Cassazione Penale, Ordinanza n. 04663/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per ricettazione limitatamente a un'autovettura Mercedes Benz C220, ritenuta utilizzata per commettere una rapina e consapevolmente proveniente da reato. Con il primo e il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione ex art. 648 c.p.; con un ulteriore motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che le censure sulla ricettazione tendevano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e che la motivazione di appello era congrua; quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto sufficiente la motivazione del giudice di merito, che aveva valorizzato gli elementi ritenuti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate e comunque non consentite in sede di legittimità le doglianze sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, osservando che la Corte d'appello aveva già accertato la consapevolezza della provenienza illecita dell'autovettura utilizzata per la rapina. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando il principio per cui il giudice di merito non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi dedotti, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti. All'imputato sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice della ricettazione: la Corte richiama la necessità della consapevolezza della provenienza illecita del bene, già ritenuta integrata in appello con riferimento all'autovettura utilizzata per la rapina.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica purché immune da evidenti illogicità e ancorata agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
art. 606 c.p.p.
Le censure che mirano a ottenere una diversa valutazione del merito non sono proponibili in cassazione se tendono a sovrapporre una lettura alternativa del fatto a quella dei giudici di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto dalla consapevolezza della provenienza illecita del bene, purché il giudice di merito dia conto degli elementi di fatto ritenuti decisivi.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito delle prove o una diversa lettura della motivazione di condanna quando la sentenza impugnata sia logicamente coerente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole allegato dalla difesa.
- La manifesta infondatezza delle censure che attaccano la ricostruzione fattuale e il giudizio di merito può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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