Sentenza del 02/01/2017 n. 8 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva revocato l'agevolazione IVA prima casa relativa all'acquisto di una villetta, ritenendo l'immobile di lusso ai sensi degli articoli 1 e 6 del D.M. 2 agosto 1969. In particolare, l'immobile era ubicato in una zona urbanistica destinata a ville monofamiliari e presentava una superficie utile complessiva di 325,58 mq, superiore alla soglia di 240 mq, computando anche i locali seminterrati. Il contribuente sosteneva invece che l'immobile non fosse di lusso, che la superficie utile fosse inferiore a 240 mq, che il classamento catastale A/7 escludesse la qualificazione di lusso, che vi fosse violazione del legittimo affidamento e che non fossero applicabili le sanzioni per buona fede e incertezza normativa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha accolto solo parzialmente l'appello. Ha confermato la revoca dell'agevolazione e l'applicazione dell'IVA ordinaria del 21%, oltre agli interessi, ritenendo l'immobile di lusso sia perché situato in una zona destinata a ville unifamiliari, sia perché dotato di superficie utile superiore a 240 mq. Ai fini del calcolo è stata considerata anche la superficie dei locali seminterrati, poiché la superficie utile non coincide necessariamente con quella abitabile e rileva la concreta utilizzabilità degli ambienti. Sono state invece annullate le sanzioni, applicando il principio del favor rei previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 472/1997, alla luce della modifica normativa entrata in vigore dal 1 gennaio 2014, che ha sostituito i criteri edilizi di lusso con il riferimento alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.M. 2 agosto 1969, art. 1
Sono considerate di lusso le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici a ville, parco privato ovvero a costruzioni qualificate come di lusso.
La qualificazione di lusso può derivare dalla semplice ubicazione dell'immobile in una zona urbanisticamente destinata alla costruzione di ville, senza che sia necessario fondarsi esclusivamente sulle caratteristiche intrinseche dell'abitazione.
D.M. 2 agosto 1969, art. 6
Sono considerate di lusso le abitazioni aventi una superficie utile complessiva superiore a mq 240.
Per il superamento della soglia rileva la superficie utile complessiva e non soltanto quella abitabile. Possono quindi essere inclusi locali accessori o seminterrati concretamente utilizzabili, anche se privi dei requisiti formali di abitabilità.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte II, n. 21
Le parole relative alle abitazioni non di lusso sono state sostituite con il riferimento alle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
La riforma ha collegato l'agevolazione IVA prima casa alla categoria catastale, escludendo le sole abitazioni A/1, A/8 e A/9, ma la modifica opera per gli atti stipulati dal 1 gennaio 2014 e non modifica il regime sostanziale applicabile agli acquisti anteriori.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3
Principio del favor rei in materia di sanzioni tributarie.
Le norme sanzionatorie più favorevoli sopravvenute si applicano retroattivamente, anche d'ufficio e in ogni stato e grado del giudizio, purché la sanzione non sia divenuta definitiva.
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10, come modificato
La nuova disciplina ha efficacia dal 1 gennaio 2014.
La novella normativa non si applica retroattivamente per stabilire se l'agevolazione spettasse sostanzialmente al momento di un acquisto precedente, ma può incidere sul trattamento sanzionatorio in forza del favor rei.
Cassazione civile, n. 21812 del 28 ottobre 2016
È irrilevante il requisito dell'abitabilità; rileva l'utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità.
La potenzialità abitativa e l'utilizzabilità concreta di un locale possono determinarne l'inclusione nella superficie utile ai fini della qualificazione dell'immobile come di lusso.
Cassazione civile, n. 8344 del 27 aprile 2016
La perdita del beneficio consegue alla semplice inserzione dell'abitazione in una zona destinata alla costruzione di ville.
La destinazione urbanistica dell'area è sufficiente a integrare il criterio previsto dall'art. 1 del D.M. 2 agosto 1969.
Massime di principio
- Per gli acquisti anteriori al 1 gennaio 2014, la qualificazione dell'immobile come di lusso deve essere verificata secondo i criteri del D.M. 2 agosto 1969, inclusi la destinazione urbanistica dell'area e la superficie utile superiore a 240 mq.
- La superficie utile non coincide necessariamente con la superficie abitabile o con quella risultante dal catasto: locali seminterrati, depositi e accessori possono essere computati se concretamente utilizzabili o trasformabili con interventi edilizi ordinari.
- Il classamento catastale A/7, relativo alle abitazioni in villini, non impedisce automaticamente la qualificazione dell'immobile come abitazione di lusso secondo la disciplina previgente.
- Se anche uno solo dei criteri autonomi previsti dal D.M. 2 agosto 1969 è soddisfatto, l'agevolazione può essere negata; la presenza concorrente di più criteri rafforza la legittimità della revoca.
- Le modifiche normative successive non eliminano retroattivamente il debito d'imposta relativo a un acquisto precedente, ma possono escludere o ridurre le sanzioni quando introducono una disciplina più favorevole.
- In presenza di una controversia ancora aperta sulle sanzioni, il giudice deve applicare d'ufficio il regime sanzionatorio più favorevole, anche se la modifica normativa è successiva al fatto.
- La buona fede del contribuente o l'incertezza interpretativa possono assumere rilievo soprattutto sul piano sanzionatorio, ma non impediscono necessariamente il recupero della maggiore imposta e degli interessi.
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