L.R. Piemonte 15/2023
Disciplina dei sottosegretari e modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) e alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte 2023 n. 15 istituisce la figura dei sottosegretari del Presidente della Giunta, ne disciplina nomina, status ed emolumenti, e modifica la normativa su Capo di Gabinetto e rimborsi spese. Gli effetti decorrono dall’inizio della XII legislatura, subordinatamente all’entrata in vigore della modifica statutaria richiamata.
Disciplina dei sottosegretari regionali e modifiche su indennità e uffici della Giunta piemontese
Disciplina dei sottosegretari e modifiche connesse
La legge regionale del Piemonte introduce la figura dei sottosegretari del Presidente della Giunta regionale e interviene su alcune disposizioni economiche e organizzative relative agli organi regionali e alla dirigenza. La disciplina opera solo nell’ambito dell’ordinamento piemontese e, quanto all’efficacia, decorre dall’inizio della XII legislatura, subordinatamente all’entrata in vigore della deliberazione legislativa statutaria richiamata.
Nomina, revoca e requisiti
Il Presidente della Giunta regionale nomina e revoca i sottosegretari con proprio decreto, trasmesso immediatamente al Consiglio regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. La nomina può riguardare anche soggetti esterni al Consiglio regionale, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti per il consigliere regionale.
Trattamento economico e stato giuridico
Ai sottosegretari non consiglieri spetta, dalla data di nomina e per tutta la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per i consiglieri regionali dalla normativa richiamata, oltre a un’indennità di funzione mensile lorda pari a 1.050 euro. Alla cessazione dell’incarico è prevista un’indennità calcolata secondo i criteri della disciplina regionale sui consiglieri.
Per tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le norme sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, comprese quelle in materia di pubblicità dei dati e trasparenza. Se il sottosegretario è già consigliere regionale, conserva il trattamento economico del consigliere senza ulteriori indennità aggiuntive. I sottosegretari non consiglieri che siano dipendenti regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata della carica.
Modifiche sull’organizzazione degli uffici regionali
Viene abrogato un comma dell’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 2008. Inoltre, è sostituita la disciplina dell’incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale: l’incarico non può durare oltre cinque anni, è rinnovabile, si risolve automaticamente con la cessazione del mandato del Presidente della Giunta ed è revocabile in ogni momento su richiesta del Presidente stesso.
Modifica alla disciplina dei rimborsi spese
Viene soppressa la previsione che riduceva di un terzo il rimborso spese per i membri della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che utilizzavano con continuità un’autovettura di servizio.
Copertura finanziaria
Gli oneri della legge sono quantificati in 132.200 euro per il 2024 e in 264.400 euro per il 2025, con copertura a valere sulla missione relativa agli organi istituzionali del bilancio regionale, in parte mediante risorse già iscritte e in parte tramite riduzione del fondo accantonamenti. Per gli esercizi successivi al 2025, la spesa è coperta annualmente con le autorizzazioni disposte dalla legge di bilancio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore dall’inizio della XII legislatura e solo se entra in vigore anche la deliberazione legislativa statutaria del 30 maggio 2023 richiamata nel testo.
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