Cassazione Civile, Sentenza n. 2030/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento TARI 2015 relativo a immobile ubicato nell'area interportuale di Nola. Il ricorrente denunciava, con sei motivi, tra cui: violazione di precedenti sentenze passate in giudicato (per annualità diverse), omessa/insufficiente motivazione sul punto cruciale dell'effettivo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti nell'area interportuale nel 2015, mancata prova da parte del Comune dell'effettivo svolgimento del servizio (anche alla luce del contratto di appalto che sembrerebbe limitare il servizio alle strade di collegamento), e violazioni/contrasti con norme e delibere comunali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (relativo al presunto effetto preclusivo del giudicato su annualità diverse) e ha accolto il terzo motivo (omessa o apparente motivazione della sentenza di appello). Per tale motivo la sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione per nuovo esame, demandando a tale sede anche la regolamentazione delle spese di lite. Gli altri motivi sono stati assorbiti. In sostanza il ricorso del contribuente ha ottenuto l'annullamento della decisione di appello e il rinvio per un nuovo giudizio motivato.
Norme richiamate
art. 1, commi 641, 656 e 657, legge n. 147/2013
Il comma 656 prevede che la TARI sia dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio o di sua effettuazione in grave violazione della disciplina; il comma 657 prevede che nelle zone in cui la raccolta non viene per nulla effettuata il tributo sia dovuto in misura non superiore al 40 per cento della tariffa, graduabile in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta.
La Corte richiama che la TARI resta dovuta anche se il servizio è istituito, ma l'omesso o gravemente difforme svolgimento può legittimare una riduzione obbligatoria (fino al 20% o al 40%). Tale riduzione è normativa e non solo regolamentare.
art. 59, d.lgs. n. 507/1993
Richiamato quale principio generale (estendibile) secondo cui l'onere probatorio relativo alla riduzione della tassa per mancato o difforme svolgimento del servizio grava sul contribuente che la invoca; occorre accertamento specifico, mirato per periodo e zona.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Norme processuali che regolano i motivi di ricorso per cassazione: vizio di motivazione (n.4), violazione di legge e error in iudicando (nn.3 e 5). La Corte ha ritenuto che il terzo motivo potesse essere ricondotto anche al vizio previsto dal n.4 (omessa motivazione).
Cass. SSUU n. 13916/2006 e altre pronunce (Cass. n. 1963/2018, n. 22130/2017, n. 3265/2019, n. 22767/2019)
Giurisprudenza che stabilisce che decisioni passate su annualità diverse non vincolano automaticamente su periodi differenti quando l'elemento controverso (qui: modalità di erogazione del servizio) non abbia carattere durevole o permanente; inoltre precisa i criteri probatori e la necessità di specifica motivazione in tema di riduzioni TARI.
Delibere e atti comunali richiamati (Giunta Comunale n. 72/2014 e n. 75/2013; Consiglio Comunale n. 66/1998; determina dirigenziale Comune di Nola 18/05/2010; contratto di appalto 2012-2017)
Atti richiamati dalle parti per dimostrare regole o modalità di erogazione del servizio; la Corte evidenzia che tali riferimenti non esonerano la necessità di un accertamento specifico e motivato circa l'effettivo svolgimento del servizio nel periodo controverso.
Massime di principio
- Una sentenza favorevole su una diversa annualità non impedisce automaticamente di ottenere una riduzione TARI per un'altra annualità: il giudicato non si estende se l'elemento contestato (es. modalità di raccolta) non è duraturo o stabile nel tempo.
- La TARI è dovuta anche se il servizio è istituito; tuttavia l'omesso o gravemente difforme svolgimento del servizio può giustificare una riduzione obbligatoria (fino al 20% o fino al 40% se la raccolta è del tutto assente), e tale riduzione è normativa indipendentemente dal regolamento comunale.
- L'onere della prova per ottenere la riduzione spetta al contribuente: è necessario fornire elementi specifici, circostanziati e riferiti al periodo e alla zona (es. documentazione fotografica, rapporti di mancata raccolta, comunicazioni al Comune, elementi contrattuali, eventuali attestazioni dell'Autorità sanitaria).
- Il giudice di merito deve motivare in modo adeguato e confrontarsi con le deduzioni probatorie delle parti; l'omessa o sommaria motivazione è vizio grave che può portare alla cassazione e al rinvio per un nuovo esame.
- La mera produzione del contratto di appalto o dell'importo corrisposto non è di per sé probatoria dell'effettivo svolgimento capillare del servizio: occorre verificare le modalità concrete di esecuzione e la corrispondenza tra contenuto contrattuale e prestazione effettivamente erogata.
- In casi simili è utile predisporre prove puntuali e temporali (es. registro dei mancati passaggi, attestazioni di terzi, perizie) e chiedere al giudice un accertamento puntuale per ciascuna annualità contestata.
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