Sentenza n. 1944/2026 - Firenze, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 41/2023 dell’8 febbraio 2023, che riconosceva il diritto alla Carta docente per complessivi 1.500 euro, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la notificazione in forma esecutiva e il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 41/2023 dell’8 febbraio 2023, aveva dato esecuzione soltanto alla statuizione sulle spese di quel giudizio, senza mettere a disposizione la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici riconosciuti dal titolo. Ha chiesto l’attuazione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il titolo riconosceva il beneficio di 500 euro annui, per complessivi 1.500 euro, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla legge.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: non risultava provata la materiale corresponsione del beneficio alla ricorrente e non sussistevano ostacoli all’esecuzione, essendo stato notificato il titolo all’organo competente e decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, mettendo a disposizione la Carta docente secondo le modalità del titolo. Ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., ha inoltre disposto il pagamento, nello stesso termine, degli interessi e della rivalutazione sulle somme dovute, dalla data del passaggio in giudicato fino all’effettivo pagamento, nei limiti dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. In caso di ulteriore inadempimento, il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro i successivi 60 giorni, potendo ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento di 800 euro, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio di ottemperanza, attribuite al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visti l’art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
La corresponsione delle dette somme non trova poi alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).
La decorrenza del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’organo competente rimuove l’ostacolo temporale all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996
Al tempo stesso, il Collegio nomina il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) affinché ove l’indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni, se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.
In caso di inadempimento dell’amministrazione, il commissario ad acta può svolgere gli adempimenti necessari all’ottemperanza, anche utilizzando il pagamento in conto sospeso previsto dalla disposizione.
art. 112, comma 3, c.p.a.
condanna ai sensi dell’art. 112, 3° comma c.p.a. il Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente, nel medesimo termine, di interessi e rivalutazione sulle somme dovute nei limiti previsti dall’art. 22, 36° comma della l. 23 dicembre 1994 n. 724, a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza e fino all’effettivo pagamento;
Nel giudizio di ottemperanza il giudice ha disposto la corresponsione degli accessori dovuti in base al titolo, individuandone la decorrenza dalla data del passaggio in giudicato fino al pagamento.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
condanna ai sensi dell’art. 112, 3° comma c.p.a. il Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente, nel medesimo termine, di interessi e rivalutazione sulle somme dovute nei limiti previsti dall’art. 22, 36° comma della l. 23 dicembre 1994 n. 724, a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza e fino all’effettivo pagamento;
Interessi e rivalutazione sulle somme dovute sono riconosciuti nei limiti stabiliti dalla norma, senza cumulo oltre quanto consentito.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non dimostra di avere materialmente adempiuto al titolo passato in giudicato e non sussistono ostacoli normativi all’esecuzione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato.
- In caso di inadempimento dell’ordine di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per gli adempimenti sostitutivi e indicando, ove pertinente, le modalità di pagamento previste dalla legge.
- In sede di ottemperanza, gli accessori riconosciuti dal titolo possono essere oggetto di condanna, con decorrenza e limiti definiti in conformità al giudicato e alle disposizioni applicabili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1376/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 7570/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1773/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1114/2026 - Bari, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1120/2026 - Bari, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1122/2026 - Bari, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →