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Sentenza

Sentenza del 28/06/2019 n. 17524 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato la cartella TARSU 2008 di euro 1.796,00 sostenendo che gli aumenti tariffari applicati fossero illegittimi perché fondati sulla Delibera n. 120/2008, ritenuta sostanzialmente reiterativa della Delibera n. 165/2006, già annullata dal TAR Sicilia per incompetenza dell'organo deliberante. Il Comune ha sostenuto che la delibera relativa al 2008 fosse autonoma rispetto a quella del 2006 e validamente adottata dalla Giunta comunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che l'annullamento della delibera TARSU relativa al 2006 non si estende automaticamente alle delibere successive, anche se ne riproducono il contenuto, perché ciascuna tariffa annuale costituisce una nuova e autonoma determinazione. La delibera successiva può essere disapplicata dal giudice tributario solo dopo un'autonoma verifica della sua illegittimità, non per effetto automatico del precedente annullamento. Nel caso concreto, la Corte ha inoltre ritenuto competente la Giunta comunale di Palermo a determinare annualmente le tariffe TARSU. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 64

    Richiamato dal Comune per sostenere la validità della determinazione tariffaria TARSU relativa all'anno 2008.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, comma 2

    Le tariffe ... sono determinate "dal comune" secondo "il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge".

    La norma attribuisce al Comune la determinazione delle tariffe entro i limiti di legge, senza imporre necessariamente che la concreta fissazione annuale debba essere effettuata dal Consiglio comunale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5

    Riconosce al giudice tributario il potere-dovere di disapplicare incidentalmente gli atti amministrativi illegittimi che costituiscono presupposto dell'imposizione, purché la loro illegittimità sia oggetto di autonoma valutazione nel giudizio tributario.

  • Legge n. 2248 del 1865, allegato E, art. 5

    Costituisce il fondamento generale del potere del giudice ordinario e tributario di non applicare, nel caso concreto, gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.

  • D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lett. f)

    "Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi".

    La disposizione distingue tra istituzione e ordinamento dei tributi, spettanti al Consiglio, e determinazione delle aliquote o tariffe, attribuita all'organo esecutivo secondo il riparto delle competenze applicabile.

  • Legge n. 142 del 1990, art. 32, comma 2, lett. g), recepita in Sicilia dalla L.R. n. 48 del 1991

    Nel sistema siciliano, la determinazione concreta delle tariffe è stata ritenuta di competenza della Giunta, mentre al Consiglio spettano gli indirizzi e i criteri generali.

  • L.R. Sicilia n. 7 del 1992, art. 13, comma 1

    È richiamata per evidenziare la peculiarità del riparto delle competenze negli enti locali siciliani, nel quale l'organo di competenza residuale non coincide integralmente con quello previsto dal TUEL nazionale.

  • Statuto del Comune di Palermo, art. 49

    "La giunta ... procede a variazioni delle tariffe ed aliquote dei tributi comunali ... entro i limiti indicati dalla legge o dal consiglio comunale".

    La disposizione conferma la competenza della Giunta alle variazioni annuali delle tariffe entro i limiti stabiliti dalla legge o dagli indirizzi consiliari.

  • Regolamento comunale TARSU di Palermo, art. 14, lett. d)

    Attribuisce al Consiglio la fissazione dei criteri generali e dei meccanismi di quantificazione, ma non esclude la competenza della Giunta alla concreta determinazione annuale delle tariffe.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49

    È richiamato quale elemento dell'evoluzione normativa verso un sistema di tariffazione dei rifiuti diretto alla copertura integrale dei costi del servizio.

Massime di principio

  • L'annullamento giudiziale di una delibera tariffaria annuale non travolge automaticamente le delibere degli anni successivi, anche quando queste ne riproducono il contenuto: ogni delibera annuale è un atto autonomo.
  • Per contestare una cartella fondata su una delibera successiva, il contribuente deve impugnare o contestare specificamente quella delibera e indicare i vizi propri dell'atto; non è sufficiente richiamare l'annullamento di una delibera precedente.
  • Il giudice tributario può disapplicare incidentalmente una delibera amministrativa, ma deve accertarne autonomamente l'illegittimità. Non esiste un automatismo derivante dal precedente giudicato amministrativo.
  • La ripetizione del contenuto di una delibera annullata può rappresentare una nuova scelta amministrativa autonoma e non necessariamente un'invalidità derivata.
  • Nel riparto delle competenze comunali occorre distinguere tra istituzione e disciplina generale del tributo, normalmente riservate al Consiglio, e concreta determinazione annuale di aliquote o tariffe, che può spettare alla Giunta in base alla normativa locale applicabile.
  • Per valutare la legittimità di una tariffa locale bisogna verificare la normativa regionale, lo statuto e i regolamenti dell'ente, poiché il riparto delle competenze può differire tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale.

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