L.R. Abruzzo 42/2005
Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo finanzia, dall’anno accademico 2005-2006, tre borse di studio aggiuntive per la formazione medico-specialistica presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti: due in Pediatria e una in Psichiatria. Disciplina erogazione, restituzione delle somme non utilizzate e copertura finanziaria per il solo anno 2005.
Finanziamento di borse di studio aggiuntive per specializzazioni mediche in Abruzzo
Finanziamento di borse di studio per la formazione medico-specialistica
La legge disciplina un intervento della Regione Abruzzo a sostegno della formazione specialistica medica presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti. L’obiettivo è rispondere a specifiche esigenze formative regionali attraverso il finanziamento di borse di studio aggiuntive, con applicazione a partire dall’anno accademico 2005-2006.
Finalità e soggetti beneficiari
La Regione Abruzzo assegna risorse all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, Facoltà di Medicina e Chirurgia, per finanziare tre borse di studio aggiuntive rispetto a quelle già finanziate dallo Stato.
- Le borse sono destinate ai medici ammessi alle scuole di specializzazione secondo la graduatoria del concorso.
- L’ammissione in eccedenza rispetto ai posti coperti da finanziamento statale deve comunque rispettare la graduatoria concorsuale.
- Il numero massimo degli ammessi non può superare la capacità formativa della scuola.
Corsi di specializzazione finanziati
Le borse aggiuntive sono destinate a due specifici corsi attivati presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Chieti:
- due borse per la specializzazione in Pediatria;
- una borsa per la specializzazione in Psichiatria.
La durata dei corsi indicati è di cinque anni. L’importo della borsa è quello previsto dalla normativa statale richiamata nel testo regionale.
Erogazione del contributo regionale
La Direzione Sanità della Giunta regionale è autorizzata a erogare all’Università il contributo annuale per il finanziamento delle borse, con modalità differenziate:
- per il primo anno di corso, il pagamento avviene in un’unica soluzione entro il 31 dicembre dell’anno accademico di riferimento;
- per gli anni successivi al primo, l’erogazione avviene anticipatamente entro il 31 agosto di ciascun anno.
La quota di contributo non utilizzata per il finanziamento della borsa all’avente titolo deve essere restituita alla Regione Abruzzo. In caso di rinuncia alla prosecuzione del corso da parte del beneficiario, la Regione sospende l’ulteriore erogazione.
Svolgimento dei corsi e requisiti della rete formativa
I corsi si svolgono presso le strutture che compongono la rete formativa della scuola di specializzazione, come individuate nel protocollo d’intesa tra Regione Abruzzo e Università di Chieti, stipulato ai sensi della disciplina statale richiamata.
Ai fini dell’attivazione dei corsi, il Rettore dell’Università accerta e certifica il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa ministeriale indicata nel testo.
Copertura finanziaria
L’onere della legge è valutato, per il solo anno 2005, in 39.000 euro. La copertura è assicurata dallo stanziamento iscritto nella UPB 02.01.016 sul capitolo 11631, denominato “Interventi per la ricerca scientifica”. Per gli anni successivi la quantificazione della spesa è demandata alla legge di bilancio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La disciplina finanziaria richiamata riguarda espressamente l’avvio dal 2005-2006 e la copertura iniziale riferita all’esercizio 2005.
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