Cassazione Penale, Sentenza n. 03609/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per il reato di cui all'art. 648-ter c.p. (riciclaggio). Il difensore deduceva: 1) omessa e contraddittoria motivazione circa i motivi di appello che chiedevano l'assoluzione, sostenendo l'inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Casillo e richiamando la perizia Sapignoli come prova di incongruità temporale delle operazioni; 2) omessa e contraddittoria motivazione circa il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, tenuto conto del comportamento processuale e dell'assenza di contesti criminali; 3) violazione degli artt. 648-ter e 99 c.p. in relazione alla disapplicazione della recidiva e alla declaratoria di prescrizione (contestando la qualificazione di precedenti e il calcolo dei termini, deducendo l'estinzione per prescrizione o, in subordine, la riduzione della recidiva); 4) violazione in ordine alla confisca (sostenendo che la confisca si fondava solo sulle dichiarazioni di Casillo e che il flusso finanziario di Vita risultava documentato e lecito), con richiesta di dissequestro dei beni.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure prospettate consistessero in una nuova valutazione dei fatti e delle prove, vietata in sede di legittimità, e non in contestazioni idonee a provare il travisamento della prova. La Corte d'appello aveva motivato adeguatamente l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Casillo, richiamando riscontri quali intercettazioni e documentazione, e aveva rigettato le conclusioni della consulenza di parte. Quanto alle attenuanti generiche, la mancata concessione è stata ritenuta valutazione di fatto insindacabile in cassazione se motivata. Sulla recidiva, l'indagine sul casellario ha dimostrato precedenti utili e l'applicazione della recidiva infraquinquennale valutando i termini a partire dal passaggio in giudicato delle sentenze; dunque il motivo è manifestamente infondato. Anche la doglianza sulla confisca è stata ricondotta a valutazione di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 648-ter cod. pen.
Norma che punisce il riciclaggio; applicata come fatto-reato contestato all'imputato e ritenuta provata dalla Corte d'appello con riscontri documentali e intercettazioni
art. 99 cod. pen.
Disposizione sulla recidiva; la Corte ha interpretato il calcolo del termine quinquennale facendo riferimento al passaggio in giudicato delle sentenze pregresse (dies a quo), giustificando così il riconoscimento della recidiva infraquinquennale
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che l'esistenza o meno di tali circostanze sia questione di fatto insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata
art. 12-quinquies legge n. 356/93
Norma richiamata in relazione alla confisca; la Corte ha ritenuto che la misura ablativa fosse fondata su elementi di fatto e non meriti nuova valutazione in sede di legittimità
art. 240 cod. pen.
Norma citata nel procedimento (relativa all'iter normativo o effetti processuali richiamati in motivazione); dal testo emerge l'uso per inquadrare profili processuali collegati alle misure patrimoniali e alla responsabilità
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina le spese per il ricorso inammissibile e la condanna alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a €3.000,00
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione delle prove: le censure che si limitano a rimettere in discussione l'attendibilità delle dichiarazioni e la valutazione probatoria del giudice di merito sono inammissibili, salvo che sia dimostrabile il travisamento della prova (p.es. prova inesistente o platealmente diversa dal risultato dichiarato).
- La credibilità dei collaboratori di giustizia può essere confermata se esistono riscontri oggettivi (intercettazioni, documentazione, riscontri incrociati); l'assenza di valutazione favorevole del consulente di parte non legittima la cassazione a rivedere il merito.
- La concessione o meno delle attenuanti generiche (art. 62-bis) è giudizio di fatto e rimane insindacabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica.
- Per il riconoscimento della recidiva infraquinquennale, il computo del termine di cinque anni parte dal passaggio in giudicato della sentenza precedente (non dalla data di commissione del reato); è quindi essenziale verificare le date di irrevocabilità delle sentenze pregresse.
- Le questioni relative a confische e misure patrimoniali, quando fondate su valutazioni probatorie e riscontri documentali, non sono riapribili in cassazione con semplici richieste di rivalutazione del merito; bisogna segnalare specifici vizi di diritto o di motivazione.
- Vi è rischio di inammissibilità e di sanzioni economiche (spese e ammenda) quando il ricorso in cassazione ripropone valutazioni meramente critiche o rimesse al giudizio di fatto senza prospettare errori di diritto o travisamento della prova.
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