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Ordinanza

Ordinanza n. 2360/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Palermo indetto con D.R. n. 6997/2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura necessaria.

Giustizia amministrativa202603200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie uniche nazionali dell'ammissione a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti la procedura e gli atti di svolgimento, correzione e valutazione delle prove

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dopo aver partecipato ai due appelli della selezione, aveva conseguito una sola sufficienza, in Biologia, con voto 18, ottenendo 118 punti e risultando collocata nello status di 'in attesa', senza assegnazione di sede. Ha impugnato le graduatorie nazionali, i decreti ministeriali e gli atti della procedura, chiedendo l'ammissione con riserva e in soprannumero. Le censure riguardavano, tra l'altro, la mancata correzione del compito di Chimica privo dell'etichetta identificativa; la violazione della legge delega, del d.lgs. n. 71/2025, del bando e dell'autovincolo per le modifiche introdotte dal d.m. n. 1115/2025 ai criteri di formazione della graduatoria; la chiusura della graduatoria senza ulteriori scorrimenti in presenza di posti residui; l'utilizzo degli Obblighi Formativi Aggiuntivi per il recupero dei CFU; la violazione della par condicio e dell'anonimato; l'assenza di collegialità e di verbali nelle correzioni; la difformità didattica tra gli atenei; l'insufficiente trasparenza delle operazioni di correzione e l'indisponibilità immediata degli elaborati e delle griglie; l'irragionevole difficoltà delle prove; nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per la differenziazione tra università statali, non statali e corsi in lingua inglese. Le irregolarità relative allo svolgimento delle prove, non specificamente dedotte come motivi, sono state considerate mere allegazioni descrittive.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora, riservando ogni più approfondita valutazione al merito. Ha ritenuto non imputabile all'amministrazione la mancata correzione del compito di Chimica: la ricorrente aveva segnalato l'assenza del codice solo dopo la consegna, quando l'elaborato era ormai confuso con altri, e dal verbale risultavano tre prove non inviate al CINECA, senza possibilità di attribuirne una con certezza alla candidata. L'omissione non era quindi una mera irregolarità formale, ma impediva di ricostruire la paternità dell'elaborato; inoltre, l'apposizione dell'etichetta costituiva onere specifico del candidato. Il d.m. n. 1115/2025 è stato ritenuto, in sede cautelare, non manifestamente illegittimo: le modifiche hanno ampliato, in senso favorevole ai candidati, l'accesso alla graduatoria, consentendo l'inserimento anche con una sola sufficienza e subordinando l'immatricolazione al recupero dei CFU mancanti, salvaguardando comunque la priorità dei candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie. Il meccanismo è stato ricondotto alla discrezionalità tecnica ministeriale e considerato compatibile con la legge delega e con il d.lgs. n. 71/2025, che fissano i requisiti sostanziali per l'accesso al secondo semestre ma rimettono alla disciplina attuativa le modalità di formazione della graduatoria. La ricorrente, beneficiando della disciplina sopravvenuta, non ha dimostrato che l'applicazione delle regole originarie le avrebbe consentito l'immatricolazione né che le modifiche avessero inciso in senso lesivo sulla sua posizione. La richiesta di ammissione in soprannumero è stata ritenuta incoerente con censure dirette alla caducazione dell'intera procedura e comunque idonea ad alterare la programmazione dei corsi e la posizione dei candidati utilmente collocati. La chiusura della graduatoria senza ulteriori scorrimenti è stata ritenuta giustificata dall'esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni e assicurare il regolare svolgimento del secondo semestre, ferma la possibilità di destinare i posti residui a trasferimenti, passaggi o iscrizioni ad anni successivi. Gli OFA sono stati considerati funzionali al recupero dei CFU mancanti e condizione per il mantenimento dell'immatricolazione, senza incidere sulla graduatoria. Le censure sull'anonimato sono state respinte perché fondate su una sequenza meramente ipotetica, non supportata da elementi concreti idonei a dimostrare un'effettiva possibilità di collegamento tra elaborati e candidati o di alterazione della valutazione; la correzione informatizzata e la predeterminazione delle risposte escludevano, allo stato, un concreto rischio di favoritismo. Sono state ritenute generiche anche le doglianze sulla mancata collegialità, sui verbali, sulle differenze didattiche e sulla difficoltà delle prove. La mancata disponibilità immediata della documentazione non è stata qualificata come vizio della procedura, pur rilevandosi che l'accesso agli atti e ai punteggi avrebbe dovuto essere tempestivamente garantito. La questione di costituzionalità è stata ritenuta priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza: l'applicazione graduale della riforma alle diverse categorie di atenei e corsi è stata ricondotta a una discrezionalità legislativa giustificata da esigenze organizzative e transitorie, mentre la ricorrente difettava di interesse diretto rispetto ai corsi esclusi dalla riforma. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito del MUR, con termini perentori e previsione di improcedibilità in caso di mancato adempimento. Ha disposto incombenti istruttori a carico del MUR, del CINECA e delle università su predeterminazione delle risposte, sinonimi ammessi, procedure e sistema informatico di correzione, criteri di valutazione e verbali. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente per 500 euro in favore delle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato e per 400 euro in favore dell'Università di Modena e Reggio Emilia; sono state compensate nei confronti dell'Università Campus Bio-Medico.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuto che non sussistano i presupposti ex art. 55 c.p.a. per la concessione dell'invocata misura cautelare

    La tutela cautelare richiede una prognosi favorevole sulle censure e la sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto il TAR ha escluso fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 30 c.p.a.

    l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione

    La domanda risarcitoria e di adozione delle misure consequenziali è stata proposta insieme all'impugnazione, ma non è stata accolta in sede cautelare.

  • art. 7, comma 1, d.m. n. 418 del 30 maggio 2025

    il prescritto requisito della sufficienza in tutte le tre materie previste dall’art. 7, comma 1, del D.M. n. 418 del 30 maggio 2025

    La disciplina originaria richiedeva il conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie del semestre filtro per la collocazione in graduatoria.

  • d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    sono state apportate talune modifiche alle regole che originariamente presiedevano alla formazione della graduatoria

    Il decreto ha ampliato l'accesso alla graduatoria anche ai candidati con una sola sufficienza, prevedendo il recupero dei CFU mancanti, punteggi differenziati e sezioni graduate, con priorità per chi aveva conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie.

  • legge delega n. 26 del 14 marzo 2025

    la violazione, ad opera del D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025, della legge delega n. 26 del 14 marzo 2025

    Il TAR ha escluso, in sede cautelare, che la disciplina ministeriale sopravvenuta eccedesse la delega, ritenendo che la legge non imponesse una disciplina immediata e uniforme per ogni tipologia di corso e ateneo.

  • d.lgs. n. 71 del 15 maggio 2025

    i quali prescrivono, ai fini dell’utile collocazione in graduatoria, il necessario conseguimento di tutti i CFU in ciascuna delle tre materie del semestre filtro

    Il decreto legislativo stabilisce i presupposti sostanziali per l'accesso al secondo semestre; il TAR ha ritenuto che il d.m. n. 1115/2025 ne disciplini le modalità attuative senza alterarli, subordinando comunque l'immatricolazione definitiva al recupero dei crediti mancanti.

  • art. 4 d.m. n. 1115 del 2025

    secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.M. n. 1115/2025 che ha individuato i “Criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi”

    La disposizione disciplina il recupero dei CFU mancanti quale condizione per il mantenimento dell'immatricolazione dei candidati ammessi con insufficienze.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    la dedotta illegittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 71/2025

    La norma è stata ritenuta non manifestamente incostituzionale nella parte in cui limita, in prima applicazione, l'estensione della riforma a determinate categorie di università e corsi.

  • art. 3 Cost.

    né appare ravvisabile una violazione dell’art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive, organizzative e transitorie, non arbitrarie.

  • art. 34 Cost.

    né, infine, risultano adeguatamente specificate le dedotte violazioni degli artt. 34 e 97 Cost.

    La censura costituzionale è stata ritenuta non sufficientemente specificata e comunque priva di incidenza diretta sulla posizione della ricorrente.

  • art. 76 Cost.

    sotto il profilo dell’eccesso di delega (art. 76 Cost.)

    Il TAR ha escluso, in sede cautelare, l'eccesso di delega, riconoscendo al legislatore delegato discrezionalità nell'attuazione graduale della riforma.

  • art. 97 Cost.

    né, infine, risultano adeguatamente specificate le dedotte violazioni degli artt. 34 e 97 Cost.

    La dedotta violazione dei principi di imparzialità e buon andamento non è stata ritenuta adeguatamente articolata né assistita da interesse concreto.

  • art. 6-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    La norma è richiamata quale base della rilevazione del fabbisogno professionale sanitario e dell'accordo Stato-Regioni, senza specifica valutazione decisoria nella fase cautelare.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono la notifica per pubblici proclami quando il numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, imponendo comunque l'individuazione nominativa dei destinatari e la salvaguardia del contraddittorio.

  • art. 8 d.m. n. 270/2004

    gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) previsti dal D.M. n. 270/2004

    Gli OFA possono essere utilizzati, secondo la disciplina sopravvenuta, per attestare il recupero delle competenze necessarie al conseguimento dei CFU mancanti e al mantenimento dell'immatricolazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancata apposizione da parte del candidato del codice identificativo sull'elaborato non costituisce una mera irregolarità formale quando, dopo la consegna e la commistione con altri compiti privi di codice, renda impossibile attribuire con certezza l'elaborato al candidato; in tal caso non sussiste una prognosi favorevole sulla pretesa di correzione dell'elaborato.
  • Una modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria può essere ritenuta non manifestamente illegittima quando amplia la platea degli idonei, subordina l'immatricolazione definitiva al recupero dei crediti mancanti e preserva la priorità dei candidati che avevano conseguito i requisiti secondo le regole originarie, realizzando un bilanciamento tra copertura dei posti, merito, affidamento e par condicio.
  • Il candidato che impugni l'intero impianto della procedura selettiva non può ottenere cautelarmente l'ammissione in soprannumero se tale misura presuppone la conservazione degli effetti della procedura e attribuisce un'utilità maggiore di quella conseguibile con l'eventuale accoglimento nel merito; l'ammissione giudiziale non può creare ex novo un bene della vita non corrispondente alla posizione sostanziale dimostrata nella selezione.
  • La chiusura della graduatoria senza ulteriori scorrimenti non è di per sé illegittima quando sia giustificata dall'esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni, garantire la continuità didattica e consentire il regolare svolgimento del percorso formativo, purché il sistema preveda modalità alternative di utilizzazione dei posti residui e il bilanciamento non sia manifestamente irragionevole.
  • La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive richiede la dimostrazione di una possibilità concreta, e non meramente ipotetica, di collegamento tra elaborato e candidato e di incidenza di tale collegamento sull'imparzialità della valutazione; la mera prospettazione di una sequenza astratta di irregolarità non è sufficiente.
  • Quando l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe pregiudicare tutti i soggetti utilmente collocati in una graduatoria nazionale, questi rivestono la qualità di controinteressati sostanziali. Se la notificazione ordinaria è resa sommamente difficile dal loro numero, il giudice può autorizzare la notifica per pubblici proclami, che deve tuttavia contenere l'elenco nominativo dei destinatari e rispettare termini e modalità fissati dall'ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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