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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27363/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di legittimità il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, operando come giudice dell'esecuzione, aveva accolto una richiesta di correzione di errore materiale relativa ad alcuni capi della sentenza d'appello pronunciata nei confronti dell'imputato. Il giudice aveva disposto la correzione della qualificazione giuridica dei capi E, F, G e H, stabilendo che la parola "bis" accanto all'indicazione dell'art. 624 c.p. dovesse considerarsi abrogata. Secondo il ricorrente, la richiesta riguardava in realtà la sentenza di primo grado, che avrebbe omesso la dicitura "bis" solo nella parte in cui indicava il reato più grave ai fini del calcolo della pena, mentre la contestazione dei capi G e H era corretta e coperta da giudicato. Il ricorrente ha quindi dedotto violazione degli artt. 130, 648 e 650 c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non poteva correggere un provvedimento ormai coperto da giudicato e, soprattutto, non poteva usare la procedura di correzione per eliminare una parte dell'imputazione determinando un mutamento del titolo di reato, cioè una riqualificazione in melius non consentita in sede di errore materiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che, in linea di principio, la correzione dell'errore materiale è ammissibile solo quando incida su una difformità meramente esteriore tra volontà del giudice e rappresentazione grafica dell'atto, senza modificare il contenuto essenziale della decisione. Nel caso esaminato, l'eliminazione della parola "bis" accanto all'art. 624 c.p. poteva comportare una modificazione essenziale dell'atto e una riqualificazione del fatto, aspetto incompatibile con la procedura ex art. 130 c.p.p. Inoltre, l'ordinanza impugnata è stata ritenuta affetta da carenza di motivazione, perché non chiariva se si trattasse di un mero errore materiale oppure di un intervento su una contestazione riferita originariamente all'art. 624-bis c.p., né delineava con precisione l'oggetto della richiesta delle parti. Per tali ragioni, la Corte ha annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di Teramo, Ufficio GIP, per nuovo giudizio conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.p.

    La correzione dell'errore materiale è consentita solo per difformità meramente esteriori tra volontà del giudice e rappresentazione grafica dell'atto; non può essere usata se comporta una modificazione essenziale della decisione o una riqualificazione del fatto.

  • art. 648 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma processuale a fondamento delle censure, in relazione ai limiti del giudicato e del provvedimento oggetto di correzione.

  • art. 650 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma processuale a fondamento delle censure, in relazione all'efficacia esecutiva del provvedimento e ai suoi limiti di modificabilità.

  • art. 624 c.p.

    È la norma indicata nella sentenza come riferimento dell'errore materiale denunciato, in relazione alla mancata aggiunta della dicitura "bis".

  • art. 624-bis c.p.

    La sua eventuale mancata o indebita sostituzione con l'art. 624 c.p. era il nodo della correzione richiesta e dell'ipotizzata riqualificazione del titolo di reato.

Massime di principio

  • La procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. è ammissibile soltanto quando consenta di allineare la forma dell'atto al suo effettivo contenuto decisorio, senza incidere sulla sostanza della decisione già adottata.
  • Non può qualificarsi come mero errore materiale l'eliminazione o l'inserimento di elementi dell'imputazione o della qualificazione giuridica che producano una modifica essenziale dell'atto o una riqualificazione del fatto.
  • Il giudice investito della correzione deve motivare in modo chiaro sull'effettivo oggetto della richiesta e sulla natura dell'errore denunciato, distinguendo tra semplice refuso e intervento sostanziale sul titolo di reato.
  • In sede di correzione non è consentito alterare il giudicato o intervenire su parti del provvedimento che non presentino una difformità grafica immediatamente percepibile dal testo dell'atto confrontato con gli atti del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieCorrezione degli errori materialiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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