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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11453/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la pena inflitta in relazione a un episodio di cessione/detenzione di cocaina. La difesa ha dedotto, con due motivi, il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 133 c.p. in punto di trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena base fosse stata aumentata ingiustificatamente sulla base della qualità e quantità della sostanza rinvenuta e della circostanza che il fatto era stato commesso mentre l'imputato era sottoposto a misura cautelare per analogo reato; in particolare, ha rilevato che la quantità di cocaina, pari a circa 4,26 grammi, sarebbe stata prossima a quella compatibile con uso personale. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione di legge e il vizio motivazionale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, asseritamente prive di una specifica motivazione e necessarie per adeguare la pena al fatto e alla personalità dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero generici e privi di specifiche ragioni di diritto e di fatto, oltre a risolversi in un mero dissenso rispetto alla valutazione compiuta dai giudici di merito. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha osservato che la Corte d'appello aveva già fornito una motivazione congrua richiamando la qualità e quantità della sostanza e la commissione del fatto durante una misura cautelare per reato analogo. Quanto alle attenuanti generiche, la motivazione del diniego è stata ritenuta implicita in quella sul trattamento sanzionatorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non essendosi esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della pena può legittimamente tener conto della qualità e quantità della sostanza, nonché della condotta complessiva e della personalità del reo, entro il controllo di legittimità sulla sola coerenza logico-giuridica della motivazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può risultare anche da motivazione implicita, desumibile dal complessivo giudizio sul trattamento sanzionatorio e sulla personalità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa, di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare in vizio di motivazione un mero dissenso sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle emergenze probatorie compiuta dai giudici di merito.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione non consiste nel verificare se la decisione impugnata rappresenti la migliore ricostruzione possibile, ma solo se la giustificazione adottata sia logicamente compatibile e rientri nei limiti della plausibile opinabilità.
  • Il trattamento sanzionatorio può essere sorretto da elementi quali la quantità e qualità della sostanza e la commissione del fatto in una condizione soggettiva sfavorevole; tali elementi possono rilevare anche ai fini del diniego delle attenuanti generiche.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non richiede necessariamente una motivazione autonoma e specifica quando sia chiaramente desumibile dalla motivazione complessiva sulla pena e sulla personalità dell'imputato.
  • Un medesimo elemento fattuale, se polivalente, può essere valorizzato più volte per fini diversi senza violare il principio del ne bis in idem.
  • Ricorsi che reiterano doglianze già disattese dai giudici di merito senza apportare argomenti nuovi e specifici sono esposti a declaratoria di inammissibilità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende è conseguenza ordinaria ove non sia esclusa la colpa nella proposizione del gravame.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della provaNe bis in idem

Testo integrale

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