Sentenza del 28/10/2016 n. 21859 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento relativa a IVA, IRPEF, IRAP e addizionali regionale e comunale per l'anno 2004, deducendo l'irregolarità della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito presso la Casa comunale. Ha inoltre lamentato che la cartella non contenesse elementi sufficienti a rendere conoscibile la pretesa tributaria e ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi e una ricostruzione fattuale non corretta del procedimento notificatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non ha indicato e trascritto adeguatamente l'atto di appello e i documenti necessari per consentire il controllo della censura, in violazione degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. Il motivo è stato ritenuto inoltre inammissibile perché non individuava uno specifico fatto storico, decisivo e realmente omesso dalla CTR, ma mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in Cassazione. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell'Ufficio. È stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Notificazione nei casi di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
La notificazione mediante deposito presso la Casa comunale richiede il rispetto degli adempimenti previsti dalla norma, tra cui l'invio della raccomandata informativa; tuttavia, in questo caso la censura del contribuente non è stata esaminata nel merito perché formulata in modo inammissibile.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Dopo la riforma del 2012, il vizio riguarda esclusivamente l'omesso esame di uno specifico fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di chiedere una nuova valutazione delle prove o delle argomentazioni.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Indicazione specifica degli atti processuali, dei documenti e dei contratti sui quali il ricorso si fonda
Il ricorrente per Cassazione deve indicare con precisione il contenuto dei documenti rilevanti, la fase processuale e il fascicolo in cui sono reperibili, permettendo alla Corte di verificare la censura senza ricercare autonomamente negli atti.
Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda
Gli atti e i documenti posti a fondamento del ricorso devono essere depositati, a pena di improcedibilità o comunque secondo le conseguenze processuali applicabili, affinché la Corte possa effettuare il controllo di legittimità.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. n. 134 del 2012
Riforma del motivo di ricorso relativo all'omesso esame
La riforma ha ristretto il controllo della Cassazione sulla motivazione, escludendo la possibilità di censurare la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione e richiedendo l'indicazione di un fatto storico decisivo completamente omesso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto, quando ne ricorrono i presupposti, a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice di merito abbia valutato male le prove: occorre indicare uno specifico fatto storico, decisivo e discusso, che sia stato completamente omesso.
- Chi denuncia l'omessa o errata valutazione di documenti deve trascriverne o riassumerne il contenuto essenziale e indicare con precisione dove tali documenti si trovino negli atti dei precedenti gradi di giudizio.
- Le contestazioni sulla regolarità della notifica possono essere decisive nel merito, ma una censura formulata senza il necessario rispetto dei requisiti di autosufficienza può essere dichiarata inammissibile senza esame sostanziale.
- Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità e non consente, di regola, una nuova ricostruzione dei fatti o una rivalutazione complessiva delle risultanze probatorie.
- Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso può comportare il pagamento di un ulteriore contributo unificato, anche quando la parte resistente non abbia svolto difese scritte.
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