Ordinanza n. 16130/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento per l'annullamento -della nota prot. CI/106264/2026 del 05/05/2026 di conclusione con esito negativo del procedimento relativo all'istanza di rilascio di nuova concessione di occupazione di suolo pubblico; -delle menzionate ma non allegate note prott. VL/33057 del 18.07.2023; VL/37831 del 17/06/2024; VL/27619 del 02/05/2025; VL/41586 del 01/08/2025); -della nota prot. CI/279397/2025; -del verbale prot. CI/5719 del 13/01/2026; -della nota prot. CI/19920 del 29/01/2026 e del verbale prot. CI/31001 del 12/02/2026; -del verbale prot. CI/29085 del 10/02/2026; -della nota prot. CI/44615 del 03/03/2026 e della nota prot. CI/82117 del 15/04/2026; -della nota prot. VL/17437/2026 e VL/18869/2026; -della nota prot. VL/15783/2026; -della nota prot. CI/103785 del 30/04/2026; -di ogni altro atto, parere, nota che sia ostativo all'istanza della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di Roma Capitale del 5 maggio 2026 di conclusione negativa del procedimento per il rilascio di una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico, con gli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
La società ha impugnato la conclusione negativa del procedimento relativo alla richiesta di una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico, nonché una serie di note e verbali comunali presupposti o connessi, e ogni altro atto ostativo. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In precedenza il TAR aveva disposto, con ordinanza istruttoria, anche la produzione delle risultanze dei registri immobiliari relative al fabbricato interessato; tali documenti non risultano depositati.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito del ricorso e ha disposto che l’incombente istruttorio già ordinato, relativo alle risultanze dei registri immobiliari del fabbricato interessato, sia assolto dalla parte più diligente entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha consentito alle parti di svolgere, nei termini dell’art. 73 c.p.a., le difese previste anche alla luce dell’attività istruttoria già espletata. La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 14 gennaio 2027; nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
che nei termini di cui all’art. 73 c.p.a. le parti potranno svolgere le difese ivi previste anche alla luce della precedente attività istruttoria espletata;
Il giudice consente alle parti di svolgere le difese previste dall’art. 73 c.p.a. tenendo conto degli esiti dell’attività istruttoria.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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