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Sentenza

Sentenza del 05/12/2017 n. 5085 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Concessioni governative - Radio e televisione - Apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di navigazione - Telefoni cellulari - Applicabilità - Esenzioni - Enti locali - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l’applicabilità della tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari, sostenendo verosimilmente che l’evoluzione della normativa sulle comunicazioni elettroniche avesse superato o abrogato il tributo. In subordine, chiedeva di beneficiare dell’esenzione prevista per le Amministrazioni dello Stato, ritenendo che tale esenzione potesse estendersi agli enti locali. La controversia riguardava quindi sia la permanenza della tassa sulle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre, sia l’eventuale assimilazione dei Comuni alle Amministrazioni statali ai fini dell’esenzione.

La decisione

La tassa è stata ritenuta dovuta. Il quadro normativo comunitario non impedisce agli Stati di prevedere un tributo collegato all’impiego del telefono cellulare, poiché il presupposto della tassa è l’utilizzo dell’apparecchiatura e non la fornitura del servizio telefonico. L’art. 2, comma 4, del d.l. n. 4/2014 è stato qualificato come norma interpretativa e ha chiarito che le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre rientrano tra le stazioni radioelettriche rilevanti ai fini della tassa. È stata inoltre esclusa l’estensione agli enti locali dell’esenzione riservata alle Amministrazioni dello Stato, in quanto le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e il d.lgs. n. 165/2001 distingue espressamente i Comuni dalle Amministrazioni statali. Il ricorso è quindi risultato infondato.

Norme richiamate

  • Art. 21 della Tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641

    Costituisce il riferimento normativo per la tassa di concessione governativa relativa alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre.

  • Art. 160 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche

    La norma, richiamata dall’art. 21 della Tariffa, è stata interpretata nel senso di ricomprendere tra le stazioni radioelettriche anche i telefoni cellulari e le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre.

  • Art. 2, comma 4, del d.l. 28 gennaio 2014, n. 4

    Norma di interpretazione autentica secondo cui, ai fini dell’art. 21 della Tariffa, le stazioni radioelettriche comprendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione; conferma quindi la permanenza della tassa sui telefoni cellulari.

  • Art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001

    Distingue i Comuni e gli altri enti locali dalle Amministrazioni dello Stato, pur ricomprendendoli entrambi nella categoria generale delle pubbliche amministrazioni; tale distinzione impedisce di estendere automaticamente ai Comuni le esenzioni previste per lo Stato.

  • Cass. civ., sentenze n. 9560/2014 e n. 25292/2017

    Confermano l’applicabilità della tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari e l’impossibilità di estendere agli enti locali l’esenzione prevista per le Amministrazioni dello Stato.

Massime di principio

  • Una tassa collegata all’utilizzo di un’apparecchiatura telefonica può coesistere con la disciplina comunitaria sulle comunicazioni elettroniche se il suo presupposto è l’impiego dell’apparecchiatura e non la prestazione del servizio di comunicazione.
  • Quando una norma successiva chiarisce espressamente che i telefoni cellulari rientrano nella categoria delle apparecchiature soggette al tributo, la riforma del settore delle comunicazioni non può essere interpretata automaticamente come abrogazione della tassa.
  • Le esenzioni fiscali costituiscono eccezioni alla regola generale e devono essere interpretate restrittivamente: non possono essere estese per analogia a soggetti non espressamente indicati.
  • La qualifica di ente pubblico o di pubblica amministrazione non comporta automaticamente l’equiparazione alle Amministrazioni dello Stato ai fini delle agevolazioni tributarie.
  • Per stabilire se un ente locale debba pagare un tributo, occorre verificare separatamente il presupposto impositivo e l’esistenza di una specifica esenzione applicabile proprio a quell’ente; l’assenza di un’esenzione espressa comporta, di regola, l’obbligo di pagamento.

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