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Sentenza

Sentenza del 20/02/2018 n. 1025 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazioni e controlli - Violazioni tributarie e sanzioni - Prescrizione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda il termine di prescrizione applicabile a un credito tributario o contributivo dopo la notifica di una cartella esattoriale non tempestivamente impugnata. Il principio richiamato sostiene che la mancata opposizione alla cartella non trasforma il credito in un'obbligazione soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, ma lascia applicabile, in via generale, il termine quinquennale previsto per le pretese periodiche o per le sanzioni, salvo che una specifica norma stabilisca un termine diverso.

La decisione

La sentenza richiamata, Cass. n. 23397/2016, afferma che, una volta notificata la cartella esattoriale e decorso inutilmente il termine per impugnarla, il credito non si prescrive automaticamente in dieci anni per effetto dell'irrevocabilità della cartella. In assenza di un titolo giudiziale definitivo o di una diversa previsione normativa, il credito resta soggetto alla prescrizione quinquennale. Pertanto, se l'ente o l'agente della riscossione non compie atti interruttivi validi entro cinque anni, il contribuente può far valere la prescrizione.

Norme richiamate

  • Articolo 2948 del Codice civile

    È il riferimento generale alla prescrizione quinquennale per determinate obbligazioni periodiche e per altre fattispecie previste dalla legge. Il principio richiamato esclude che la mancata opposizione alla cartella comporti, di per sé, l'applicazione automatica della prescrizione decennale.

  • Articolo 2953 del Codice civile

    La prescrizione decennale può operare quando il diritto è accertato con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento giudiziale definitivo. La semplice definitività amministrativa della cartella non è normalmente sufficiente a convertire il termine in decennale.

  • Cassazione civile, sentenza n. 23397/2016

    La Corte ha affermato che la cartella esattoriale non opposta, in assenza di una pronuncia giudiziale irrevocabile, non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale. Il credito resta soggetto al termine prescrizionale proprio della relativa obbligazione.

Massime di principio

  • La mancata opposizione di una cartella la rende normalmente definitiva e consente la riscossione, ma non attribuisce automaticamente al credito la prescrizione decennale.
  • Per stabilire il termine applicabile occorre verificare la natura del credito: in molte ipotesi tributarie, contributive o sanzionatorie il termine può essere quinquennale, salvo specifiche disposizioni.
  • Il termine decorre, in linea generale, dalla definitività della cartella o dalla scadenza del pagamento, e può essere interrotto da atti validamente notificati, come intimazioni di pagamento, pignoramenti o altri atti esecutivi.
  • La prescrizione deve essere fatta valere dal contribuente, normalmente mediante opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, e richiede la verifica della validità e della tempestività degli atti interruttivi.
  • Il principio non esclude termini diversi quando una legge speciale li prevede o quando il credito è stato accertato con una sentenza definitiva.

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