Ordinanza n. 1088/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, sezione Lavoro, n. 487/2024, relativa all’accredito di € 2.500,00 sulla carta elettronica per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024; successiva inerzia del Commissario ad acta nominato dal TAR
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, sezione Lavoro, n. 487/2024, passata in giudicato, che aveva disposto l’erogazione della prestazione mediante accredito di € 2.500,00 sulla carta elettronica per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Definito il giudizio di ottemperanza con sentenza del TAR Marche n. 886/2025, la ricorrente ha presentato il 20 luglio 2026 un’istanza chiedendo di accertare l’inerzia del Commissario ad acta, di sostituirlo e di inasprire la misura coercitiva prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in ragione del ritardo nell’esecuzione.
La decisione
Il TAR non ha deciso l’istanza di sostituzione del Commissario ad acta né quella di inasprimento della misura coercitiva. Ha ritenuto necessario acquisire dal Commissario informazioni documentate sullo stato dell’esecuzione e sulle ragioni del ritardo, considerato che era ampiamente decorso il termine assegnato per l’adempimento sostitutivo. Ha quindi disposto il deposito, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, di una relazione di chiarimenti da parte del Direttore della Direzione generale competente presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, quale Commissario ad acta, e ha fissato la prosecuzione alla camera di consiglio del 14 gennaio 2027.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.
Le disposizioni sono richiamate quale base per disporre l’acquisizione istruttoria; l’ordinanza non ne specifica ulteriormente l’interpretazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Ritenuto necessario, al fine di decidere sull’istanza depositata in data 20 luglio 2026 volta ad ottenere la sostituzione del Commissario ad acta (nominato con la sentenza di questa Sezione n. 886/2025 nella persona del Direttore della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito o di un suo delegato) e l’inasprimento della misura coercitiva di cui all’art. 114, n. 4, lett. e), c.p.a. -, acquisire dall’anzidetto Commissario ad acta notizie sullo stato del procedimento di esecuzione e sulle ragioni del ritardo nell’ottemperanza, essendo abbondantemente decorso il termine assegnato da questo giudice per l’adempimento in via sostitutiva dell’Amministrazione;
Prima di decidere sulla sostituzione del Commissario ad acta e sull’inasprimento della misura coercitiva per il ritardo, il giudice acquisisce dal Commissario chiarimenti documentati sullo stato dell’esecuzione e sulle cause del ritardo.
Come è indicizzato
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