Cassazione Civile, Sentenza n. 01463/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
CREDIVA si era aggiudicata, in procedura competitiva, un credito IVA (nominale € 826.570,43) al prezzo base di € 201.973,39 ma non ha versato il saldo sostenendo che, per assenza dei registri IVA, il credito doveva ritenersi inesistente. Il giudice delegato ha revocato l'aggiudicazione e confiscato la cauzione. CREDIVA ha proposto reclamo e, dopo il rigetto del reclamo dal tribunale che ha fatto leva sul bando (esonero di responsabilità della curatela), sull'accesso alla documentazione e sulla natura di ‘‘operatore specializzato’’ dell'aggiudicataria, ha impugnato in Cassazione per omesso esame di fatti decisivi (mancata trasmissione di relazioni critiche), per vizio di motivazione e per violazione delle norme sulla garanzia del cedente (art.1266 c.c. e limiti pattizi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato il principio che il termine breve per proporre il ricorso per cassazione avverso il decreto decisorio sul reclamo ex art. 26 l.fall. decorre esclusivamente dalla formale comunicazione del decreto da parte della cancelleria (o dalla notificazione ad istanza di parte), e non dalla lettura orale in udienza. Poiché nel caso non risultava la comunicazione a cancelleria, il ricorso è comunque tempestivo nel termine lungo (sei mesi) ma i motivi di merito sono stati ritenuti inammissibili: la Corte ha osservato che la presunta inesistenza del credito non determina automaticamente la nullità del contratto di cessione né esonera il cessionario dall'obbligo di pagare il prezzo; la garanzia dell'esistenza del credito prevista dall'art. 1266 c.c. può essere oggetto di deroga pattizia entro i limiti del "fatto proprio" del cedente e che, in caso di contestazione del diritto del cessionario verso il fallimento, la via obbligata è la procedura di verificazione dello stato passivo. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in € 7.200,00 oltre accessori) e dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento integrativo del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 legge fallimentare (l.fall.)
decorrenza del termine per impugnare dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento
La Corte stabilisce che, per i decreti decisori sul reclamo ex art.26 l.fall., il termine breve per il ricorso per cassazione decorre solo dalla formale comunicazione della cancelleria (o dalla notificazione ad istanza di parte), e non dalla mera lettura in udienza
art. 1266 codice civile
garanzia del cedente circa l'esistenza del credito (nomen verum)
Confermata la funzione della garanzia di esistenza del credito: il cedente risponde se il credito non è sorto o si è estinto; tuttavia la garanzia può essere pattiziamente esclusa entro i limiti del 'fatto proprio' del cedente
art. 136 codice di procedura civile
Richiamato come norma che regola la comunicazione degli atti di cancelleria: la comunicazione formale della cancelleria è necessaria per far decorrere termini perentori speciali
art. 325 comma 2 codice di procedura civile
termine breve (sessanta giorni) per il ricorso per cassazione
Riferimento al termine breve applicabile ai ricorsi per cassazione; la Corte precisa il dies a quo in relazione alla comunicazione del decreto fallimentare
art. 327 comma 1 codice di procedura civile
termine lungo (sei mesi) per impugnare dal deposito in cancelleria
Se manca la comunicazione formale del decreto, si applica il termine lungo di sei mesi dal deposito in cancelleria
art. 360 codice di procedura civile nn. 3 e 5
Norme richiamate in relazione ai motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e omesso esame di fatti decisivi); la Corte ritiene i motivi inammissibili e non risolutivi nel merito per le ragioni espresse
art. 1487 comma 2 codice civile
Richiamato nel ragionamento sulla garanzia del cedente; la Corte osserva che alcune garanzie non possono essere completamente eluse da patti quando sussistono limiti come il 'fatto proprio'
art. 1229 codice civile
nullità del patto che esclude responsabilità per dolo o colpa grave
La Corte ricorda che non possono essere validamente pattuiti limiti che escludano responsabilità per dolo o colpa grave, ma nel caso concreto non è stata dimostrata la colpa grave del fallimento
art. 176 codice di procedura civile
La norma riguarda la conoscenza delle ordinanze interlocutorie pronunciate in udienza; la Corte la distingue dai decreti decisori su reclamo e ne limita l'applicabilità ai soli casi previsti
art. 99 legge fallimentare
disciplina delle impugnazioni dello stato passivo
Usata in parallelo a art.26 l.fall. per evidenziare come la disciplina concorsuale richieda la comunicazione formale per decorrenze dei termini
art. 13 d.P.R. n.115/2002 (come modificato)
La Corte dà atto dei presupposti processuali per l'eventuale versamento integrativo del contributo unificato da parte della ricorrente
Massime di principio
- Il termine breve per ricorso per cassazione contro il decreto decisorio del tribunale sul reclamo ex art.26 l.fall. decorre solo dalla formale comunicazione del decreto da parte della cancelleria o dalla notificazione ad istanza di parte; la lettura in udienza non è sufficiente a far decorrere il termine breve
- In mancanza di comunicazione formale, si applica il termine lungo di sei mesi dall'effettivo deposito del provvedimento in cancelleria
- La presunta inesistenza del credito oggetto di cessione non determina automaticamente la nullità del contratto né esonera il cessionario dall'obbligo di pagamento del prezzo: la garanzia del cedente (art.1266 c.c.) tutela il cessionario ma le contestazioni sul diritto vanno esperite mediante la procedura di verificazione dello stato passivo nel fallimento
- Una clausola contrattuale che esclude la garanzia del cedente può essere efficace, ma ha limiti: il 'fatto proprio' del cedente può impedirne l'efficacia nei casi previsti e non si esclude la responsabilità per dolo o colpa grave
- La lettura orale in udienza fornisce una conoscenza sommaria del provvedimento ma non produce gli effetti giuridici della comunicazione formale necessari per la decorrenza dei termini perentori in materia concorsuale
- Se si contesta l'esistenza o la esigibilità di un credito acquistato in una vendita concorsuale, la via corretta per far valere il proprio diritto è la verifica dello stato passivo e non il reclamo al tribunale sul presupposto della cessione
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