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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2159

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2159 della Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Normativa europea32020R2159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la nomenclatura combinata e i codici statistici TARIC per migliorare il monitoraggio e la gestione doganale di prodotti medici rilevanti durante la pandemia di COVID-19. Introduce o dettaglia sottovoci per vaccini SARS-CoV, reattivi diagnostici e maschere facciali di protezione, anche al fine di agevolare i controlli e l’attuazione di misure di esenzione connesse all’emergenza sanitaria. Le modifiche decorrono dal 1o gennaio 2021 e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.

Modifica della nomenclatura combinata e dei codici statistici TARIC per prodotti medici e dispositivi anti-COVID-19, in particolare vaccini, reattivi diagnostici e maschere facciali di protezione.

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione tariffaria e statistica delle merci nell’Unione europea, con effetti per le autorità doganali e gli operatori economici che importano o esportano i prodotti interessati. Incide sull’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, in particolare sulla nomenclatura combinata (NC) e sull’allegato 10 dei codici statistici TARIC. Riguarda specificamente prodotti immunologici, vaccini per la medicina umana, reattivi per diagnostica o da laboratorio, maschere facciali di protezione e vaccini contro i coronavirus legati alla SARS; si applica dal 1o gennaio 2021. Non introduce esclusioni generali, ma riorganizza e dettaglia le sottovoci tariffarie esistenti.

Modifica della nomenclatura tariffaria e statistica per prodotti medici COVID-19

Il regolamento interviene sull’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, che disciplina la nomenclatura combinata e la TARIC, per migliorare il monitoraggio doganale e statistico di specifiche merci sanitarie durante la pandemia di COVID-19. La Commissione richiama l’esigenza di agevolare e armonizzare i controlli doganali negli Stati membri, consentendo una più rapida identificazione di prodotti particolarmente sensibili per la catena di approvvigionamento e per le misure di esenzione connesse all’emergenza.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento si colloca nel quadro del sistema tariffario e statistico dell’Unione, che serve sia la tariffa doganale comune sia le statistiche del commercio estero e altre politiche relative all’importazione ed esportazione di merci. In particolare, la Commissione segnala che la pandemia ha determinato una forte domanda di maschere facciali di protezione, reattivi per diagnostica, kit diagnostici e vaccini SARS-CoV, rendendo opportuno introdurre sottovoci e codici statistici più granulari.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano le merci classificate nella NC e nella TARIC, con impatto operativo su autorità doganali e operatori economici. Il regolamento incide in particolare sui capitoli 30, 38 e 63 della parte tariffaria e sull’allegato 10 dei codici statistici TARIC, senza prevedere un regime sanzionatorio autonomo né deroghe generali.

Prodotti immunologici e vaccini

Nel capitolo 30 vengono aggiornate le voci relative ai prodotti immunologici:

  • i codici NC 3002 13 00, 3002 14 00 e 3002 15 00 sono sostituiti;
  • la voce NC 3002 20 00 è riscritta come "Vaccini per la medicina umana";
  • è introdotto il codice NC 3002 20 10 per i "vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV)", con indicazione di esenzione e unità di misura in dose (con precisazione per contenitori multidose: dose per adulti).

Questa riorganizzazione consente un monitoraggio più preciso delle importazioni e delle esportazioni di prodotti di rilevanza sanitaria, con particolare attenzione ai vaccini anti-SARS-CoV-2.

Reattivi per diagnostica o da laboratorio

Nel capitolo 38 la voce NC 3822 00 00 viene sostituita per ricomprendere i reattivi per diagnostica o da laboratorio e i materiali di riferimento certificati, con esclusione delle merci rientranti nelle voci 3002 o 3006. Nell’allegato 10 sono poi inserite sottovoci TARIC distinte per:

  • reattivi diagnostici del tipo utilizzato per la diagnosi delle infezioni provocate dalla specie virale SARS-CoV, anche in forma di kit;
  • altri reattivi classificati nella medesima voce.

L’obiettivo è consentire una rilevazione statistica più accurata e una gestione doganale più rapida di beni essenziali durante l’emergenza sanitaria.

Maschere facciali di protezione

Nel capitolo 63 vengono sostituite le voci NC 6307 90 93 e 6307 90 95. La classificazione distingue:

  • maschere filtranti (FFP) secondo la norma EN149 e altre maschere conformi a norme analoghe per la protezione delle vie respiratorie dalle particelle;
  • maschere facciali ad uso medico secondo la norma EN14683 e altre conformi a norme analoghe;
  • ulteriori sottocategorie, incluse quelle di stoffe non tessute e quelle fabbricate a mano.

Nell’allegato 10 sono inserite sottovoci statistiche più dettagliate per le maschere FFP2 e FFP3, per le maschere facciali ad uso medico e per altre maschere, in modo da rendere più efficiente la dichiarazione doganale e il monitoraggio dei flussi commerciali.

Rapporti con altri atti e attuazione

Il regolamento richiama il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1369, che aveva introdotto nuove sottovoci TARIC per le maschere facciali di protezione, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577, cui si raccorda la decorrenza delle modifiche della nomenclatura combinata. È inoltre richiamata la decisione (UE) 2020/491, relativa all’esenzione da dazi all’importazione e da IVA all’importazione per le merci necessarie a contrastare la pandemia di COVID-19 nel 2020, che le nuove sottovoci aiutano ad attuare.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2021. La Commissione sottolinea che l’entrata in vigore urgente è necessaria per garantire continuità nella raccolta dei dati statistici e per consentire a dogane e operatori di applicare le nuove classificazioni senza soluzione di continuità.

Effetti pratici per operatori e professionisti

Per gli operatori doganali e per i consulenti fiscali e commerciali, il regolamento impone un aggiornamento delle classificazioni tariffarie e statistiche utilizzate nelle dichiarazioni doganali. In particolare, la corretta individuazione dei codici NC e dei codici statistici TARIC diventa essenziale per:

  • applicare correttamente eventuali esenzioni o trattamenti agevolati;
  • assicurare la corretta raccolta dei dati statistici;
  • evitare ritardi nella sdoganamento di merci sanitarie essenziali;
  • distinguere con maggiore precisione prodotti simili ma giuridicamente e statisticamente diversi.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento riguarda sia la parte tariffaria della nomenclatura combinata sia l’allegato 10 relativo ai codici statistici TARIC.

Nuove o aggiornate voci per prodotti immunologici e vaccini

Nel capitolo 30 sono sostituite le righe dei codici NC 3002 13 00, 3002 14 00 e 3002 15 00, e la voce 3002 20 00 è riformulata per distinguere i vaccini per la medicina umana, con una sottovoce specifica per i vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (codice NC 3002 20 10).

Aggiornamento della voce per i reattivi diagnostici

Nel capitolo 38 la voce NC 3822 00 00 è sostituita per i reattivi per diagnostica o da laboratorio e i materiali di riferimento certificati. Nell’allegato 10 sono inserite sottovoci statistiche specifiche per reattivi diagnostici relativi alla specie virale SARS-CoV, anche in forma di kit.

Rafforzamento del monitoraggio per le maschere facciali di protezione

Nel capitolo 63 sono sostituite le voci NC 6307 90 93 e 6307 90 95, con distinzione tra maschere filtranti FFP secondo EN149 e altre maschere conformi a norme analoghe, e con ulteriori sottovoci statistiche TARIC nell’allegato 10 per maschere FFP2 e FFP3, maschere facciali ad uso medico EN14683 e altre categorie, anche fabbricate a mano.

Inserimento di codici statistici TARIC per il controllo dei flussi commerciali

L’allegato 10 viene integrato con nuovi codici statistici TARIC per distinguere prodotti omogenei ma rilevanti ai fini statistici e doganali, in particolare reattivi diagnostici per SARS-CoV, maschere facciali di protezione e relative sottoclassificazioni.

Entrata in vigore e decorrenza

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o gennaio 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedoganetariffa doganale comuneclassificazione delle mercistatistiche del commercio esteropolitica sanitaria

Testo integrale

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