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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14475/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha ritenuti responsabili del reato di truffa in danno dell'assicurazione per avere denunciato un sinistro mai avvenuto. Hanno dedotto: 1) vizi di motivazione e travisamento della prova (contestando la valutazione degli elementi indiziari valorizzati dalla Corte d'appello: mancata presenza di testimoni, mancata chiamata delle Forze dell'ordine, assenza del modulo di constatazione amichevole, mancata disponibilità del veicolo per i periti, incompatibilità di danni sul veicolo rilevati tardivamente, rinuncia al risarcimento come indice di mala fede); 2) omessa pronuncia e richiesta di acquisizione della sentenza assolutoria emessa nei confronti della coimputata Boccia Francesca (sentenza definitiva assolta ai sensi dell'art. 530 c.p.p.), ritenuta prova sopravvenuta che avrebbe dovuto essere valutata ai sensi degli artt. 603 e 495 c.p.p.; 3) contraddittorietà nella motivazione della determinazione della pena (da un lato si valorizza la gravità per il coinvolgimento di un terzo, dall'altro si nota che quel terzo non avrebbe subito conseguenze perché assicurato).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha rigettato (in gran parte) le censure sulla valutazione della prova di cui al primo motivo, rilevando che la valutazione della credibilità e della prova testimoniale è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo manifesti vizi di motivazione. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello aveva dato atto della produzione della sentenza assolutoria della coimputata Boccia ma non ne aveva valutato né motivato la rilevanza; la mancata considerazione di quella pronunzia definitiva costituisce un vulnus motivazionale. Per questo la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, affinché il compendio probatorio sia rivalutato tenendo conto della pronunzia assolutoria.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. pen.

    Norma sul beneficio della non menzione concesso ai condannati; la Corte d'appello lo aveva concesso nella sentenza impugnata.

  • art. 192, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla valutazione dell'attendibilità dei testimoni: la Corte di cassazione ricorda che le doglianze su tale valutazione sono sindacabili in cassazione solo se emergono mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di valutazione della prova testimoniale; la cassazione ribadisce i limiti del sindacato di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Regole sui motivi di ricorso per cassazione: censure di violazione di legge (lett. c) e limiti di ammissibilità delle doglianze attinenti alla motivazione (lett. e). La corte ha applicato questi limiti per escludere parte delle doglianze.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sull'istruttoria dibattimentale e sulla riapertura: la Corte osserva che l'acquisizione di documenti non richiede formale provvedimento di riapertura dell'istruttoria e che la sentenza assolutoria doveva essere valutata.

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Riferimento alla possibilità di utilizzare pronunce sopravvenute e alla valutazione della loro rilevanza; la difesa aveva invocato tale disposizione per chiedere l'assunzione della sentenza assolutoria.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'acquisizione di una sentenza definitiva da altro procedimento: la Corte ricorda che tale sentenza può essere utilizzata anche come prova dei fatti in essa accertati e che il giudice deve valutarla unitamente agli altri elementi.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'assoluzione; richiamata perché la coimputata Boccia era stata assolta con riferimento alla fattispecie (art. 530 c.p.p.).

Massime di principio

  • In cassazione le critiche alla valutazione della prova testimoniale sono ammissibili solo se dimostrano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: non è possibile ottenere la riconsiderazione delle valutazioni di merito che siano semplicemente diverse interpretazioni dei fatti.
  • Una sentenza definitiva di assoluzione pronunciata in altro procedimento, se prodotta, deve essere concretamente valutata dal giudice che decide: la sua mancata considerazione può costituire motivo di annullamento per vizio motivazionale.
  • L'acquisizione di documenti o di pronunce sopravvenute non richiede necessariamente un formale provvedimento di riapertura dell'istruttoria; tuttavia il giudice deve esprimersi esplicitamente sulla rilevanza di tali elementi nel compendio probatorio.
  • Quando si impugna la motivazione di merito è essenziale identificare punti specifici e dimostrare contraddizioni manifeste o omissioni decisive per la decisione; censure generiche sulla persuasività o sul rigore valutativo non sono sufficienti.
  • L'annullamento con rinvio implica che la nuova cognizione del giudice di appello dovrà riesaminare il materiale probatorio complessivamente, dando peso anche alla pronunzia assolutoria sopravvenuta e motivando in ordine alla sua incidenza sull'imputazione.

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