Corte di giustizia, Sentenza C-96/22
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 dicembre 2023. — CDIL ̶ Companhia de Distribuição Integral Logística Portugal, S.A. contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Articolo 34 TFUE – Restrizioni quantitative all’importazione – Misure di effetto equivalente – Normativa nazionale che limita la quantità di sigarette che possono essere immesse in consumo nel corso di un determinato periodo a un tetto massimo corrispondente alla media mensile delle quantità immesse in consumo nel corso dei dodici mesi precedenti – Articolo 36 TFUE – Giustificazione – Lotta contro l’elusione fiscale e le pratiche abusive – Tutela della salute – Fiscalità – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 7 – Momento dell’esigibilità dell’accisa – Immissione in consumo dei prodotti sottoposti ad accisa – Articolo 9 – Condizioni di esigibilità e aliquota dell’accisa applicabile - Superamento del limite quantitativo applicabile – Eccedenza – Applicazione dell’aliquota dell’accisa in vigore alla data di presentazione della dichiarazione di appuramento. — Causa C-96/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che il limite quantitativo portoghese all’immissione in consumo di sigarette incida sull’accesso al mercato e costituisca una misura di effetto equivalente, ma ha ammesso che possa essere giustificato da finalità di contrasto all’elusione fiscale, agli abusi e di tutela della salute, se proporzionato. Ha invece escluso che la direttiva 2008/118 consenta di applicare all’eccedenza un’aliquota d’accisa successiva rispetto al momento dell’immissione in consumo. In sostanza, la disciplina nazionale è compatibile con il diritto UE quanto al limite quantitativo, ma non quanto al criterio temporale di determinazione dell’aliquota sulle quantità eccedenti.
Rinvio pregiudiziale su una normativa portoghese che limita l’immissione in consumo mensile di sigarette e applica, per l’eccedenza, l’accisa vigente alla data della dichiarazione di appuramento: compatibilità con gli articoli 34 e 36 TFUE e con gli articoli 7 e 9 della direttiva 2008/118/CE.
La questione giuridica
1) Se gli articoli 34 e 36 TFUE ostino a una disciplina nazionale che, per il periodo 1 settembre-31 dicembre di ciascun anno, limita la quantità di sigarette che un operatore può immettere in consumo mensilmente alla media mensile dei dodici mesi precedenti aumentata del 10%. 2) Se gli articoli 7 e 9 della direttiva 2008/118/CE ostino a una norma nazionale che assoggetta l’eccedenza rispetto a tale limite all’aliquota dell’accisa vigente alla data di deposito della dichiarazione di appuramento, quindi a una data successiva all’immissione in consumo.
Principio di diritto
Una normativa nazionale che limita, in un determinato periodo dell’anno, la quantità di sigarette immesse in consumo da ciascun operatore alla media mensile dei dodici mesi precedenti aumentata del 10% costituisce una misura di effetto equivalente vietata dall’articolo 34 TFUE, ma può essere giustificata, in linea di principio, dalla lotta contro l’elusione fiscale e le pratiche abusive e dalla tutela della salute, purché sia proporzionata. Tuttavia, gli articoli 7 e 9 della direttiva 2008/118/CE ostano a che le sigarette eccedenti tale limite siano tassate con l’aliquota vigente in una data successiva all’immissione in consumo: l’aliquota applicabile deve essere quella in vigore al momento dell’immissione in consumo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 34 TFUE
- Articolo 36 TFUE
- Direttiva 2008/118/CE
- Articolo 1 della direttiva 2008/118/CE
- Articolo 2 della direttiva 2008/118/CE
- Articolo 7 della direttiva 2008/118/CE
- Articolo 9 della direttiva 2008/118/CE
- Articolo 11 della direttiva 2008/118/CE
- Articolo 39 della direttiva 2008/118/CE
- Direttiva (UE) 2020/262
- Articolo 8 della direttiva (UE) 2020/262
- Código dos Impostos Especiais de Consumo (articoli 8, 9 e 106)
Limite quantitativo portoghese sulle sigarette e accisa sull’eccedenza
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) in una controversia tra una società operante nel commercio di tabacchi e l’autorità tributaria portoghese. Il giudizio riguarda, da un lato, la compatibilità con la libera circolazione delle merci di una disciplina nazionale che limita l’immissione in consumo di sigarette in un determinato periodo dell’anno; dall’altro, la compatibilità con il regime armonizzato delle accise della regola che tassa l’eccedenza con l’aliquota vigente alla data della dichiarazione di appuramento.
Fatti e procedimento principale
La CDIL, depositario autorizzato nella regione autonoma di Madera, aveva presentato la dichiarazione iniziale prevista dall’articolo 106, paragrafo 4, del CIEC, sulla base della quale l’ufficio doganale aveva fissato un tetto mensile di sigarette immesse in consumo per il periodo 1 settembre-31 dicembre 2010. La società aveva chiesto una deroga ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 5, ma la richiesta era stata respinta. Successivamente, con la dichiarazione di appuramento di gennaio 2011, la CDIL aveva indicato immissioni in consumo ben superiori al limite; l’amministrazione aveva quindi rettificato l’accisa applicando l’aliquota in vigore alla data di presentazione della dichiarazione di appuramento, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 7, del CIEC.
Quadro normativo dell’Unione
La Corte richiama l’articolo 34 TFUE, che vieta le restrizioni quantitative all’importazione e le misure di effetto equivalente, e l’articolo 36 TFUE, che contempla le giustificazioni fondate, tra l’altro, su motivi di tutela della salute. Richiama inoltre la direttiva 2008/118/CE, in particolare:
- l’articolo 7, che collega l’esigibilità dell’accisa al momento e allo Stato membro dell’immissione in consumo;
- l’articolo 9, che stabilisce che condizioni di esigibilità e aliquota applicabile sono quelle in vigore alla data in cui l’accisa diviene esigibile;
- l’articolo 11 e l’articolo 39, che evidenziano l’obiettivo di prevenire evasione, elusione e abusi;
- il considerando 31, relativo ai contrassegni fiscali e alla necessità di evitare abusi. La direttiva 2008/118 è richiamata nel contesto del suo successivo superamento da parte della direttiva (UE) 2020/262, entrata in vigore dopo i fatti di causa.
Prima questione: libera circolazione delle merci
La Corte osserva che il limite portoghese non è una restrizione quantitativa all’importazione in senso stretto, perché non limita direttamente le quantità importabili, ma incide sulla quantità di sigarette che ciascun operatore può immettere in consumo. Tuttavia, esso rende meno agevole o meno attraente l’importazione di quantità superiori al tetto, ostacolando potenzialmente l’accesso al mercato portoghese di prodotti provenienti da altri Stati membri; per questo è qualificato come misura di effetto equivalente vietata dall’articolo 34 TFUE.
Giustificazione e proporzionalità
La Corte riconosce che la normativa mira, secondo la decisione di rinvio, a impedire che gli operatori accumulino scorte di sigarette prima di un aumento dell’accisa, così da beneficiare di un’aliquota più bassa, e quindi a contrastare l’elusione fiscale e gli abusi; il governo portoghese invoca anche la tutela della salute. Ricorda che la lotta contro evasione ed elusione fiscali costituisce una ragione imperativa di interesse generale e che la tutela della salute è un motivo espressamente contemplato dall’articolo 36 TFUE.
La misura appare idonea a perseguire tali obiettivi perché disincentiva l’accumulo di quantità eccessive a fine anno in previsione di un aumento dell’accisa, preservando l’effetto dissuasivo del rincaro fiscale. Quanto alla necessità, la Corte valorizza il fatto che:
- il limite è parametrato alla media mensile dei dodici mesi precedenti, con una maggiorazione del 10%;
- è prevista una deroga in casi eccezionali, per variazioni improvvise e temporanee del volume delle vendite;
- l’eventuale procedimento di infrazione non incide di per sé sulla proporzionalità, purché le sanzioni siano proporzionate. La Corte conclude quindi che l’articolo 34 TFUE, letto con l’articolo 36 TFUE, non osta alla misura nazionale, fermo restando il controllo del giudice nazionale sulla concreta proporzionalità.
Seconda questione: momento dell’esigibilità e aliquota applicabile dell’accisa
La Corte richiama la struttura della direttiva 2008/118: il fatto generatore è la fabbricazione o l’importazione, ma l’esigibilità interviene, in linea di principio, al momento dell’immissione in consumo. Di conseguenza, la data rilevante per determinare l’aliquota è quella in cui l’accisa diventa esigibile, cioè quella dell’immissione in consumo.
La Corte distingue le "condizioni di esigibilità" delle accise, armonizzate a livello UE, dalle modalità nazionali di riscossione e rimborso che l’articolo 9 lascia agli Stati membri. Tale margine non consente però di derogare alla regola di base secondo cui l’aliquota applicabile è quella vigente al momento dell’immissione in consumo. Ne deriva che una disciplina nazionale non può prevedere che le sigarette eccedenti il limite quantitativo siano tassate con l’aliquota vigente in una data successiva, quale quella di deposito della dichiarazione di appuramento.
La Corte aggiunge che tale soluzione è coerente con il sistema della direttiva, che contiene disposizioni specifiche per le ipotesi in cui, dopo l’immissione in consumo, il prodotto sia trasferito in un altro Stato membro, ma tali ipotesi non ricorrono nel caso di specie. Pertanto, il potere degli Stati membri di adottare misure contro elusione e abusi non può spingersi fino a violare le regole armonizzate sugli elementi essenziali dell’esigibilità dell’accisa.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- gli articoli 34 e 36 TFUE non ostano alla normativa portoghese sul limite quantitativo mensile di sigarette immesse in consumo, poiché essa può essere giustificata dalla lotta contro elusione fiscale, pratiche abusive e dalla tutela della salute, purché proporzionata;
- gli articoli 7 e 9 della direttiva 2008/118 ostano alla normativa nazionale che assoggetta l’eccedenza all’aliquota dell’accisa vigente a una data successiva a quella dell’immissione in consumo.
Indicazioni operative per il professionista
La sentenza segnala che misure nazionali anti-stock building nel settore dei tabacchi possono reggere al vaglio dell’articolo 34 TFUE se sono strutturate in modo proporzionato e non assoluto. Tuttavia, il prelievo fiscale deve rispettare il momento armonizzato di esigibilità dell’accisa: una tassazione posticipata rispetto all’immissione in consumo è incompatibile con la direttiva 2008/118, salvo specifiche basi del diritto dell’Unione non ricorrenti nel caso esaminato.
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