Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 8733/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del d.m. 30 maggio 2025, n. 418, recante "Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026", nella parte in cui non prevede alcuna deroga all'obbligo di frequenza e/o modalità alternative per il conseguimento dei CFU per gli studenti affetti da gravi patologie invalidanti; - del D.M. 16 luglio 2025, n. 454, recante "Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 – aa 2025/2026", e dei relativi allegati, nella parte in cui subordina l'inserimento in graduatoria al superamento degli esami del semestre filtro, senza prevedere alcuna tutela per gli studenti impossibilitati a sostenere le prove per documentati e gravi motivi di salute connessi a disabilità; - del D.M. 22 dicembre 2025, n. 1115, recante "Disposizioni generali e ammissione alle graduatorie di merito nazionali", e dei relativi allegati, in quanto ulteriore atto attuativo della procedura selettiva lesiva degli interessi della ricorrente; - della graduatoria nazionale di merito per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 8 gennaio 2026 nella sola parte in cui non riporta il nominativo dell'odierna ricorrente; - nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali anche non conosciuti, e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica - ex art. 30 c.p.a. e 2058 c.c. - mediante ammissione, in sovrannumero, al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026.

Giustizia amministrativa202603616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria nazionale di merito per l'accesso a Medicina e Chirurgia, nonché i decreti ministeriali attuativi del semestre filtro, nella parte in cui non prevedono tutele per studenti impossibilitati a frequentare o sostenere le prove per gravi motivi di salute

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, iscritto al semestre filtro del corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 e non ammesso al secondo semestre all'esito delle prove, ha impugnato i decreti ministeriali n. 418 del 30 maggio 2025, n. 454 del 16 luglio 2025 e n. 1115 del 22 dicembre 2025, nonché la graduatoria nazionale pubblicata l'8 gennaio 2026, chiedendo in via cautelare l'ammissione con riserva e in sovrannumero presso l'Università degli Studi dell'Aquila. La censura sostanziale riguarda l'assenza, nella disciplina del semestre filtro e della graduatoria, di deroghe all'obbligo di frequenza, modalità alternative per il conseguimento dei crediti formativi e meccanismi di tutela per studenti con gravi patologie invalidanti impossibilitati a frequentare o a sostenere gli esami. Il Collegio ha rilevato, d'ufficio, un possibile profilo di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché era scaduto il termine per impugnare la graduatoria definitiva pubblicata il 28 gennaio 2026, espressamente non contestata. Ha inoltre rilevato possibili profili di inammissibilità per mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, individuabili nei candidati utilmente collocati nella graduatoria dell'8 gennaio 2026, le cui posizioni sarebbero incise dall'eventuale accoglimento. Non risultava che il ricorrente avesse previamente utilizzato l'accesso agli atti per individuare nominativi e recapiti dei controinteressati. La richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, formulata nel ricorso, è stata ritenuta astrattamente inidonea a sanare l'omessa notificazione iniziale ad almeno un controinteressato.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha dato alle parti avviso, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., dei possibili profili di improcedibilità e inammissibilità rilevati d'ufficio e ha assegnato dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie sulla questione. Il Collegio ha prospettato la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che, nelle impugnazioni di graduatorie concorsuali, tutti i candidati utilmente collocati siano controinteressati necessari; l'integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. presuppone tuttavia che il ricorso sia stato notificato almeno a uno di essi e non può essere disposta quando l'omissione renda il ricorso manifestamente inammissibile. È stato disposto, inoltre, l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate nel provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    condizione di ammissibilità dell'azione

    La notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato costituisce adempimento essenziale per la rituale instaurazione del contraddittorio e condizione di ammissibilità dell'azione.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

    La mera formulazione nel ricorso dell'istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami non sana l'omessa notificazione ad almeno un controinteressato.

  • art. 49, commi 1 e 2, c.p.a.

    L'integrazione del contraddittorio può essere ordinata solo se il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato; non può essere disposta quando il ricorso sia manifestamente inammissibile per l'omissione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie prima della definizione della controversia.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    La questione di rito prospettata può condurre alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nei provvedimenti diffusi quando ricorrono i relativi presupposti.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute, oggetto dell'ordine di oscuramento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Rileva per la protezione dei dati relativi alla salute e giustifica l'oscuramento disposto dal Collegio.

Massime di principio

  • Nelle impugnazioni di graduatorie concorsuali, i candidati utilmente collocati sono controinteressati necessari quando l'eventuale accoglimento del ricorso inciderebbe sulle loro posizioni.
  • La notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato è condizione di ammissibilità dell'azione e adempimento essenziale per la rituale instaurazione del contraddittorio.
  • L'integrazione del contraddittorio non può essere ordinata quando il ricorso non sia stato notificato ad alcun controinteressato e tale omissione renda il ricorso manifestamente inammissibile.
  • La mera istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, proposta nel ricorso, non sana l'omessa notificazione iniziale ad almeno un controinteressato.
  • Il giudice amministrativo che rilevi d'ufficio una questione potenzialmente decisiva deve assegnare alle parti un termine per presentare memorie prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariScuolaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseTutela del terzoDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.