Cassazione Civile, Ordinanza n. 15914/2026 del 23/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico poi dichiarato nullo, perché l'affidamento alla società appaltatrice risultava collegato a condotte corruttive accertate in sede penale. In un precedente giudizio, promosso in via monitoria dalla subappaltatrice, il giudice aveva dichiarato la nullità sia del contratto di appalto sia del subappalto e aveva condannato in solido Comune e appaltatrice al risarcimento dei danni e al pagamento di spese e compensi del consulente tecnico. Successivamente il Comune ha emesso ordinanza-ingiunzione per recuperare dalla società le somme versate al CTU e le spese di lite; la società ha opposto l'ingiunzione. Il Tribunale di Lodi ha accolto solo in parte l'opposizione, confermando l'ingiunzione per un importo ridotto e respingendo la riconvenzionale del Comune volta alla ripetizione di somme già corrisposte in esecuzione del contratto nullo, ritenendo non provato che quanto pagato corrispondesse al valore delle opere eseguite. La Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda restitutoria, osservando che, essendo nullo l'intero contratto di appalto, la quantificazione dell'indebito doveva essere effettuata sul complessivo valore di tutte le opere realizzate e non solo su quelle subappaltate; mancava quindi prova adeguata dell'entità dell'indebito. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, denunciando violazione dell'art. 115 c.p.c., omessa pronuncia, motivazione apparente o inesistente e travisamento delle risultanze probatorie, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ignorato documenti e la precedente sentenza del Tribunale di Milano e avesse male applicato il criterio di calcolo dell'indebito. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità; ha inoltre rilevato la carenza di specificità ex art. 366 c.p.c. quanto alla dedotta non contestazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del Comune alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune di Lodi. Ha ritenuto che le censure, formalmente formulate come violazione dell'art. 115 c.p.c., omessa motivazione e travisamento della prova, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dai giudici di merito. Ha inoltre evidenziato che la dedotta mancata contestazione non era stata specificamente dimostrata con la necessaria localizzazione e riproduzione degli atti processuali rilevanti. Conseguentemente, la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della domanda restitutoria del Comune è rimasta ferma; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sua violazione non può essere dedotta per trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione del merito; la censura è inammissibile se mira solo a contestare l'apprezzamento delle prove.
È stato invocato per denunciare nullità della sentenza, ma la Corte ha rilevato che, in concreto, le doglianze riguardavano il merito e non un vero vizio processuale.
Il travisamento della prova, ove dedotto in relazione a profili sostanziali, ricade nell'ambito dell'omesso esame del fatto decisivo; nel caso concreto il motivo è risultato comunque inammissibile.
Opera la preclusione al sindacato sul fatto quando si tenta di far valere in cassazione il travisamento probatorio come vizio di merito.
Il ricorso deve rispettare il canone di specificità, con riproduzione e localizzazione degli atti richiamati; la sua inosservanza rende inammissibile la censura.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
Sono le norme processuali che hanno regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto la modifica richiamata dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una nuova lettura dei fatti di causa, se non nei limiti del vizio di motivazione nei ristretti confini oggi ammessi dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- La deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c. è inammissibile quando, sotto tale etichetta, si censuri in realtà l'apprezzamento del materiale istruttorio riservato al giudice di merito.
- Il travisamento della prova non può essere utilizzato per introdurre surrettiziamente un nuovo giudizio di merito; deve essere veicolato nei limiti e con le preclusioni proprie del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Chi deduce il difetto di contestazione o la non contestazione deve indicare specificamente gli atti processuali da cui tale circostanza risulterebbe, rispettando il requisito di specificità del ricorso per cassazione.
- Quando un contratto è dichiarato nullo, la pretesa restitutoria deve essere provata con riferimento all'effettivo indebito e al valore complessivo della prestazione eseguita, ma la verifica di tale quantificazione appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
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