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Sentenza

Sentenza del 01/06/2016 n. 712 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

PROCESSO TRIBUTARIO - Reclamo - Mancatacostituzione in giudizio in termini da parte del ricorrente - Inammissibilitàdell'atto introduttivo - Sussiste È inammissibile, ai sensi del combinatodisposto degli artt. 17-bis e 22, d.lgs. n. 546/1992, il reclamo depositato inCommissione Tributaria Provinciale oltre il decorso del termine di 30 giorni,previsto ex lege per la costituzione in giudizio (termine questo che decorredallo spirare del termine di 90 giorni concesso all'Amministrazione Finanziariaper controdedurre, ex art. 17-bis, secondo comma, cit.).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha dichiarato inammissibile l'atto introduttivo, poiché il deposito è avvenuto oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla scadenza dei 90 giorni previsti per la fase amministrativa di reclamo. La tardività della costituzione impedisce l'esame nel merito della controversia.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha depositato il reclamo presso la Commissione Tributaria Provinciale oltre il termine previsto per la costituzione in giudizio. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 17-bis e 22 del d.lgs. n. 546/1992, il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni concesso all'Amministrazione finanziaria per formulare controdeduzioni o concludere la fase di reclamo-mediazione.

Norme richiamate

  • Art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992

    termine di 90 giorni concesso all'Amministrazione Finanziaria per controdedurre

    La norma disciplina il reclamo-mediazione e prevede una fase amministrativa di 90 giorni prima della prosecuzione della controversia in sede giudiziale.

  • Art. 22 del d.lgs. n. 546/1992

    termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio

    Il ricorrente deve depositare il ricorso o reclamo entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la fase amministrativa; il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel processo tributario i termini per la costituzione in giudizio sono perentori: il deposito tardivo può determinare l'inammissibilità senza esame del merito.
  • Quando è previsto il reclamo-mediazione, il termine per la costituzione in giudizio decorre dopo la scadenza dei 90 giorni concessi all'Amministrazione finanziaria, salvo diversa disciplina applicabile al caso concreto.
  • È necessario calcolare con precisione sia la scadenza della fase amministrativa sia i successivi 30 giorni per il deposito, verificando anche le regole sulla decorrenza, sulle festività e sulle notifiche.
  • La mancata o tardiva costituzione non è normalmente sanabile con la successiva produzione di documenti o con la trattazione del merito, poiché incide sull'ammissibilità dell'atto introduttivo.

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