accertamento di fatto, ritenendolo insindacabile in questa sede.

  • art. 2697 c.c.

    Il richiamo all’onere della prova non consente, di per sé, un controllo di legittimità se in sostanza si chiede alla Cassazione di sostituirsi al giudice di merito nel vaglio probatorio.

  • art. 244 c.c.

    Il richiamo è stato ritenuto del tutto aspecifico, senza indicazione delle ragioni della dedotta violazione.

  • art. 253 c.c.

    Anche questo richiamo è stato reputato aspecifico e non idoneo a fondare un motivo di ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere utilizzato per sindacare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo casi specifici non ricorrenti nella specie.

  • art. 116 c.p.c.

    Il richiamo alla valutazione delle prove non consente un nuovo vaglio probatorio in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso rigettato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in collegamento al raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è deducibile in cassazione solo se il ricorrente individua specificamente la regola ermeneutica violata e dimostra in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del contratto.
  • L’interpretazione del contratto e la ricostruzione della volontà delle parti sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non possono essere rivisitati in sede di legittimità se la censura mira solo a ottenere un diverso apprezzamento del testo negoziale.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto storico allegato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, ancorché sia stato valutato in modo difforme da quanto auspicato dal ricorrente.
  • Il richiamo all’onere della prova o alle norme sulla valutazione probatoria non consente, di per sé, di ottenere in cassazione un nuovo esame del materiale istruttorio, poiché ciò si tradurrebbe in un sindacato di merito non consentito.
  • Le doglianze formulate in modo cumulativo e generico, mediante richiamo indiscriminato di molte norme senza una critica puntuale della decisione impugnata, sono inidonee a fondare un motivo di ricorso ammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareContratto preliminareConformità urbanistica e catastaleImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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