Cassazione Penale, Sentenza n. 31270/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un fermo di indiziato di delitto convalidato dal GIP di Taranto e seguito dall'applicazione della custodia cautelare in carcere per una serie di furti e reati connessi commessi con modalità seriali ai danni di sportelli bancomat. L'indagato era ritenuto coinvolto, in concorso con altri soggetti, in un furto pluriaggravato consumato a Palagiano l'8 dicembre 2025, in un tentato furto pluriaggravato a Scanzano Jonico il 19 dicembre 2025, nonché nella detenzione e porto di ordigni esplosivi artigianali e nella ricettazione di due autovetture provento di furto. La difesa proponeva istanza di riesame chiedendo anche l'annullamento del decreto di fermo e della relativa convalida, ma senza articolare motivi specifici nell'atto iniziale, riservandosi di depositarli successivamente. Solo con motivi nuovi veniva dedotta l'insussistenza del pericolo di fuga, sostenendo che non vi fossero elementi concreti di preparativi alla fuga, che gli indagati erano stati rintracciati in luoghi ordinari e che nel domicilio dell'indagato non erano stati trovati bagagli o altri indizi di latitanza; si sottolineava inoltre che l'unico soggetto con mezzi economici e auto di maggiore potenza era un coindagato. Il Tribunale del riesame riqualificava la richiesta, limitatamente alla convalida del fermo, come ricorso per cassazione, ma la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile perché l'atto originario era privo di motivi e le censure aggiunte non erano state ritualmente depositate, entro il termine di legge, presso l'ufficio competente a ricevere il ricorso per cassazione avverso la convalida del fermo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il mezzo corretto contro l'ordinanza di convalida del fermo era il ricorso per cassazione ex art. 391, comma 4, c.p.p., da proporre entro quindici giorni e da depositare presso l'ufficio che aveva emesso il provvedimento. Tuttavia, l'istanza iniziale di riesame conteneva solo una riserva di motivi e nessuna censura specifica sulla convalida; i motivi nuovi, contenenti la doglianza sul pericolo di fuga, erano stati trasmessi a un indirizzo PEC non deputato ai depositi e comunque non erano pervenuti ritualmente, entro il termine, all'ufficio competente. La successiva riqualificazione dell'atto non ha sanato tale carenza, perché il principio di conservazione dell'impugnazione non elimina i requisiti di ammissibilità del mezzo effettivamente esperibile. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.p.
L'ordinanza di convalida del fermo è impugnabile con ricorso per cassazione.
art. 568, comma 5, c.p.p.
Consente la conservazione dell'impugnazione erroneamente qualificata e la sua riqualificazione nel corretto mezzo, ma non sana la mancanza dei requisiti di ammissibilità né la tardiva/irrituale proposizione dei motivi.
art. 582 c.p.p.
L'impugnazione deve essere depositata presso l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, secondo le regole sul deposito.
art. 87-bis, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2022
Per il deposito telematico del ricorso per cassazione si applica la disciplina ordinaria dell'ufficio competente, non quella speciale prevista per riesame e appello cautelare.
art. 87-bis, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2022
La disciplina derogatoria sul deposito alla PEC del tribunale del riesame si riferisce a riesame e appello cautelare, non al ricorso per cassazione contro la convalida del fermo.
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
Per i provvedimenti emessi in camera di consiglio il termine per impugnare è di quindici giorni.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'ordinanza di convalida del fermo è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione; se il giudice adito è incompetente a conoscere dell'impugnazione, l'atto può essere riqualificato, ma solo nei limiti in cui siano rispettati i requisiti propri del mezzo corretto.
- Il principio di conservazione dell'impugnazione erroneamente qualificata non sana la totale mancanza di motivi nell'atto originario quando le ragioni di censura siano state formulate solo successivamente e non siano pervenute ritualmente all'ufficio competente entro il termine perentorio.
- Nel regime del deposito telematico, l'onere di indirizzare l'atto all'ufficio e all'indirizzo PEC corretti grava sull'impugnante; la trasmissione a un indirizzo errato non impedisce l'inammissibilità se l'atto non raggiunge tempestivamente la cancelleria competente.
- Per il ricorso per cassazione avverso un provvedimento emesso in camera di consiglio, il termine applicabile è quello generale di quindici giorni previsto dall'art. 585 c.p.p., che decorre dalla emissione/notificazione secondo le regole ordinarie.
- La riqualificazione di un atto da riesame a ricorso per cassazione può operare solo se esiste una volontà impugnatoria inequivoca e un provvedimento oggettivamente impugnabile, ma non può trasformare un atto privo di motivi tempestivi in un ricorso ammissibile.
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