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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17341/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava tre profili. 1) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per motivazione illogica in relazione all'art. 131-bis c.p.: la Corte d'appello aveva escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ritenendo decisivi un precedente penale (fuga stradale/omissione di soccorso) e una condotta minacciosa tenuta nei confronti degli agenti dopo il controllo; il ricorrente sosteneva che tali elementi non dimostrano l'abitualità né incidono sul disvalore dell'illecito contestato. 2) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 20-bis c.p., e carenza di motivazione: si censurava il rifiuto della sostituzione della pena detentiva con sanzione sostitutiva, per aver fondato il diniego su comportamenti post factum non accertati e su una motivazione generica circa l'inefficacia della sanzione sostitutiva. 3) Violazione di norme sul diritto di proprietà (art. 832 c.c., art. 42 Cost., Protocollo add. n.1 CEDU): si impugnava la confisca del ciclomotore sostenendo che il bene era stato restituito e poi alienato a terzi prima della condanna, così che il ricorrente non avrebbe interesse alla statuizione ablatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., rimettendo la questione ad altra sezione della Corte di appello di Roma perché rivaluti, secondo i principi esposti, se sussista la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Ha invece rigettato il secondo motivo, ritenendo legittima e sufficiente la motivazione del giudice di merito sul diniego della sostituzione della pena (discrezionalità vincolata ai criteri dell'art. 133 c.p.). Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per carenza di interesse (il bene risultava alienato a terzi e gli interessi denunciati erano essenzialmente civilistici). Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa: la Corte precisa che la condotta successiva al reato può essere valutata soltanto come elemento che incide sul disvalore oggettivo dell'offesa se effettivamente aggrava l'offesa stessa; non può essere usata come esclusivo indice della capacità a delinquere.

  • art. 9 ter Codice della strada

    Norma che tutela la sicurezza della circolazione stradale: il Collegio osserva che la condotta minacciosa verso gli agenti non incide direttamente sull'entità dell'offesa al bene giuridico tutelato da questa disposizione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per cassazione relativi a motivazione illogica o contraddittoria: la Corte ha esercitato questo sindacato accogliendo il vizio relativo alla valutazione dell'art. 131-bis.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Censura relativa alla violazione di norme e alla motivazione: impiegata per valutare la legittimità del diniego della sostituzione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e nell'ambito della discrezionalità vincolata.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Disciplina della sostituzione della pena detentiva: il giudice di merito ha ampia discrezionalità, purché motivata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte conferma che il rifiuto può fondarsi su elementi della personalità e delle modalità del fatto purché adeguatamente giustificati.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze personali: la Corte richiama che la valutazione della sostituzione è una discrezionalità vincolata a tali criteri e che il giudice deve indicare gli aspetti decisivi.

  • art. 336 cod. pen.

    Norma relativa alla resistenza/violenza a pubblico ufficiale: richiamata in relazione agli atti post factum che erano stati archiviati e che non potevano quindi fungere da presupposto pieno per negare la causa di non punibilità.

  • art. 832 cod. civ.

    Diritto di proprietà: invocato dal ricorrente nel motivo sulla confisca, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di interesse dato che il bene era stato alienato a terzi.

  • art. 42 Cost.

    Tutela costituzionale della proprietà: richiamata a supporto del motivo sulla confisca, tuttavia il giudizio di ammissibilità ha escluso interesse attuale del ricorrente.

  • Protocollo addizionale n. 1 della CEDU, art. 1

    Tutela del diritto di proprietà in sede sovranazionale: evocato nella censura contro la confisca, ma la Corte si è limitata a valutare l'interesse processuale del ricorrente.

  • art. 568, comma 4 cod. proc. pen.

    Regola sull'interesse ad impugnare: la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'impugnante deve avere un interesse concreto e attuale, valutato rispetto all'efficacia pratica dell'impugnazione; applicato per dichiarare inammissibile il motivo sulla confisca.

Massime di principio

  • La condotta successiva al reato può influire sulla valutazione della particolare tenuità dell'offesa solo se, oggettivamente e secondo i criteri dell'art. 133 c.p., aggrava il disvalore dell'azione contestata; comportamenti post factum che si limitano a dimostrare "propensione" a delinquere non sono di per sé ostativi all'art. 131-bis.
  • Per ritenere l'abitualità della condotta (ostativo all'art. 131-bis) occorrono fatti antecedenti o successivi comprovabili e, di regola, più di un precedente della stessa indole; singoli precedenti o procedimenti estinti non sono automaticamente decisivi.
  • La concessione o il diniego di una pena sostitutiva è una discrezionalità del giudice vincolata ai criteri dell'art. 133 c.p.: il rifiuto è legittimo se il giudice indica, anche sinteticamente ma non genericamente, i motivi per cui ritiene inadeguata la misura sostitutiva rispetto alla rieducazione o alla gravità del fatto.
  • Sul tema della confisca e dei beni oggetto di sequestro, l'impugnante deve dimostrare un interesse concreto e attuale: se il bene è stato alienato a terzi prima della decisione, l'impugnazione della statuizione ablatoria può risultare inammissibile per carenza di interesse, salvo che non sia allegabile e provabile un danno giuridico attuale collegato al vincolo.
  • In cassazione il sindacato sulla motivazione è ammissibile quando la decisione di merito abbia esercitato discrezionalità vincolata: il giudice di legittimità verifica che siano stati considerati e conformati i criteri legali pertinenti e che la motivazione non sia manifestamente illogica o contraddittoria.

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