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Sentenza

Sentenza del 19/05/2016 n. 4481 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - CANCELLAZIONE REGISTRO IMPRESE - DIFFERIMENTO QUINQUENNALE EFFETTI FISCALI - Norma procedurale - Esclusione - Norma sostanziale - Natura interpretativa - Esclusione - Efficacia retroattiva - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, che differisce di cinque anni, ai fini fiscali, gli effetti dell'estinzione di una società cancellata dal Registro delle imprese. La questione consiste nello stabilire se tale disposizione abbia natura procedurale o sostanziale, se possa considerarsi norma interpretativa e se abbia efficacia retroattiva anche quando la richiesta di cancellazione sia stata presentata prima della sua entrata in vigore.

La decisione

La disposizione è stata qualificata come norma sostanziale, poiché incide sulla capacità della società cancellata, e non come norma procedurale. È stata inoltre esclusa la sua natura interpretativa, anche implicita, e quindi la sua efficacia retroattiva. Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione si applica esclusivamente alle società la cui richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese sia stata presentata il 13 dicembre 2014 o successivamente. Per le cancellazioni anteriori continua ad applicarsi la disciplina precedente. Il testo non consente di individuare con certezza l'esito processuale concreto né il soggetto formalmente vittorioso.

Norme richiamate

  • Art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

    La norma è sostanziale e non procedurale, non ha natura interpretativa e non produce effetti retroattivi. Si applica soltanto alle richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore della nuova disciplina, o successivamente.

  • Art. 2495, comma 2, del codice civile

    La disposizione disciplina gli effetti dell'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese. Il differimento quinquennale previsto dal d.lgs. n. 175/2014 opera solo nei casi in cui la richiesta di cancellazione sia stata presentata sotto la vigenza della nuova disciplina.

  • Cassazione n. 6742/2015

    È richiamata come precedente conforme all'orientamento secondo cui l'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 non ha efficacia retroattiva.

Massime di principio

  • Quando una norma incide sull'esistenza, sulla capacità o sull'estinzione di un soggetto, tende ad avere natura sostanziale; in assenza di una previsione espressa, non può essere applicata retroattivamente.
  • Per stabilire se il differimento quinquennale si applica, occorre verificare la data di presentazione della richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, non soltanto la data dell'accertamento o dell'atto di riscossione.
  • Le cancellazioni richieste prima del 13 dicembre 2014 restano soggette alla disciplina previgente e non beneficiano del differimento quinquennale introdotto dal d.lgs. n. 175/2014.
  • La qualificazione di una disposizione come norma interpretativa non può essere presunta: se la norma introduce una disciplina nuova e incide sostanzialmente sugli effetti dell'estinzione, prevale il principio di irretroattività.
  • In casi analoghi è necessario distinguere tra norme processuali, normalmente applicabili ai procedimenti in corso, e norme sostanziali, applicabili di regola solo ai fatti verificatisi dopo la loro entrata in vigore.

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