Sentenza del 01/06/2016 n. 712 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
PROCESSO TRIBUTARIO - Reclamo - Mancatacostituzione in giudizio in termini da parte del ricorrente - Inammissibilitàdell'atto introduttivo - Sussiste È inammissibile, ai sensi del combinatodisposto degli artt. 17-bis e 22, d.lgs. n. 546/1992, il reclamo depositato inCommissione Tributaria Provinciale oltre il decorso del termine di 30 giorni,previsto ex lege per la costituzione in giudizio (termine questo che decorredallo spirare del termine di 90 giorni concesso all'Amministrazione Finanziariaper controdedurre, ex art. 17-bis, secondo comma, cit.).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato inammissibile l'atto introduttivo, poiché il deposito è avvenuto oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla scadenza dei 90 giorni previsti per la fase amministrativa di reclamo. La tardività della costituzione impedisce l'esame nel merito della controversia.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha depositato il reclamo presso la Commissione Tributaria Provinciale oltre il termine previsto per la costituzione in giudizio. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 17-bis e 22 del d.lgs. n. 546/1992, il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni concesso all'Amministrazione finanziaria per formulare controdeduzioni o concludere la fase di reclamo-mediazione.
Norme richiamate
Art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992
termine di 90 giorni concesso all'Amministrazione Finanziaria per controdedurre
La norma disciplina il reclamo-mediazione e prevede una fase amministrativa di 90 giorni prima della prosecuzione della controversia in sede giudiziale.
Art. 22 del d.lgs. n. 546/1992
termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio
Il ricorrente deve depositare il ricorso o reclamo entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la fase amministrativa; il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel processo tributario i termini per la costituzione in giudizio sono perentori: il deposito tardivo può determinare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Quando è previsto il reclamo-mediazione, il termine per la costituzione in giudizio decorre dopo la scadenza dei 90 giorni concessi all'Amministrazione finanziaria, salvo diversa disciplina applicabile al caso concreto.
- È necessario calcolare con precisione sia la scadenza della fase amministrativa sia i successivi 30 giorni per il deposito, verificando anche le regole sulla decorrenza, sulle festività e sulle notifiche.
- La mancata o tardiva costituzione non è normalmente sanabile con la successiva produzione di documenti o con la trattazione del merito, poiché incide sull'ammissibilità dell'atto introduttivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 giu 2016Sentenza del 01/06/2016 n. 20 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 1 giu 2016Sentenza del 01/06/2016 n. 88 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 1 giu 2016Sentenza del 01/06/2016 n. 1239 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 1 giu 2016Sentenza del 01/06/2016 n. 1469 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 1 giu 2016Sentenza del 01/06/2016 n. 3429 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 1 giu 2016Sentenza del 01/06/2016 n. 3431 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →