Cassazione Penale, Sentenza n. 30815/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che aveva chiesto la modifica dell'orario di presentazione all'obbligo di firma per esigenze lavorative. Il Tribunale di Catanzaro, investito dell'istanza, si era dichiarato incompetente perché il decreto applicativo della misura era stato impugnato davanti alla Corte d'appello di Catanzaro. La Corte d'appello, a sua volta, ha ritenuto che ogni intervento incidente sulle modalità di esecuzione della misura spettasse in via esclusiva al giudice che aveva emesso la misura, cioè il Tribunale, sostenendo che la pendenza dell'impugnazione non derogasse a tale competenza. Il conflitto è stato rimesso alla Corte di cassazione per stabilire quale giudice dovesse decidere sulla richiesta di modifica delle prescrizioni in corso di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha risolto il contrasto attribuendo la competenza alla Corte d'appello di Catanzaro. Ha affermato che, in pendenza dell'impugnazione contro il provvedimento applicativo della misura di prevenzione, la competenza a provvedere sulla modifica delle prescrizioni spetta al giudice del gravame, non al tribunale che ha emesso il decreto. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 28 c.p.p.
Viene richiamato per qualificare la situazione di conflitto negativo di competenza tra due giudici che rifiutano entrambi di provvedere sulla medesima richiesta.
art. 30 c.p.p.
Richiamato nel contesto della rimessione degli atti per la soluzione del conflitto di competenza.
art. 11, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La Corte lo interpreta nel senso che, in pendenza di impugnazione del decreto applicativo della misura di prevenzione personale, la competenza sulle richieste di revoca o modifica delle prescrizioni spetta al giudice dell'impugnazione; al giudice che ha emesso il decreto spetta invece la competenza solo quando il provvedimento sia definitivo.
art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Richiamato come precedente normativo-giurisprudenziale a sostegno della competenza del giudice del gravame su istanze collegate a sopravvenienze incidenti sulla misura di prevenzione personale.
art. 111 Cost.
Utilizzato come argomento sistematico: la concentrazione della cognizione presso il giudice dell'impugnazione evita frammentazioni processuali e rispetta il principio di ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione personale, la competenza a decidere sulle istanze di revoca o modifica delle prescrizioni inerenti alla misura spetta al giudice che ha emesso il decreto solo quando il provvedimento sia divenuto definitivo.
- Se il decreto applicativo della misura è ancora sub iudice in pendenza di impugnazione, ogni domanda che incida sul contenuto della misura o sulle sue prescrizioni ricade nella competenza del giudice del gravame, chiamato a rivalutare la pericolosità sociale del proposto.
- La competenza del tribunale in fase esecutiva non può essere estesa alle ipotesi in cui la misura non sia ancora definitiva, altrimenti si determinerebbe una indebita frammentazione della cognizione tra giudici diversi.
- In presenza di sopravvenienze che incidono sulla pericolosità sociale del soggetto sottoposto a misura di prevenzione, il giudice dell'impugnazione può e deve esaminare d'ufficio tali elementi nel limite devolutivo proprio del procedimento di prevenzione.
- L'interpretazione delle norme sulle misure di prevenzione deve privilegiare la concentrazione processuale e la ragionevole durata del procedimento, evitando che la stessa misura sia gestita contemporaneamente da giudici diversi.
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