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Ordinanza

Ordinanza n. 1822/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 74/2025 emessa in data 11 febbraio 2025 dal Tribunale di Pavia.

Giustizia amministrativa202502629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia relativa alla corresponsione della retribuzione professionale docenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 74/2025 del Tribunale di Pavia. Con precedente sentenza n. 357/2026, il TAR aveva accolto il ricorso e nominato un Commissario ad acta. Il Commissario aveva inizialmente chiesto di essere sostituito, dichiarando di non avere competenza nella materia dell'ottemperanza di sentenze concernenti la corresponsione della retribuzione professionale docenti. Successivamente, tuttavia, ha comunicato di avere invitato l'Amministrazione a eseguire la sentenza e di avere verificato l'avvenuta integrale esecuzione, mediante liquidazione della sorte capitale relativa alla retribuzione professionale docenti, con data di esigibilità del 10 ottobre 2025.

La decisione

Il TAR ha ritenuto di non dover provvedere sulla domanda di sostituzione del Commissario ad acta, poiché il Commissario stesso aveva successivamente verificato l'avvenuta esecuzione della sentenza da parte dell'Amministrazione. Non essendo stata contestata dalla ricorrente l'integrale esecuzione, il Collegio ha preso atto che la domanda di ottemperanza era stata integralmente soddisfatta. Il giudizio è stato quindi definito senza ulteriori misure commissariali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il provvedimento giurisdizionale prima della definizione del giudizio e tale esecuzione non viene contestata dalla parte ricorrente, il giudice può prendere atto dell'integrale soddisfazione della domanda senza adottare ulteriori misure esecutive.
  • La richiesta di sostituzione del Commissario ad acta non deve essere esaminata quando, nelle more del giudizio, l'attività commissariale ha comunque consentito di verificare l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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