Cassazione Civile, Ordinanza n. 31661/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento con cui venivano richieste alla contribuente maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, oltre sanzioni, in relazione all'acquisto di un immobile per il quale era stata fruita l'agevolazione prima casa; secondo l'Ufficio l'immobile aveva caratteristiche di lusso, quindi l'agevolazione non spettava. La contribuente ha impugnato la cartella contestando, in appello e poi in cassazione, tre profili: 1) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe respinto in modo del tutto generico le censure sulla notifica della cartella e sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento; 2) invalidità della notifica della cartella, perché effettuata direttamente dal concessionario a mezzo posta; 3) nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse effettivamente apparente, ma ha deciso nel merito senza rinvio perché la questione giuridica sollevata con il primo motivo è stata ritenuta infondata. Ha affermato che la cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con applicazione delle regole del servizio postale ordinario e non della L. n. 890/1982. Quanto al dedotto difetto di indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, la censura è stata considerata nuova e quindi inammissibile, poiché in precedenza la parte aveva contestato solo la mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell'agente della riscossione e statuizione sull'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria; la motivazione meramente apparente integra nullità della decisione.
art. 111 Cost.
Usato per censurare e valutare la sufficienza della motivazione; la motivazione deve rendere percepibili le ragioni della decisione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione all'omessa pronuncia sui motivi di appello.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per la struttura della motivazione.
art. 14 L. n. 890/1982
Ritenuto non applicabile alla notifica della cartella esattoriale eseguita direttamente dal concessionario a mezzo raccomandata A/R.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Norma chiave: consente la notifica della cartella anche mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario; in tale ipotesi si applicano le regole del servizio postale ordinario e non la L. n. 890/1982.
art. 156 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente sulla nullità della notifica; la Corte, però, esclude l'invalidità della notifica secondo il regime dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
art. 7 L. n. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione/indicazioni della cartella, ma la censura sul responsabile del procedimento è stata dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione.
art. 36 d.l. n. 248/2007 conv.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di indicare il responsabile del procedimento nella cartella.
art. 153 c.p.c.
Richiamato come possibile rimedio di rimessione in termini nel caso di mancata conoscenza effettiva dell'atto per causa non imputabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione è apparente e quindi nulla quando il giudice si limiti a un richiamo generico a orientamenti giurisprudenziali o a formule di stile, senza indicare in modo percepibile le ragioni concrete della decisione.
- In presenza di omessa pronuncia o motivazione apparente, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio se la questione di diritto è risolvibile senza ulteriori accertamenti di fatto e la soluzione conduce comunque alla conferma del dispositivo impugnato.
- La cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi operano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della notificazione prevista dalla L. n. 890/1982.
- Se la notifica della cartella avviene con raccomandata A/R e il plico è consegnato secondo le regole postali, non è necessaria una relata di notifica autonoma, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento conservato dall'agente della riscossione.
- In cassazione sono inammissibili le censure nuove, cioè quelle che introducono un tema diverso da quello dedotto nei gradi di merito; non è consentito trasformare una contestazione sulla mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento in una diversa doglianza sulla sua omessa indicazione.
- La dedotta mancata conoscenza effettiva dell'atto per causa non imputabile può essere fatta valere, nei casi consentiti, attraverso la rimessione in termini, non tramite l'invalidazione automatica della notifica regolarmente eseguita.
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