Parere del Garante n. 359 del 23/06/2025
Parere sullo schema di decreto del Ministero della salute che istituisce il “Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dagli ospedali di comunità” (SIOC) - 23 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di decreto ministeriale che istituisce il SIOC, nuovo flusso informativo del NSIS dedicato al monitoraggio delle attività erogate dagli ospedali di comunità, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e del monitoraggio dei LEA. Il parere è favorevole: il Garante prende atto che lo schema recepisce le osservazioni formulate in sede interlocutoria e introduce un insieme di misure tecniche e organizzative ritenute idonee a garantire la protezione dei dati personali, in particolare sull’accesso ai dati, sulla sicurezza della trasmissione, sulla gestione dei log e sulla prevenzione di accessi abusivi. Viene inoltre valorizzata la struttura del sistema, basata su dati non direttamente identificativi, aggregazione mensile a livello aziendale e utilizzo del meccanismo CUNI/CUNA previsto dal decreto n. 262/2016.
Parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero della salute che istituisce il Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dagli ospedali di comunità (SIOC) e sul relativo disciplinare tecnico
Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dagli ospedali di comunità (SIOC)
Il Garante esprime parere sullo schema di decreto del Ministero della salute che istituisce il Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dagli ospedali di comunità (SIOC), quale nuovo flusso informativo del NSIS. Il parere è reso ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), del GDPR e dell’art. 9, comma 7, del d.l. n. 139 del 2021.
Contesto e finalità dell’intervento
Il decreto si inserisce nel quadro del PNRR, Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3.2, e in particolare del sub-intervento 1.3.2.2.1 relativo all’implementazione di quattro flussi informativi a livello regionale, tra cui quello degli ospedali di comunità. Il Ministero della salute ha chiesto il parere evidenziando l’esigenza di adottare lo schema entro il 30 giugno 2025, in ragione delle scadenze PNRR.
Il sistema è finalizzato al monitoraggio delle prestazioni erogate dagli ospedali di comunità e, più in generale, dell’assistenza territoriale, in coerenza con l’obiettivo di garantire il monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.
Quadro normativo richiamato
Nel provvedimento sono richiamati, tra gli altri:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- l’intesa del 10 luglio 2014 sul Patto per la salute 2014-2016, che già prevedeva l’integrazione dei flussi informativi per l’assistenza territoriale, includendo cure primarie, riabilitazione, ospedali di comunità e consultori familiari;
- il decreto del Ministero della salute 7 dicembre 2016, n. 262, che disciplina l’interconnessione nazionale dei sistemi informativi su base individuale e introduce il codice univoco nazionale dell’assistito (CUNA).
Architettura del SIOC e trattamento dei dati
Lo schema di decreto, composto da 12 articoli, disciplina:
- l’ambito di applicazione del SIOC e la sua integrazione nel NSIS;
- i flussi di dati personali alimentanti il sistema e le modalità di accesso;
- le modalità e tempistiche di trasmissione, nonché le verifiche e le conseguenze di ritardi o inadempimenti;
- i profili di protezione dei dati personali;
- la pubblicazione degli aggiornamenti tecnici, l’entrata in vigore e la trasmissione agli organi competenti.
Il disciplinare tecnico allegato descrive contenuti informativi, soggetti coinvolti, modalità tecniche di trasmissione al NSIS e garanzie di sicurezza.
Valutazioni del Garante sui profili privacy
Per i profili rilevanti ai fini della protezione dei dati personali, il Garante evidenzia che:
- il SIOC è alimentato con dati non direttamente identificativi forniti da Regioni e Province autonome;
- i dati riguardano prestazioni erogate, motivazioni e caratteristiche dell’episodio di cura;
- prima della consultazione, i dati sono aggregati a livello aziendale su base mensile;
- l’accesso è consentito solo a specifiche unità organizzative regionali, ministeriali e ad AGENAS, esclusivamente in forma aggregata;
- il Ministero della salute è titolare del trattamento;
- i dati sono cancellati con periodicità annuale trascorsi trent’anni dal decesso dell’interessato, in coerenza con gli altri flussi del NSIS.
Interconnessione con il NSIS e uso del CUNI/CUNA
Il sistema si interconnette con il NSIS secondo il modello del decreto n. 262/2016. La Regione o Provincia autonoma inviante attribuisce all’assistito un codice univoco non invertibile (CUNI), che non consente una correlazione immediata con i dati anagrafici. Il Ministero della salute, in fase di acquisizione, genera e assegna il CUNA sostituendo il codice ricevuto. Il disciplinare precisa inoltre che l’utilizzo delle anagrafi regionali (ARA) è consentito solo nelle more dell’attuazione dell’anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
Misure di sicurezza e riscontri interlocutori
Il Garante rileva che lo schema recepisce le osservazioni formulate dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali. In particolare, sono state considerate:
- la limitazione dell’accesso ai dati aggregati;
- la previsione di una trasmissione sicura dei dati dal livello regionale/provinciale;
- l’assenza di campi a compilazione libera;
- il rafforzamento del monitoraggio degli eventi di sicurezza e della gestione degli incidenti tramite SIEM e SOAR;
- la previsione che i file di log siano integri, inalterabili, protetti contro usi impropri e accessibili solo a personale incaricato e autorizzato;
- misure idonee a ridurre il rischio di utilizzo fraudolento di identità digitali;
- l’adozione di tecniche crittografiche per la conservazione delle password, in linea con le linee guida del 7 dicembre 2023.
Esito del parere
Alla luce delle garanzie previste dallo schema di decreto e dal disciplinare tecnico, il Garante ritiene di non dover formulare rilievi. Il parere è dunque favorevole sullo schema di decreto e sul relativo allegato tecnico, ritenuti idonei a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche coinvolte nel trattamento.
Punti principali
Oggetto e finalità del nuovo sistema informativo
Lo schema di decreto istituisce il SIOC, inserito nel sistema di interconnessione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute. Il sistema è destinato al monitoraggio delle prestazioni erogate dagli ospedali di comunità e dei relativi profili assistenziali, anche ai fini della verifica dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.
Contesto normativo e urgenza di adozione
Il parere si colloca nel quadro del PNRR, Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3.2, con riferimento al sub-intervento sull’implementazione di quattro flussi informativi regionali, tra cui quello sugli ospedali di comunità. Il Ministero ha rappresentato la necessità di adottare il decreto entro il 30 giugno 2025 per rispettare le scadenze PNRR.
Struttura del trattamento e categorie di dati
Il SIOC è alimentato da dati non direttamente identificativi trasmessi dalle Regioni e Province autonome, relativi alle prestazioni erogate, alle motivazioni e alle caratteristiche dell’episodio di cura. I dati sono preventivamente aggregati a livello aziendale su base mensile; l’accesso è limitato a specifiche unità organizzative regionali, ministeriali e ad AGENAS, sempre in forma aggregata e per competenza territoriale o funzionale.
Garanzie tecniche e organizzative valutate dal Garante
Lo schema e il disciplinare tecnico prevedono misure di sicurezza considerate adeguate, tra cui trasmissione sicura dei dati, assenza di campi a compilazione libera, rafforzamento del monitoraggio degli eventi di sicurezza anche tramite SIEM e SOAR, integrità e inalterabilità dei log, accesso ai log solo da personale autorizzato e misure contro l’uso fraudolento di identità digitali. È richiamata anche l’adozione di funzioni crittografiche per la conservazione delle password, in linea con le linee guida del 7 dicembre 2023.
Esito del parere
Il Garante non formula rilievi sullo schema di decreto e sul disciplinare tecnico, ritenendo che le osservazioni precedentemente formulate siano state recepite e che il complesso delle misure previste sia appropriato a tutelare i diritti e le libertà degli interessati. Il parere è quindi favorevole, ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), GDPR e dell’art. 9, comma 7, d.l. n. 139/2021.
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