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Provvedimento

Provvedimento del 04/01/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate disciplina in dettaglio modalità di presentazione, uffici competenti, istruttoria, risposte e uso di PEC/servizi telematici per le istanze di interpello, in attuazione del d.lgs. 156/2015.

Regole procedurali per le istanze di interpello ex art. 11 Statuto del contribuente

Regole procedurali per le istanze di interpello ex art. 11 Statuto del contribuente

Il provvedimento definisce le regole operative per la presentazione e la gestione delle istanze di interpello relative ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, in attuazione dell’articolo 11 della legge n. 212/2000, come modificato dal d.lgs. n. 156/2015. Disciplina in particolare definizioni, uffici competenti, modalità di presentazione, istruttoria, risposta e utilizzo di posta elettronica certificata e servizi telematici.

Definizioni rilevanti

Ai fini del provvedimento vengono precisati alcuni concetti chiave:

  • per "tributi erariali" si intendono quelli gestiti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 62 del d.lgs. n. 300/1999;
  • per "Amministrazioni centrali dello Stato" ed "enti pubblici a rilevanza nazionale" si comprendono anche le articolazioni territoriali e le sedi prive di rilevanza fiscale, se munite di procura del legale rappresentante;
  • per "modalità di presentazione consentite" si intendono consegna a mano, raccomandata con avviso di ricevimento, presentazione via PEC o tramite servizio telematico dell’Agenzia con accesso ex art. 64, comma 2, d.lgs. n. 82/2005; per i soggetti non residenti senza domiciliatario in Italia è prevista anche la casella di posta elettronica ordinaria indicata nell’Allegato A;
  • per "istanza sottoscritta" si intende l’istanza firmata autografamente oppure, se trasmessa via PEC o, se consentito, via posta elettronica ordinaria, con firma digitale o con le modalità dell’art. 38, comma 3, DPR n. 445/2000; tramite servizio telematico, la sottoscrizione deriva dalle modalità di accesso;
  • per atti o comunicazioni "notificati" o "comunicati" rilevano le forme di notifica ex art. 60 DPR n. 600/1973, la raccomandata A/R, la PEC, il servizio telematico e, per i non residenti senza domiciliatario, la casella ordinaria indicata nell’istanza;
  • per "ricezione" o "ricevimento" si considera la data di consegna, l’avviso di ricevimento postale, la ricevuta di avvenuta consegna PEC, la ricevuta del servizio telematico o la casella di posta ordinaria indicata nell’Allegato A;
  • sono inoltre definiti i "soggetti non residenti" e i "soggetti di più rilevante dimensione".

Uffici competenti per la presentazione

Le istanze di interpello sono indirizzate in base alla materia e alla tipologia di soggetto istante.

Per i tributi erariali, la competenza spetta alla Direzione Regionale in relazione al domicilio fiscale del contribuente istante. Per l’imposta ipotecaria dovuta su atti diversi da quelli traslativi, per le tasse ipotecarie, per i tributi speciali catastali e per le istanze ex art. 11, comma 1, lettera a), della legge n. 212/2000 aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie catastali, la competenza è della Direzione Regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma oggetto di interpello.

Per alcune categorie di soggetti, invece, l’istanza va presentata direttamente a strutture centrali:

  • le Amministrazioni centrali dello Stato;
  • gli enti pubblici a rilevanza nazionale;
  • i soggetti non residenti, anche se hanno un rappresentante fiscale in Italia o se assolvono direttamente gli obblighi IVA ai sensi dell’art. 35-ter, comma 1, DPR n. 633/1972;
  • i soggetti di più rilevante dimensione.

In questi casi, per i tributi erariali la presentazione avviene alla Direzione Centrale Normativa, mentre per le materie ipotecarie e catastali alla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare.

Sono inoltre previste regole specifiche per:

  • la fase transitoria fino al 31 dicembre 2017, durante la quale le istanze di cui all’art. 11, comma 1, lettera c), della legge n. 212/2000 sono presentate direttamente alla Direzione centrale Normativa;
  • le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti, per le quali la competenza resta della Direzione Regionale del domicilio fiscale della stabile organizzazione.

Se l’istanza è presentata a un ufficio non competente o a un indirizzo PEC/ordinario diverso da quello corretto indicato nell’Allegato A, essa deve essere trasmessa tempestivamente all’ufficio o indirizzo competente. In tal caso, il termine per la risposta decorre dalla ricezione da parte dell’ufficio competente o dalla consegna al corretto indirizzo di posta elettronica, e il contribuente deve essere informato della data di ricezione.

Quando l’istanza è inviata tramite il servizio telematico o agli indirizzi di posta elettronica indicati nell’Allegato A, essa si considera comunque presentata alle strutture competenti secondo le regole di riparto sopra descritte.

Le Direzioni Regionali devono inoltrare alla Direzione Centrale competente le istanze per le quali ritengono che la risposta debba essere pubblicata ai sensi dell’art. 11, comma 6, della legge n. 212/2000; possono inoltre trasmettere le istanze nei casi di maggiore complessità o incertezza. In tali ipotesi, la Direzione Centrale competente risponde direttamente al contribuente e, se ne ricorrono i presupposti, pubblica la risposta come risoluzione o circolare. La trasmissione alla Direzione Centrale non sospende né modifica il decorso dei termini di risposta.

Modalità di presentazione dell’istanza

L’istanza di interpello deve essere redatta in forma libera ed è esente da bollo. Deve essere sottoscritta dal contribuente e presentata agli uffici competenti con una delle modalità consentite, cioè consegna a mano, raccomandata A/R, PEC, servizio telematico dell’Agenzia o, per i non residenti senza domiciliatario, posta elettronica ordinaria secondo quanto previsto.

Istruttoria, regolarizzazione e integrazioni

Quando ricorrono i casi previsti dall’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 156/2015, l’ufficio deve inviare l’invito a regolarizzare entro 30 giorni dalla consegna o ricezione dell’istanza. Se il contribuente non ha indicato i propri recapiti, l’invito va notificato o comunicato ai recapiti risultanti dai registri ufficiali PEC o dall’anagrafe tributaria.

Il contribuente deve regolarizzare entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito, usando le stesse modalità previste per la presentazione dell’istanza. I termini per la risposta ex art. 11, comma 3, della legge n. 212/2000 decorrono dalla ricezione dei dati mancanti da parte dell’ufficio. Se la regolarizzazione non avviene nel termine, l’istanza è dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 156/2015.

Qualora l’ufficio chieda documentazione integrativa, l’istante deve trasmettere i documenti richiesti con le modalità consentite, preferibilmente su supporto informatico, oppure spiegare i motivi della mancata esibizione.

Se la documentazione richiesta non viene inviata entro un anno dalla richiesta, l’ufficio prende atto della rinuncia all’interpello e lo comunica senza indugio.

Resta comunque ferma, durante l’istruttoria, la possibilità per il contribuente di presentare una rinuncia espressa all’interpello all’ufficio competente con le modalità consentite.

Risposta all’istanza di interpello

La risposta deve essere scritta e motivata e deve essere notificata o comunicata all’istante entro i termini previsti dall’art. 11, comma 3, della legge n. 212/2000. La risposta si considera notificata o comunicata nel momento in cui è ricevuta dal contribuente.

Monitoraggio delle risposte

Le Direzioni Centrali competenti assicurano l’uniformità applicativa anche tramite il monitoraggio delle risposte fornite dalle Direzioni Regionali, secondo le direttive interne.

PEC e servizi telematici

Le notificazioni e comunicazioni ai contribuenti obbligati a dotarsi di PEC, nonché a quelli che, pur non obbligati, indicano nell’istanza un indirizzo PEC, devono essere preferibilmente effettuate tramite tale canale.

Dal momento della piena operatività della procedura, sul sito dell’Agenzia delle Entrate sarà pubblicata la comunicazione che consentirà la presentazione delle istanze di interpello mediante il servizio telematico previsto dal provvedimento.

Finalità e quadro normativo di riferimento

La motivazione del provvedimento richiama la revisione generale della disciplina dell’interpello operata dal Titolo I del d.lgs. n. 156/2015, in attuazione della legge delega n. 23/2014. L’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 156/2015 affida infatti a specifici provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali la disciplina delle modalità di presentazione, degli uffici competenti, delle modalità di comunicazione delle risposte e delle ulteriori regole procedurali.

Il provvedimento ha quindi la finalità di fornire indicazioni operative, coerenti con l’uso dei canali telematici nella pubblica amministrazione, per consentire l’esercizio del diritto di interpello per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate.

Riferimenti normativi richiamati

Tra i riferimenti richiamati figurano, in particolare:

  • d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 11;
  • legge 11 marzo 2014, n. 23;
  • d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156;
  • d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 60;
  • DPR 11 febbraio 2005, n. 68;
  • DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Il provvedimento è datato Roma, 4 gennaio 2016, ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia Rossella Orlandi.

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