Cassazione Penale, Sentenza n. 17685/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 3 ottobre 2024 della Corte di appello di Brescia che aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla loro istanza del 17 aprile 2024. Essi sostenevano che l'istanza del 17 aprile 2024 era un incidente di esecuzione avverso la confisca dell'immobile disposta dal Tribunale di Milano l'11 luglio 2019, e non una richiesta di revocazione del decreto di confisca. Pertanto deducevano l'erronea qualificazione giuridica operata dal Tribunale di Milano (decreto del 21 aprile 2024) e confermata dalla Corte di appello, e chiedevano che la loro istanza fosse valutata come incidente di esecuzione anziché come revocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i ricorsi fossero diretti di fatto contro il decreto del Tribunale di Milano del 21 aprile 2024, con cui era stata disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia; tale decreto ha natura meramente processuale e non è impugnabile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. La Corte ha altresì richiamato che l'inammissibilità dell'impugnazione, originaria o sopravvenuta, inficia l'impugnazione stessa e deve essere dichiarata anche d'ufficio. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione
La Corte applica il principio secondo cui solo gli specifici rimedi indicati dalla legge sono ammissibili; provvedimenti meramente processuali (come il decreto di trasmissione degli atti) non sono soggetti a impugnazione e l'appello/ricorso contro tali provvedimenti è inammissibile.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 27 del 12/01/1983 (Marzolla)
Richiamata per affermare che l'inammissibilità dell'impugnazione inficia l'impugnazione stessa e deve essere dichiarata anche d'ufficio, anche se non rilevata dal giudice di merito.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica dell'istanza è cruciale: determinare se un atto è incidente di esecuzione o richiesta di revocazione condiziona il corretto rimedio processuale.
- I provvedimenti meramente processuali, come il decreto di trasmissione degli atti, di regola non sono impugnabili; impugnare tali provvedimenti rende il ricorso inammissibile.
- Se il giudice di primo grado qualifica un'istanza come revocazione e la Corte a quo condivide tale qualificazione, il rimedio corretto è impugnare le decisioni che risolvono la revocazione nei modi previsti dalla legge, non il mero decreto di trasmissione.
- L'inammissibilità va dichiarata anche d'ufficio: errori di qualificazione del mezzo impugnatorio possono portare alla definitiva perdita del gravame e non sono sanabili in cassazione.
- Le parti devono valutare preventivamente la natura dell'atto e il rimedio processuale disponibile; in caso di dubbio è opportuno chiedere al giudice ambienti chiarimenti o proporre il rimedio idoneo nei termini e modi previsti.
- Conseguenze pratiche: ricorsi inammissibili possono comportare condanna alle spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende), per cui è consigliabile consulenza preventiva e impugnazione del provvedimento materialmente decisorio e non di atti meramente processuali.
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