Provvedimento del 29/12/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento istituisce presso l’Agenzia delle Entrate un punto di contatto per gestire le istanze di Cross Border Ruling (CBR) IVA relative a operazioni transnazionali complesse nell’ambito del progetto pilota UE. Stabilisce modalità di presentazione, lingua, traduzioni, limiti oggettivi della procedura e chiarisce che le risposte rientrano nella consulenza e non nell’interpello.
Istituzione di un punto di contatto per il progetto pilota CBR in materia IVA
Istituzione di un punto di contatto CBR in materia IVA
Il provvedimento disciplina l’attivazione, per l’Italia, del punto di contatto dedicato al progetto pilota "Cross Border Ruling" (CBR) promosso dal Forum dell’UE sull’IVA della Commissione europea. L’obiettivo è consentire la gestione delle istanze relative a operazioni transnazionali complesse in materia di IVA, con consultazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri interessati.
Ambito di applicazione e finalità
Il punto di contatto è istituito presso il Settore Fiscalità internazionale e agevolazioni della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate. Esso gestisce le istanze di CBR presentate da soggetti passivi identificati ai fini IVA in Italia che intendono realizzare operazioni transnazionali complesse in uno o più Stati membri partecipanti al progetto pilota.
Le istanze possono riguardare esclusivamente:
- l’interpretazione della normativa IVA applicabile alle operazioni transnazionali prospettate;
- non la valutazione di elementi fattuali connessi alle operazioni stesse, che resta esclusa dal perimetro del CBR.
Soggetti legittimati e modalità di presentazione
Le istanze devono essere presentate dal soggetto passivo registrato ai fini IVA nello Stato membro competente. Se le operazioni coinvolgono due o più soggetti passivi, la richiesta deve essere presentata da uno solo di essi, che agisce anche per conto degli altri.
Per l’Italia le istanze vanno inviate alla casella di posta elettronica dedicata:
Lingua e traduzioni
Le istanze possono essere redatte in lingua italiana o inglese. Devono essere accompagnate da una traduzione:
- nella lingua ufficiale dell’altro o degli altri Stati membri interessati, oppure
- in un’altra lingua indicata da tali Stati nella sezione del sito della Commissione europea dedicata al progetto CBR.
Per l’Italia, il documento precisa espressamente che le istanze possono essere presentate anche in inglese, oltre che in italiano.
Consultazioni tra amministrazioni e limiti della procedura
Il punto di contatto avvia consultazioni con le altre amministrazioni coinvolte. Tuttavia, il provvedimento chiarisce che la consultazione non garantisce l’arrivo a un’interpretazione concordata della disciplina applicabile, né assicura la risposta all’istanza di CBR.
La presentazione dell’istanza comporta inoltre l’accettazione della condivisione dei dati forniti con le amministrazioni finanziarie degli Stati membri interessati.
Natura delle risposte e rapporti con l’interpello
Le risposte fornite alle istanze di CBR sono qualificate come rese nell’ambito della generale attività di consulenza svolta dall’Agenzia delle Entrate. Per tale ragione, non si applicano le disposizioni in materia di interpello del contribuente.
In particolare, il documento esclude l’applicazione delle regole su:
- termini per la risposta;
- formazione del silenzio assenso;
- ulteriori disposizioni proprie dell’istituto dell’interpello.
Contesto del progetto pilota
Il provvedimento richiama che il progetto pilota CBR è stato avviato il 1° giugno 2013 e che, al momento dell’atto, il termine previsto era il 30 settembre 2018. L’Italia ha aderito al progetto tra ottobre e dicembre 2015.
Sono indicati anche gli Stati membri partecipanti già coinvolti nel progetto, tra cui Belgio, Estonia, Spagna, Francia, Cipro, Lituania, Lettonia, Malta, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito; è menzionata inoltre la Polonia come adesione in corso di perfezionamento.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento fonda le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e l’organizzazione interna sui seguenti riferimenti:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 66, 67, comma 1, e 68, comma 1;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate, articoli 5, comma 1, e 6, comma 1;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, articolo 3;
- atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 164168 del 6 novembre 2009 e successive integrazioni;
- decisione della Commissione europea del 3 luglio 2012 che istituisce il Forum dell’UE sull’IVA.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Provvedimento · 23 dic 2015Provvedimento del 23/12/2015
- Provvedimento · 23 dic 2015Provvedimento del 23/12/2015
- Provvedimento · 23 dic 2015Provvedimento del 23/12/2015
- Provvedimento · 4 gen 2016Provvedimento del 04/01/2016
- Provvedimento · 18 dic 2015Provvedimento del 18/12/2015
- Provvedimento · 17 dic 2015Provvedimento del 17/12/2015
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →