Ordinanza n. 12/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento adottato dal Questore di -OMISSIS- recante divieto di ingresso all'interno di esercizi pubblici di vendita e commercio notificato in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore recante divieto di ingresso in esercizi pubblici di vendita e commercio
Esito
La controversia
La persona fisica destinataria del provvedimento questorile ha proposto ricorso per l'annullamento del divieto di ingresso in esercizi pubblici, notificato in data oscurata. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti né specifici motivi di legittimità né ulteriori elementi sulla vicenda sostanziale. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire una dichiarazione della parte ricorrente circa la permanenza dell'interesse alla decisione, nonché, in caso di permanenza dell'interesse, l'indicazione di eventuali atti, documenti o fatti sopravvenuti rilevanti; in caso contrario, ha richiesto di precisare se sia domandata la compensazione delle spese e di depositare una nota di adesione della controparte alla declaratoria di improcedibilità con spese compensate.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla parte ricorrente di dichiarare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza se persista l'interesse alla decisione e, in caso affermativo, di segnalare le eventuali sopravvenienze rilevanti. In caso di sopravvenuto difetto di interesse, la parte dovrà indicare se richieda la compensazione delle spese e depositare, per tale evenienza, una nota di adesione della controparte alla declaratoria di improcedibilità con spese compensate. La segreteria è stata incaricata della comunicazione dell'ordinanza. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata per esigenze di tutela dei diritti o della dignità.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudizio amministrativo non consenta ancora di stabilire se permanga l'interesse alla decisione, il giudice può disporre un incombente istruttorio chiedendo alla parte ricorrente una dichiarazione espressa sulla persistenza dell'interesse e sulle eventuali sopravvenienze rilevanti.
- In caso di sopravvenuto difetto di interesse, la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese possono essere esaminate anche sulla base dell'adesione della controparte, da acquisire e depositare in giudizio.
- L'oscuramento delle generalità può essere disposto quando sia necessario tutelare i diritti o la dignità della parte interessata, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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