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Ordinanza

Ordinanza n. 96/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, resa ex art. 54 TUEL dal Sindaco del Comune di -OMISSIS- in data 25/07/2024, con cui è stato ordinato alla ricorrente di provvedere, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, all’eliminazione dei pericoli derivanti dalla sua proprietà, sita in -OMISSIS- alla Via -OMISSIS-, mediante la messa in sicurezza dei vuoti urbani ivi presenti; dell’allegata relazione tecnico illustrativa prot. -OMISSIS- del 23/07/2024; nonché di ogni altro provvedimento, preordinato, conseguente e connesso al predetto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202400279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale ex art. 54 TUEL che imponeva la messa in sicurezza di vuoti urbani presenti in una proprietà privata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato un'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 54 TUEL, con la quale le era stato ordinato di eliminare, entro quindici giorni dalla notificazione, i pericoli derivanti dalla propria proprietà mediante la messa in sicurezza di vuoti urbani, nonché la relazione tecnico-illustrativa allegata e gli atti connessi. Il testo dell'ordinanza istruttoria non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né contiene una valutazione nel merito dell'atto impugnato. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso la domanda di annullamento né ha valutato la legittimità dell'ordinanza sindacale. Rilevata l'esigenza di razionalizzare la fissazione dei ricorsi e di individuare quelli nei quali permanga un effettivo interesse alla decisione, ha disposto che le parti costituite dichiarino se sussista ancora l'interesse alla definizione nel merito oppure se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, dovranno essere indicate anche eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. Il termine per il deposito delle dichiarazioni è fissato al 30 settembre 2026; la Segreteria deve comunicare l'ordinanza e procedere all'oscuramento delle generalità.

Norme richiamate

  • art. 54 d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    È la base normativa dell'ordinanza sindacale impugnata; l'ordinanza istruttoria non ne esamina i presupposti o la legittimità.

  • art. 65 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del potere istruttorio esercitato nel giudizio.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    È richiamato in relazione alla funzionalità dell'azione del Tribunale e alla fissazione dei soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Impone una cooperazione processuale funzionale alla ragionevole durata del giudizio; il principio è posto a fondamento della richiesta di dichiarazioni sull'attualità dell'interesse e sulle eventuali cause di definizione del processo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel corso del giudizio amministrativo, il giudice può disporre un incombente istruttorio volto ad acquisire dalle parti una dichiarazione sull'attualità dell'interesse alla decisione, sull'eventuale sopravvenuta rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, ove l'interesse permanga, sulle connessioni con altri giudizi pendenti.
  • Il dovere di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo consente di subordinare la fissazione o l'effettiva trattazione del merito all'acquisizione di informazioni aggiornate sull'interesse alla decisione e sui possibili collegamenti con altri giudizi.
  • Un'ordinanza interlocutoria che dispone tali adempimenti non definisce la domanda di annullamento e lascia espressamente salva ogni successiva decisione del Collegio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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