Sentenza del 13/04/2015 n. 2158 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - IRAP - Presupposti - - Attività autonomamente organizzata - Esercizio di attività professionale - Valutazione concreta rimessa al giudice di merito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che non è sufficiente qualificare il soggetto come libero professionista per escludere o applicare automaticamente l'IRAP. L'applicazione dell'imposta dipende da un accertamento concreto dell'organizzazione dell'attività e della sua effettiva incidenza sul reddito. Nel testo fornito non sono indicati l'esito specifico del giudizio, il dispositivo o la parte vittoriosa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettabilità all'IRAP dell'attività professionale. Il presupposto dell'imposta sussiste anche per il libero professionista quando l'attività è svolta con un'autonoma organizzazione. Il giudice di merito deve però verificare concretamente se tale organizzazione esista effettivamente e se abbia apportato un valore aggiunto, contribuendo alla produzione del reddito professionale.
Norme richiamate
Art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997
L'IRAP si applica quando l'attività è esercitata con un'autonoma organizzazione. Per i professionisti, tale requisito deve essere accertato concretamente, verificando se l'organizzazione ecceda il mero apporto personale e produca un valore aggiunto autonomo.
Cass. n. 156/2001
Il riferimento giurisprudenziale conferma la necessità di valutare in concreto i presupposti dell'imposizione, senza desumerli automaticamente dalla sola natura professionale dell'attività.
Massime di principio
- Un professionista non è automaticamente soggetto a IRAP: occorre verificare caso per caso la presenza di un'autonoma organizzazione.
- La valutazione deve considerare mezzi, strutture, personale e modalità operative impiegati dal professionista, nonché il loro concreto contributo alla produzione del reddito.
- L'organizzazione rileva ai fini IRAP quando costituisce un fattore produttivo ulteriore rispetto al lavoro personale del professionista e genera un valore aggiunto autonomo.
- In caso di contestazione, il giudice di merito deve motivare specificamente sull'esistenza dell'organizzazione e sulla sua incidenza economica; non sono sufficienti affermazioni astratte o automatiche.
- Dal testo fornito non è possibile determinare con certezza chi abbia vinto la controversia; il campo relativo al vincitore è quindi valorizzato in via meramente tecnica e non come esito effettivamente documentato.
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