Cassazione Penale, Sentenza n. 13317/2025 del 07/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati a Miniaci per partecipazione a un'associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina e al riciclaggio. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione del vincolo di rinvio: contesta che il giudice del riesame abbia riproposto le stesse argomentazioni già annullate dalla Cassazione, avendo fondato il provvedimento prevalentemente su una singola intercettazione (12/08/2023) e su elementi ritenuti 'nuovi' ma in realtà provenienti dalla difesa o incongruenti (interrogatorio del Miniaci, dichiarazioni e messaggi con Rachid/Mathaj e la compagna di Miniaci). Denuncia altresì omessa valutazione della personalità e dei precedenti dell'indagato e carenza di motivazione circa le esigenze cautelari e la sussistenza di stabile inserimento nell'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti: ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione. La Corte ha rilevato che il giudice del riesame ha effettivamente reiterato lo stesso percorso argomentativo censurato dalla Sezione che aveva annullato il provvedimento, non spiegando in termini non apodittici come i cosiddetti 'nuovi elementi' colmassero la lacuna motivazionale precedente in ordine alla stabile partecipazione dell'indagato al sodalizio. Ha inoltre respinto l'eccezione di nullità per incompatibilità della composizione del collegio (art. 34 c.p.p.), ritenendola infondata nella forma ma ha disposto il rinvio per nuovo giudizio in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 34 c.p.p.
La Corte richiama il principio secondo cui, dopo annullamento con rinvio, il successivo giudizio deve essere formato in compatibile composizione; per la ratio la regola è applicabile anche alle ordinanze in materia cautelare.
art. 178 c.p.p.
Richiamato in relazione alla nullità: la Corte osserva che l'incompatibilità del giudice è questione che rileva in termini di astensione/ricusazione e non comporta automaticamente la nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016, Culasso) e precedenti citati
La giurisprudenza richiamata conferma che l'obbligo di diversa composizione dopo annullamento con rinvio vale anche per le ordinanze cautelari e fornisce parametri sul rispetto del vincolo di rinvio.
Massime di principio
- Dopo annullamento con rinvio la decisione successiva non può semplicemente riproporre gli stessi argomenti già censurati: il giudice deve esplicitare come e perché i nuovi elementi superano le carenze precedenti (vincolo di rinvio).
- Una singola intercettazione, se non rigorosamente contestualizzata e corroborata, difficilmente giustifica l'affermazione della stabile e organica partecipazione a un'associazione a delinquere; occorre spiegare il nesso tra fatti intercettati e il ruolo attribuito.
- Le dichiarazioni di persone informate sui fatti (o testi) devono essere valutate in modo coerente e confrontate con le incongruenze: la loro attendibilità non può essere assunta in modo apodittico per colmare lacune probatorie.
- Per la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, ecc.) è necessaria una motivazione che colleghi concretamente la condotta e la posizione dell'indagato alle esigenze della misura, comprensiva di analisi della personalità e dei precedenti quando rilevanti.
- L'eccezione di incompatibilità del giudice non equivale automaticamente a nullità del provvedimento; l'istituto corretto è l'astensione o la ricusazione, ma la Corte può disporre il rinvio a diverso collegio per rispettare la ratio dell'art. 34 c.p.p.
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