Sentenza n. 3302/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa la declaratoria di illegittimità: del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale, trasmessa a mezzo PEC in data 19.12.2025 dalla ricorrente, avente ad oggetto l’istanza di accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 – Concorso PNRR "per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno" per la Classe di Concorso A022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa a rinunce, scorrimenti e immissioni in ruolo nel concorso PNRR per la classe A022
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, candidata idonea non vincitrice e non riservista nella procedura concorsuale PNRR per la classe di concorso A022 in Campania, aveva presentato il 19 dicembre 2025 un'istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. Chiedeva l'elenco dei candidati vincitori e idonei che avevano rinunciato all'assunzione, con l'indicazione della data di rinuncia e dell'eventuale titolo di riserva; i provvedimenti con cui l'amministrazione aveva preso atto delle rinunce; gli atti di scorrimento e le conseguenti immissioni in ruolo; nonché lo stato aggiornato della graduatoria. L'istanza era motivata anche dall'esigenza di verificare le attività adottate dall'USR in esecuzione di una precedente sentenza del TAR Campania riguardante il computo delle riserve del 30% nella medesima procedura. Decorso il termine di trenta giorni senza un riscontro espresso, la ricorrente impugnava il silenzio-diniego deducendo violazione degli artt. 22 e seguenti e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, difetto assoluto di motivazione, ingiustizia manifesta, violazione dell'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza e leale collaborazione. Nel corso del giudizio l'USR depositava documentazione e una nota esplicativa, indicando i provvedimenti pubblicati e fornendo un'elaborazione dei dati relativi a rinunce e scorrimenti. La ricorrente contestava tuttavia la completezza e l'attendibilità dei dati, chiedendo anche informazioni ulteriori rispetto a quelle originariamente formulate.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione aveva fornito nel corso del giudizio un tardivo riscontro, corredato dall'elenco degli scorrimenti e dai riferimenti ai provvedimenti pubblicati, così soddisfacendo in parte l'interesse ostensivo. Ha escluso che l'amministrazione fosse tenuta a elaborare ulteriormente dati già ricavabili dalla documentazione pubblicata: l'accesso documentale riguarda documenti esistenti e individuati, non la creazione di nuove informazioni mediante attività di indagine, correlazione o rielaborazione. Le contestazioni sull'attendibilità dei dati forniti e sulla legittimità degli scorrimenti non possono essere risolte nell'ambito del giudizio sull'accesso, ma devono essere eventualmente fatte valere con le pertinenti azioni impugnatorie. Il Tribunale ha inoltre rilevato che alcune richieste formulate in memoria, riguardanti specificamente il titolo in base al quale determinati candidati avrebbero beneficiato dello scorrimento e gli eventuali ulteriori scorrimenti successivi a luglio 2025, non erano comprese nell'istanza originaria e richiedevano, perciò, una nuova istanza di accesso. È stata invece accolta la parte relativa agli ulteriori provvedimenti, ove esistenti, adottati dall'USR per dare esecuzione alla precedente sentenza del TAR Campania, ritenendo tale richiesta già compresa nell'istanza originaria e sufficientemente specifica. L'USR è stato ordinato di esibire e rilasciare copia dei relativi documenti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, salvo attestare formalmente la loro inesistenza. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'USR Campania sono stati condannati in solido alle spese, liquidate, previa compensazione della metà, in euro 750,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato; le spese sono state integralmente compensate nei confronti delle altre amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
L'accesso documentale può riguardare documenti amministrativi esistenti e specificamente individuati, ma non impone all'amministrazione di svolgere attività di indagine, ricerca complessa o elaborazione dei dati per creare informazioni nuove.
art. 116 c.p.a.
È il rito utilizzato per contestare il diniego, espresso o tacito, di accesso ai documenti amministrativi.
art. 3 l. 241/1990
Il difetto di motivazione del diniego è stato dedotto dalla ricorrente; il giudice ha ritenuto superata in parte la questione dal riscontro fornito dall'amministrazione nel corso del giudizio.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione ai doveri di trasparenza, buona fede e leale collaborazione dell'amministrazione.
art. 19, comma 1, d.lgs. 33/2013
le pubbliche amministrazioni, fermo restando gli obblighi di pubblicità legale, pubblicano: (…) 4. le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori
La pubblicazione delle graduatorie aggiornate costituisce un obbligo di trasparenza, ma non esclude il diritto di accesso ai documenti specificamente individuati relativi alle attività di rinuncia e scorrimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone citate nella sentenza.
Massime di principio
- Il giudizio sull'accesso documentale ha ad oggetto l'ostensione di documenti amministrativi già esistenti e specificamente individuati; l'amministrazione non è tenuta a creare nuovi documenti né a svolgere attività di indagine, correlazione o complessa elaborazione dei dati per soddisfare la richiesta.
- La richiesta di accesso deve essere valutata in relazione al suo contenuto originario. Le richieste formulate per la prima volta nel corso del giudizio, anche se connesse alla vicenda amministrativa, richiedono una nuova istanza all'amministrazione e non possono essere introdotte direttamente nel giudizio ex art. 116 c.p.a.
- Le contestazioni sull'attendibilità, correttezza o legittimità sostanziale dei dati contenuti nei documenti ostesi non si risolvono mediante il giudizio sull'accesso, ma devono essere eventualmente proposte con le specifiche azioni impugnatorie previste dal codice del processo amministrativo.
- La sopravvenuta ostensione, anche tardiva e parziale, dei documenti richiesti può determinare la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte in cui l'interesse ostensivo sia stato soddisfatto; resta possibile l'accoglimento del ricorso per la parte di documentazione ancora non esibita.
- Quando l'istanza di accesso individua specificamente gli ulteriori provvedimenti adottati dall'amministrazione per dare esecuzione a una precedente sentenza, l'amministrazione deve esibirli, ove esistenti, senza che ciò costituisca un'attività vietata di elaborazione dei dati; in mancanza, deve attestare formalmente la loro inesistenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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