Sentenza n. 238/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento dell’ordinanza n. 24 prot. 0024410 del 18.8.2022 notificata ai ricorrenti a mezzo del quale il Comune di Ottaviano intimava loro la demolizione ed il ripristino delle opere abusivamente eseguite presso la loro proprietà distinta a N.C.T. al Fg. 8, P.lla 1724, b) dell’ordinanza di sospensione prot. 0379049 del 21.7.2022 ritualmente notificatagli dalla Giunta Regionale della Campania in data 26.7.2022 e la relazione d'accertamento tecnico prot. gen n. 17541 del 9.6.2022, richiamata in ordinanza di demolizione n. 24 prot. n. 0024410 del 18.8.2022 quivi gravata e non conosciuta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino di opere abusive, ordinanza regionale di sospensione dei lavori e relazione tecnica di accertamento
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione relativa a un manufatto in ampliamento al piano rialzato, a una sopraelevazione al piano primo e a una piccola tettoia, realizzati su un immobile interessato da una precedente istanza di condono ai sensi della l. n. 47/1985. Hanno dedotto: l'impossibilità materiale di demolire l'ampliamento e la tettoia, sottoposti a sequestro, con conseguente nullità dell'ordinanza per impossibilità dell'oggetto; l'illegittimità dell'ordine relativo alla sopraelevazione, poiché oggetto di istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001; il difetto di motivazione dell'ordinanza. È stata inoltre impugnata l'ordinanza di sospensione dei lavori e la relazione tecnica di accertamento. In corso di giudizio i ricorrenti hanno dichiarato che gli abusi indicati come sub 1 e 3 erano stati rimossi, circostanza non contestata dal Comune, chiedendo il riconoscimento della cessazione della materia del contendere per tali opere. Hanno anche chiesto il rinvio dell'udienza.
La decisione
Il Tribunale ha respinto la richiesta di rinvio, poiché non erano state dimostrate ragioni eccezionali ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e il rinvio avrebbe inciso sulla ragionevole durata di un giudizio pendente dal 2022. Ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente agli abusi sub 1 e 3, essendo stati rimossi. Quanto all'abuso residuo, ha respinto il ricorso. Il sequestro penale non incide sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione, ma soltanto sulla decorrenza del termine per ottemperarvi: il termine resta sospeso sino alla cessazione del sequestro e alla restituzione del bene nella disponibilità del privato. La presentazione di un'istanza di sanatoria non rende invalida né inefficace l'ordinanza, determinando soltanto la sospensione della sua esecutività sino alla definizione, anche tacita, della domanda; in caso di rigetto, l'ordine riacquista efficacia. È stata respinta anche la censura di difetto di motivazione, poiché l'ordinanza di demolizione è un atto dovuto e vincolato, adeguatamente motivato dalla descrizione delle opere abusive e dall'indicazione della loro abusività, senza necessità di una specifica comparazione con un ulteriore interesse pubblico. Il ricorso contro l'ordinanza di sospensione dei lavori è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specifiche censure. È stata altresì dichiarata inammissibile l'impugnazione della relazione tecnica, trattandosi di atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo. Le spese sono state compensate per la limitata attività difensiva del Comune.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza.
Il rinvio dell'udienza è ammesso soltanto in presenza di situazioni eccezionali, valutate dal giudice anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
L'istanza di accertamento di conformità non incide sulla validità dell'ordinanza di demolizione, ma ne sospende l'esecutività sino alla definizione della domanda di sanatoria.
l. n. 47/1985
La pendenza di un'istanza di condono relativa al manufatto preesistente è richiamata nella fattispecie, senza costituire il fondamento della decisione.
Massime di principio
- Il sequestro penale dell'immobile abusivo non determina l'illegittimità o la nullità dell'ordinanza di demolizione: incide soltanto sull'efficacia esecutiva dell'ordine, poiché il termine per ottemperare non decorre, o resta sospeso, sino alla cessazione del sequestro e alla restituzione del bene nella disponibilità del destinatario.
- La presentazione di un'istanza di sanatoria o di accertamento di conformità non invalida né rende inefficace l'ordinanza di demolizione già adottata; ne sospende soltanto l'esecutività fino alla definizione, anche tacita, della domanda. In caso di rigetto della sanatoria, l'ordine di demolizione riacquista efficacia.
- L'ordinanza di demolizione di opere abusive è un atto dovuto e vincolato; è sufficientemente motivata quando descrive le opere e indica le ragioni della loro abusività, senza necessità di una specifica motivazione sull'interesse pubblico al ripristino, ulteriore rispetto alla legalità urbanistica violata.
- L'impugnazione di un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività è inammissibile, così come è inammissibile l'impugnazione di un provvedimento quando non siano formulate specifiche censure contro di esso.
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