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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38940/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un Comune aveva stipulato, tramite il sindaco previa delibera della Giunta, una convenzione per il servizio di telefonia comunale con una società di telecomunicazioni, al fine di ottenere tariffe agevolate. La società aveva poi ottenuto decreto ingiuntivo per consumi telefonici fatturati e non pagati; il Comune proponeva opposizione, chiedendo anche la chiamata in causa del sindaco che aveva sottoscritto il contratto. In appello e poi in cassazione il Comune deduceva: 1) violazione delle norme sulla chiamata del terzo, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto fissare una nuova udienza per consentire la citazione del sindaco e che la mancata autorizzazione/dichiarazione di decadenza fosse illegittima; 2) violazione delle norme del TUEL in materia di impegno di spesa e copertura finanziaria, assumendo che la delibera autorizzativa fosse invalida perché priva di impegno di spesa e copertura, con conseguente invalidità del contratto; 3) violazione delle norme sul riparto di competenze negli enti locali e sulla formazione della volontà contrattuale, sostenendo che la delibera avrebbe dovuto essere adottata da un dirigente e non dalla Giunta, con conseguente annullabilità del contratto per incompetenza dell'organo e irrilevanza dell'affidamento del terzo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla chiamata del terzo, affermando che, fuori dai casi di litisconsorzio necessario, la fissazione di una nuova udienza per chiamare in causa un terzo è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e il relativo diniego non integra violazione di legge. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il motivo relativo alla delibera di spesa, sia perché il ricorso non riportava il contenuto dell'atto e quindi non consentiva il controllo sulla sua interpretazione, sia perché la nullità per omessa indicazione della spesa riguarda solo delibere che impegnano esborsi certi e determinati, non spese non preventivabili come i consumi telefonici. Ha infine respinto la censura sulla competenza dell'organo, ribadendo che nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico la volontà negoziale rilevante è quella risultante dal contratto, mentre le deliberazioni interne hanno rilievo solo nella fase amministrativa di formazione della volontà; pertanto il vizio della delibera non si trasferisce sul contratto, che resta disciplinato dal diritto civile.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare il diniego di chiamata del terzo; la Corte ha escluso che la norma imponga al giudice di fissare una nuova udienza fuori dai casi di litisconsorzio necessario

  • art. 269 c.p.c.

    richiamato in tema di chiamata del terzo; la Corte ribadisce che, se la chiamata è richiesta dalla parte, la decisione di fissare nuova udienza è discrezionale salvo litisconsorzio necessario

  • art. 151 TUEL

    invocato per sostenere l'obbligo di impegno di spesa/copertura finanziaria; la Corte lo tratta insieme agli altri articoli del TUEL e nega che la carenza denunciata determini automaticamente invalidità del contratto nei casi di spesa non determinabile

  • art. 153 TUEL

    richiamato dal ricorrente sul tema della copertura finanziaria; la Corte afferma che la nullità della delibera non opera per spese non determinabili al momento dell'assunzione

  • art. 191 TUEL

    richiamato per sostenere la necessità dell'impegno di spesa; la Corte esclude che la sua violazione, nel caso di specie, travolga la validità del contratto

  • art. 107 TUEL

    invocato per sostenere la competenza del dirigente e non della Giunta; la Corte distingue la fase amministrativa da quella negoziale e nega che l'incompetenza dell'organo determini invalidità del contratto

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sui requisiti del contratto; la Corte osserva che la validità del contratto va valutata sulle pattuizioni contrattuali, non sui vizi interni della deliberazione amministrativa

  • art. 1347 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel tema dell'annullabilità; la Corte esclude che il vizio della delibera si traduca automaticamente in vizio della volontà contrattuale

  • art. 1441 c.c.

    richiamato per affermare che i vizi della volontà negoziale possono essere fatti valere dall'ente; la Corte precisa però che la volontà negoziale va desunta dal contratto stipulato

  • artt. 1362-1371 c.c.

    richiamati come canoni di interpretazione del contratto; la Corte afferma che la volontà negoziale rilevante va ricostruita secondo tali regole

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La chiamata in causa di un terzo, quando non ricorre un litisconsorzio necessario, non impone al giudice di fissare una nuova udienza: il relativo provvedimento resta discrezionale e il suo diniego non integra di per sé violazione di legge.
  • La censura in cassazione che non riporti il contenuto dell'atto rilevante impedisce il controllo di legittimità sull'interpretazione compiuta dal giudice di merito ed è quindi inammissibile.
  • La nullità delle deliberazioni degli enti locali per omessa indicazione della spesa e dei mezzi di copertura opera solo per impegni di spesa certi e determinati, non per obbligazioni il cui importo non sia preventivabile al momento dell'assunzione.
  • Nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico, la volontà negoziale rilevante ai fini della validità del contratto è quella risultante dal contratto stesso, interpretato secondo gli ordinari canoni ermeneutici; i vizi della deliberazione interna dell'ente attengono alla fase amministrativa e non si trasferiscono automaticamente sul contratto.
  • L'incompetenza dell'organo che ha adottato la deliberazione preparatoria non determina, di regola, l'annullabilità del contratto stipulato dall'ente pubblico, salvo che sia impugnato l'atto amministrativo nella sua sede propria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitoli di credito
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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