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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03609/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per il reato di cui all'art. 648-ter c.p. (riciclaggio). Il difensore deduceva: 1) omessa e contraddittoria motivazione circa i motivi di appello che chiedevano l'assoluzione, sostenendo l'inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Casillo e richiamando la perizia Sapignoli come prova di incongruità temporale delle operazioni; 2) omessa e contraddittoria motivazione circa il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, tenuto conto del comportamento processuale e dell'assenza di contesti criminali; 3) violazione degli artt. 648-ter e 99 c.p. in relazione alla disapplicazione della recidiva e alla declaratoria di prescrizione (contestando la qualificazione di precedenti e il calcolo dei termini, deducendo l'estinzione per prescrizione o, in subordine, la riduzione della recidiva); 4) violazione in ordine alla confisca (sostenendo che la confisca si fondava solo sulle dichiarazioni di Casillo e che il flusso finanziario di Vita risultava documentato e lecito), con richiesta di dissequestro dei beni.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure prospettate consistessero in una nuova valutazione dei fatti e delle prove, vietata in sede di legittimità, e non in contestazioni idonee a provare il travisamento della prova. La Corte d'appello aveva motivato adeguatamente l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Casillo, richiamando riscontri quali intercettazioni e documentazione, e aveva rigettato le conclusioni della consulenza di parte. Quanto alle attenuanti generiche, la mancata concessione è stata ritenuta valutazione di fatto insindacabile in cassazione se motivata. Sulla recidiva, l'indagine sul casellario ha dimostrato precedenti utili e l'applicazione della recidiva infraquinquennale valutando i termini a partire dal passaggio in giudicato delle sentenze; dunque il motivo è manifestamente infondato. Anche la doglianza sulla confisca è stata ricondotta a valutazione di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 648-ter cod. pen.

    Norma che punisce il riciclaggio; applicata come fatto-reato contestato all'imputato e ritenuta provata dalla Corte d'appello con riscontri documentali e intercettazioni

  • art. 99 cod. pen.

    Disposizione sulla recidiva; la Corte ha interpretato il calcolo del termine quinquennale facendo riferimento al passaggio in giudicato delle sentenze pregresse (dies a quo), giustificando così il riconoscimento della recidiva infraquinquennale

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che l'esistenza o meno di tali circostanze sia questione di fatto insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata

  • art. 12-quinquies legge n. 356/93

    Norma richiamata in relazione alla confisca; la Corte ha ritenuto che la misura ablativa fosse fondata su elementi di fatto e non meriti nuova valutazione in sede di legittimità

  • art. 240 cod. pen.

    Norma citata nel procedimento (relativa all'iter normativo o effetti processuali richiamati in motivazione); dal testo emerge l'uso per inquadrare profili processuali collegati alle misure patrimoniali e alla responsabilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina le spese per il ricorso inammissibile e la condanna alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a €3.000,00

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione delle prove: le censure che si limitano a rimettere in discussione l'attendibilità delle dichiarazioni e la valutazione probatoria del giudice di merito sono inammissibili, salvo che sia dimostrabile il travisamento della prova (p.es. prova inesistente o platealmente diversa dal risultato dichiarato).
  • La credibilità dei collaboratori di giustizia può essere confermata se esistono riscontri oggettivi (intercettazioni, documentazione, riscontri incrociati); l'assenza di valutazione favorevole del consulente di parte non legittima la cassazione a rivedere il merito.
  • La concessione o meno delle attenuanti generiche (art. 62-bis) è giudizio di fatto e rimane insindacabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica.
  • Per il riconoscimento della recidiva infraquinquennale, il computo del termine di cinque anni parte dal passaggio in giudicato della sentenza precedente (non dalla data di commissione del reato); è quindi essenziale verificare le date di irrevocabilità delle sentenze pregresse.
  • Le questioni relative a confische e misure patrimoniali, quando fondate su valutazioni probatorie e riscontri documentali, non sono riapribili in cassazione con semplici richieste di rivalutazione del merito; bisogna segnalare specifici vizi di diritto o di motivazione.
  • Vi è rischio di inammissibilità e di sanzioni economiche (spese e ammenda) quando il ricorso in cassazione ripropone valutazioni meramente critiche o rimesse al giudizio di fatto senza prospettare errori di diritto o travisamento della prova.

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