Sentenza n. 9671/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - delle ordinanze di sgombero notificate in data 17.07.2025 ai sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-; in data 06.09.2025 ai sigg. -OMISSIS- in data 22.09.2025 alla sig.ra -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Due ordinanze di sgombero ex art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011 e comunicazioni di avveramento della condizione risolutiva dei contratti di locazione con intimazione di rilascio
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato le ordinanze di sgombero e le comunicazioni di avveramento della condizione risolutiva deducendo: violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo che gli immobili sarebbero divenuti di proprietà comunale prima del sequestro e della confisca; violazione del d.lgs. 159/2011 e delle linee guida dell’Agenzia, per il mancato esame della proposta di costituzione di una cooperativa e della possibile concessione degli immobili; inadeguatezza e sproporzione dello sgombero disposto entro trenta giorni, senza adeguata verifica delle irregolarità urbanistiche e senza concedere un termine sufficiente per reperire altra sistemazione; disparità di trattamento rispetto ad altri occupanti ai quali era stato concesso il termine di centoventi giorni. È stata inoltre prospettata la responsabilità dell’Agenzia e degli amministratori giudiziari, con richiesta di restituzione dei canoni e risarcimento dei danni. L’Agenzia ha eccepito il parziale difetto di giurisdizione e di legittimazione attiva.
La decisione
Il TAR ha distinto le due categorie di atti impugnati. Quanto alle comunicazioni di avveramento della condizione risolutiva e ai connessi ordini di rilascio rivolti ai conduttori, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, poiché tali comunicazioni sono state adottate nell’esercizio di un potere privatistico fondato sulle clausole contrattuali e incidono su diritti soggettivi relativi alla validità ed efficacia dei contratti di locazione; la causa può essere proseguita davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Quanto alle ordinanze di sgombero ex art. 47 d.lgs. 159/2011, ha riconosciuto la legittimazione attiva soltanto ai due soggetti destinatari e occupanti dell’appartamento interessato, dichiarandola carente per tutti gli altri ricorrenti, non destinatari né occupanti dell’immobile. Nel merito, il ricorso dei due destinatari è stato rigettato: la confisca dell’immobile era definitiva e aveva conferito al bene un regime pubblicistico assimilabile a quello del patrimonio indisponibile dello Stato; l’ordinanza di sgombero costituiva quindi esercizio vincolato e dovuto del potere di riacquisizione del bene per la sua destinazione istituzionale e sociale. La confisca definitiva aveva inoltre prodotto ex lege lo scioglimento del contratto di locazione e trasformato la detenzione in occupazione sine titulo. Le contestazioni relative alla legittimità del sequestro e della confisca avrebbero dovuto essere rivolte al giudice penale e non potevano incidere sulla validità dell’ordinanza di rilascio. Il carattere vincolato dell’atto rendeva sufficiente la motivazione e impediva che l’omessa comunicazione di avvio producesse effetti invalidanti, poiché la partecipazione non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. È stata esclusa anche l’irragionevolezza del termine di trenta giorni, in considerazione dell’occupazione senza titolo protratta nel tempo e dell’assenza di un beneficio premiale per esigenze abitative. Le domande risarcitorie e restitutorie, dipendenti dall’illegittimità degli atti, sono state conseguentemente respinte. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011
Attribuisce il potere pubblicistico di ordinare lo sgombero degli occupanti dell’immobile confiscato; una volta definitiva la confisca, l’ordinanza di rilascio costituisce atto dovuto e vincolato.
art. 52, comma 4, d.lgs. 159/2011
La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi
La confisca definitiva scioglie ex lege il contratto di locazione, determinando la sopravvenuta occupazione sine titulo.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La dedotta acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale per mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione attiene alla validità del sequestro e della confisca e non può essere utilmente fatta valere contro l’ordinanza di sgombero dopo la definitività della confisca.
art. 823, comma 2, codice civile
Richiamato come fondamento generale del potere pubblicistico di autotutela esecutiva finalizzato alla riacquisizione del bene pubblico, distinto dall’esercizio privatistico delle facoltà derivanti dal contratto di locazione.
art. 11 c.p.a.
Consente la prosecuzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale sia stata dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il TAR ne applica la logica: l’omessa comunicazione di avvio non invalida l’atto vincolato quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- La definitività della confisca di un immobile gli conferisce un regime pubblicistico assimilabile a quello dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato; l’amministrazione competente deve assicurarne la disponibilità per la successiva destinazione istituzionale o sociale.
- L’ordinanza di sgombero adottata ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011, dopo la definitività della confisca, costituisce esercizio vincolato e dovuto del potere amministrativo: deve essere rilasciato l’immobile confiscato, indipendentemente da chi ne fosse proprietario o dal titolo originario di occupazione.
- Ai sensi dell’art. 52, comma 4, d.lgs. 159/2011, la confisca definitiva scioglie ex lege i contratti aventi a oggetto diritti personali di godimento; il precedente conduttore diviene occupante sine titulo e non può opporre il contratto all’ordinanza di sgombero.
- Le contestazioni concernenti la validità del sequestro o della confisca definitiva devono essere fatte valere davanti al giudice penale e non possono essere utilizzate per impugnare l’ordinanza amministrativa di rilascio del bene confiscato.
- Le comunicazioni con cui l’amministrazione dichiara l’avveramento di una condizione risolutiva contrattuale e ordina il rilascio sulla base della clausola di locazione costituiscono esercizio di potere privatistico: le relative controversie appartengono alla giurisdizione ordinaria, vertendo su diritti soggettivi e sull’efficacia del contratto.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità di un’ordinanza di sgombero vincolata quando la partecipazione del destinatario non avrebbe potuto modificare il contenuto dell’atto; è sufficiente una motivazione che esponga i presupposti fattuali e giuridici del rilascio.
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