Ordinanza n. 2062/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania che, in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, aveva limitato ai soli studenti appellanti in altro giudizio la possibilità di presentare la documentazione e sostenere l’esame di Stato come privatisti
Esito
Favorevole al ricorrente (studenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, studenti iscritti presso il medesimo istituto scolastico, contestavano la determinazione con cui l’USR Campania aveva dato esecuzione a una precedente ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, ammettendo alla prosecuzione dell’iter per l’esame di maturità soltanto gli studenti che avevano proposto l’appello cautelare e non anche gli altri alunni iscritti alla stessa istituzione scolastica. Deducevano una lettura restrittiva e discriminatoria dell’ordinanza del Consiglio di Stato, nonché il rischio di definitiva compromissione dell’anno scolastico 2025/2026, poiché le attività didattiche e le sessioni d’esame erano ormai prossime alla conclusione e non risultava concretamente possibile trasferirsi tempestivamente presso altri istituti. Chiedevano, in via cautelare, di poter sostenere l’esame presso il medesimo istituto oppure, in subordine, come candidati privatisti presso una sede individuata dall’USR. Il TAR aveva già adottato una misura monocratica urgente ex art. 56 c.p.a., ordinando all’USR di riesaminare il provvedimento nel più breve tempo possibile e comunque in tempo utile per salvaguardare l’eventuale partecipazione dei ricorrenti alla sessione suppletiva, anche verificando gli adempimenti richiesti ai privatisti, incluse le prove INVALSI.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare collegiale e ha confermato il decreto presidenziale monocratico del 29 giugno 2026. Ha ritenuto necessario dare continuità alle attività già intraprese dall’Amministrazione dopo l’adozione del decreto, al fine di evitare l’inevitabile e definitiva compromissione dell’anno scolastico 2025/2026. In particolare, ha preso atto che l’Amministrazione aveva convocato i ricorrenti per lo svolgimento delle prove INVALSI, funzionali alla successiva ammissione all’esame di Stato, e ha quindi mantenuto ferma la misura cautelare già disposta. La controversia di merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 9 giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito la base processuale per la conferma della misura cautelare.
art. 56 c.p.a.
Consente l’adozione di misure cautelari monocratiche in caso di estrema gravità e urgenza; il TAR lo ha applicato con il decreto presidenziale del 29 giugno 2026, in ragione dell’imminente inizio delle prove suppletive.
art. 14, comma 3, d.lgs. 62/2017
È richiamato con riguardo all’obbligo, per gli studenti privatisti, di sostenere le prove INVALSI quale adempimento collegato all’ammissione all’esame di Stato.
art. 5, comma 1, D.M. Istruzione 12 novembre 2024
È richiamato quale ulteriore disciplina dell’obbligo di svolgimento delle prove INVALSI per gli studenti privatisti.
art. 17 O.M. 54 del 26 marzo 2026
È richiamato per individuare la sessione suppletiva degli esami di Stato dell’anno scolastico 2025/2026, il cui inizio era fissato al 1° luglio 2026.
Massime di principio
- Quando l’incertezza sulla posizione giuridica dell’istituto scolastico e l’imminenza delle prove finali espongono gli studenti al rischio concreto di perdere definitivamente l’anno scolastico, il giudice amministrativo può accordare una tutela cautelare volta a garantire la possibilità di sostenere l’esame di Stato, anche in qualità di candidati privatisti.
- In sede cautelare, l’ammissione degli studenti all’esame come privatisti può essere disposta senza anticipare la decisione sulla spettanza della parità scolastica in capo all’istituto di provenienza, poiché tale modalità di esame prescinde dal riconoscimento della parità e non pregiudica il relativo contenzioso.
- L’esecuzione effettiva di una misura cautelare diretta a consentire agli studenti privatisti di sostenere l’esame può richiedere all’amministrazione scolastica di indicare le modalità di presentazione delle domande, individuare sedi prossime alla residenza degli studenti, organizzare le sessioni d’esame e verificare previamente gli adempimenti prescritti, comprese le prove INVALSI.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla continuità del percorso di istruzione e alla conclusione dell’anno scolastico può prevalere sull’interesse organizzativo dell’amministrazione quando il diniego o l’inerzia determinerebbero la perdita irreversibile delle prove finali.
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