Cassazione Civile, Ordinanza n. 12796/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata che aveva omesso la dichiarazione dei redditi per l'anno 2013, pur avendo depositato i bilanci. L'Ufficio aveva contestato alla società maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA; a cascata, aveva poi emesso nei confronti della socia titolare dell'80% delle quote un avviso IRPEF, assumendo la distribuzione in capo a lei di utili extracontabili in applicazione della presunzione propria delle società a ristretta base partecipativa. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, in sintesi, la nullità per difetto di legittimazione del funzionario firmatario, l'illegittimità del disconoscimento dei costi sostenuti dalla società e la propria estraneità alla gestione sociale. In appello aveva inoltre sostenuto di poter contestare il reddito accertato in capo alla società e la mancata considerazione dei costi deducibili. La CTR aveva respinto il ricorso principale e accolto l'incidentale dell'Ufficio sull'inammissibilità di alcune censure. In cassazione la contribuente ha articolato tre motivi: violazione dell'art. 2476 c.c. per avere la CTR presunto una sua responsabilità/ingerenza senza prova di attività gestoria; violazione degli artt. 24 Cost. e 100 c.p.c. per averle negato la possibilità di contestare il reddito societario; violazione degli artt. 39 e 41 d.P.R. 600/1973 per non avere considerato i costi sostenuti nella determinazione del reddito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, richiamando la giurisprudenza consolidata sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa e sulla autonomia dell'accertamento emesso nei confronti del socio rispetto a quello società. Ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura non era adeguatamente sviluppata sul piano della specifica deduzione nei gradi di merito e, comunque, la CTR aveva già rilevato che la contribuente non aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettività dei costi. In dispositivo la Corte ha rigettato il ricorso, ma ha disposto rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto limitatamente alla domanda, formulata in memoria, di applicazione del regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal D.Lgs. n. 87 del 2024, affinché si pronunci su tale profilo sopravvenuto.
Norme richiamate
art. 2476 c.c.
richiamato quale norma che consente ai soci non amministratori di avere notizie sull'andamento sociale e di consultare i libri sociali; la Corte esclude che esso sposti sul socio l'onere di provare una concreta attività gestoria, ribadendo invece che resta al contribuente l'onere di dimostrare la propria assoluta estraneità alla gestione per vincere la presunzione fiscale.
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma ritenuto non violato perché il socio, nelle società a ristretta base, può comunque difendersi contro la pretesa fiscale dimostrando la mancata distribuzione degli utili o la propria estraneità alla gestione.
art. 100 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimazione a impugnare il reddito della società; la Corte conferma la distinta autonomia degli accertamenti e quindi la legittimazione dell'atto emesso nei confronti del socio.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
invocato per il disconoscimento dei costi; la censura è dichiarata inammissibile perché non adeguatamente specificata e perché la CTR aveva già accertato la mancanza di prova documentale dei costi.
art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato insieme all'art. 39 d.P.R. 600/1973 in tema di determinazione del reddito accertato e deduzione dei costi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.
D.Lgs. n. 87 del 2024
menzionato in memoria dalla ricorrente per chiedere l'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole; sul punto la Corte rimette la decisione al giudice del rinvio.
art. 2261 c.c.
richiamato dalla Corte per affermare che i soci hanno poteri di consultazione della documentazione contabile, elemento che giustifica l'autonomia dell'accertamento emesso nei loro confronti.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di attribuzione di tali utili ai soci, in quanto la limitata compagine sociale rende verosimile la compartecipazione alla gestione e il reciproco controllo.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può essere vinta dal socio solo mediante prova concreta della propria assoluta estraneità alla gestione e alla vita societaria, oppure della mancata distribuzione dei maggiori ricavi perché accantonati o reinvestiti; non è sufficiente allegare genericamente l'assenza di perdite o contestare in astratto l'assetto gestionale.
- L'avviso emesso nei confronti del socio per redditi da utili non dichiarati della società è autonomo rispetto all'accertamento societario e può essere motivato per relationem sui risultati dell'accertamento presupposto; il socio non può limitarsi a riproporre censure rivolte all'atto societario divenuto definitivo.
- La deduzione dei costi, per incidere sull'accertamento del reddito, deve essere sorretta da idonea prova documentale dell'effettività dei costi stessi; in difetto di una specifica allegazione e di trascrizione del percorso processuale seguito, la censura in cassazione è inammissibile.
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