Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/09/2019 n. 23064 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La F. s.r.l. aveva impugnato gli avvisi di accertamento TARSU relativi al 2011, sostenendo l'illegittimità della pretesa, l'insufficiente motivazione degli avvisi e l'esenzione delle aree industriali perché destinate alla produzione di rifiuti speciali, autonomamente smaltiti. La CTR aveva annullato gli avvisi ritenendo omessa l'allegazione della relazione dell'ufficio tecnico comunale e riconoscendo l'esenzione delle aree. Il Comune ha impugnato la decisione sostenendo che la società conosceva già la relazione tecnica, che la dichiarazione delle superfici produttive era stata presentata solo nel 2013 e non poteva valere per il 2011, e che la CTR non aveva valutato il verbale ispettivo del 2011, dal quale risultava almeno una riduzione del 50% per l'area scoperta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi del Comune. Ha stabilito che l'allegazione dell'atto richiamato per relationem non è necessaria quando il contribuente ne abbia già avuto conoscenza e abbia potuto contestare pienamente la pretesa. Ha inoltre rilevato che la CTR non aveva considerato né la tardività della dichiarazione delle superfici industriali, presentata il 25 luglio 2013 e quindi efficace, secondo quanto ritenuto dalla Corte, dall'annualità 2014, né il verbale ispettivo del 23 giugno 2011, nel quale il Comune aveva riconosciuto una riduzione del 50% dell'area scoperta. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    La motivazione dell'avviso deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato; se richiama un altro atto, questo deve essere allegato salvo che l'atto richiamato sia già conosciuto dal contribuente.

    L'obbligo di allegazione dell'atto richiamato non opera quando il contribuente ne abbia già avuto conoscenza effettiva e abbia potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3

    La disciplina TARSU rileva ai fini dell'individuazione delle superfici tassabili e delle aree in cui si producono rifiuti speciali, ma l'esenzione o esclusione deve essere correttamente dichiarata e provata con riferimento all'annualità interessata.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, comma 5

    Le riduzioni o esclusioni dalla tassazione devono essere applicate secondo le condizioni e gli adempimenti previsti dalla disciplina TARSU; una dichiarazione presentata tardivamente non produce automaticamente effetti retroattivi.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70

    La dichiarazione relativa alle superfici e alle condizioni rilevanti ai fini TARSU assume rilievo per le annualità successive secondo i termini previsti, salvo specifica prova della tempestività e dell'efficacia per il periodo contestato.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73

    Le risultanze dell'attività di accertamento e dei sopralluoghi comunali devono essere considerate nella determinazione della superficie effettivamente imponibile e delle eventuali riduzioni applicabili.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Consente di denunciare, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento richiama una relazione o un altro atto, la mancata allegazione non determina necessariamente la nullità: se il contribuente ne aveva già avuto conoscenza e ha potuto contestarne il contenuto, il diritto di difesa può ritenersi rispettato.
  • Le esenzioni o riduzioni TARSU relative ad aree industriali e alla produzione di rifiuti speciali devono essere dichiarate e documentate tempestivamente; una dichiarazione successiva, di regola, non retroagisce automaticamente alle annualità precedenti.
  • Il giudice deve esaminare tutta la documentazione decisiva, comprese le dichiarazioni del contribuente, i verbali di sopralluogo e gli eventuali riconoscimenti parziali dell'ente impositore.
  • Il riconoscimento comunale di una riduzione per una specifica superficie, risultante da un verbale ispettivo, deve essere considerato nella decisione e può impedire l'imposizione integrale su quella superficie.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente l'importo dovuto: la controversia deve essere riesaminata dal giudice di rinvio applicando i principi indicati dalla Corte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.