Sentenza del 18/01/2016 n. 401 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Società in perdita sistematica - Diniego di disapplicazione della disciplina - Diritto di impugnazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per il contribuente di contestare il diniego di disapplicazione della normativa sulle società di comodo e di impugnare l'avviso di accertamento, anche qualora non abbia presentato previamente l'istanza di disapplicazione. La questione centrale è se tale istanza costituisca un presupposto imprescindibile per far valere in giudizio le ragioni che giustificano la disapplicazione.
La decisione
È stato affermato che l'omessa presentazione dell'istanza di disapplicazione, pur prevista come obbligatoria, non impedisce al contribuente di impugnare l'avviso di accertamento. Il diniego di disapplicazione è qualificato come diniego di agevolazione fiscale e, pertanto, è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 546/1992. Il giudice tributario deve esaminare la legittimità del diniego e valutare nel merito l'esistenza dei presupposti per la disapplicazione, potendo riconoscere l'agevolazione richiesta.
Norme richiamate
Art. 19, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 546/1992
Atti espressamente previsti come impugnabili, tra cui il diniego di agevolazione fiscale.
Il diniego di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo è assimilato a un diniego di agevolazione fiscale ed è quindi autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
Normativa sulle società di comodo e sulle società in perdita sistematica
La disciplina può essere disapplicata quando il contribuente dimostri l'esistenza di situazioni oggettive che impediscono il conseguimento dei ricavi o dei risultati richiesti. La mancata presentazione dell'istanza preventiva non elimina il diritto di contestare in giudizio l'applicazione del regime.
Massime di principio
- Il diniego di disapplicazione di una disciplina antielusiva o di un regime fiscale sfavorevole può essere impugnabile autonomamente quando produce effetti sostanziali assimilabili al diniego di un'agevolazione fiscale.
- La mancata presentazione di un'istanza preventiva obbligatoria non comporta necessariamente la perdita della tutela giurisdizionale: il contribuente può ancora contestare l'accertamento e far valere nel merito le circostanze che giustificano la disapplicazione.
- Il giudice tributario non deve limitarsi a verificare l'esistenza formale dell'istanza, ma deve valutare concretamente se sussistano i presupposti per non applicare il regime delle società di comodo.
- In casi analoghi è opportuno documentare con precisione le cause oggettive che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi o dei risultati previsti dalla normativa e dedurle tempestivamente nel ricorso contro l'accertamento.
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