L.R. Abruzzo 47/2005
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - Bilancio pluriennale 2006 - 2008.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge approva il bilancio regionale Abruzzo per il 2006, il bilancio pluriennale 2006-2008 e i bilanci di enti e agenzie regionali, fissando stanziamenti, fondi di riserva, autorizzazioni a variazioni di bilancio, mutui e altre operazioni finanziarie. È una disciplina riferita all’esercizio 2006 e al triennio 2006-2008, quindi oggi priva di applicazione operativa.
Bilancio di previsione 2006 della Regione Abruzzo e bilancio pluriennale 2006-2008
Bilancio di previsione 2006 della Regione Abruzzo e bilancio pluriennale 2006-2008
La legge definisce il bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2006, con i relativi equilibri di entrata e di spesa, i residui, i fondi di riserva e le autorizzazioni contabili e finanziarie necessarie alla gestione dell’anno. Approva inoltre il bilancio pluriennale 2006-2008 e i bilanci di alcuni enti, agenzie e aziende regionali.
Quadro finanziario generale del bilancio regionale
Per il 2006 sono approvati i totali generali del bilancio di competenza e di cassa sia per l’entrata sia per la spesa. Sono inoltre autorizzati il riporto dei residui attivi e passivi presunti al 31 dicembre 2005, secondo gli importi indicati nella legge.
La legge approva anche:
- le singole unità previsionali di base iscritte nello stato di previsione dell’entrata e della spesa;
- le contabilità speciali per l’importo complessivo indicato;
- il quadro generale riassuntivo del bilancio regionale.
Gestione dell’entrata, della spesa e dei residui
Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate dovute alla Regione per il 2006. Sul versante della spesa, la legge autorizza l’impegno nei limiti degli stanziamenti di competenza e il pagamento nei limiti degli stanziamenti di cassa.
È approvato un saldo finanziario positivo presunto, destinato alla copertura di somme reiscritte in bilancio a seguito di eliminazione o mancato riporto di partite derivanti da legislazione statale o comunitaria e di residui perenti, sia in conto capitale sia di parte corrente.
Fondi per residui perenti, economie vincolate e spese obbligatorie
La legge istituisce o conferma specifici fondi destinati alla reiscrizione di somme eliminate dal conto dei residui o cadute in perenzione amministrativa. In particolare disciplina:
- il fondo per la riassegnazione dei residui passivi in conto capitale perenti;
- il fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente perenti;
- il fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui;
- il fondo per la riassegnazione di economie vincolate;
- il fondo di riserva per le spese obbligatorie;
- il fondo di riserva per le spese impreviste;
- i fondi di riserva per le autorizzazioni di cassa, rispettivamente per spese correnti e in conto capitale.
I prelevamenti dai fondi per residui perenti sono subordinati ad accertamento e certificazione della Direzione competente circa la non prescrizione del credito, il perfezionamento nell’esercizio originario e l’impegno che generò il residuo. Per le spese impreviste è richiesta una deliberazione conforme della Giunta da trasmettere al Consiglio regionale entro 30 giorni.
Variazioni di bilancio e flessibilità gestionale
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare diverse tipologie di variazioni di bilancio, tra cui:
- iscrizione di entrate vincolate e delle relative spese;
- variazioni compensative tra capitoli della medesima U.P.B., con esclusioni per alcune categorie di spesa;
- variazioni relative alle contabilità speciali;
- adeguamenti per la restituzione di somme a destinazione vincolata;
- istituzione e variazione delle U.P.B. per l’adeguamento della contabilità alla codifica ministeriale;
- variazioni necessarie per la rinegoziazione e il rifinanziamento delle passività regionali.
È previsto che tutti gli atti amministrativi di variazione di bilancio siano pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Indebitamento, garanzie e operazioni finanziarie
Per il 2006 la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi fino a un importo massimo determinato dalla legge, nel rispetto dei limiti di indebitamento statali. Sono fissate anche le condizioni finanziarie principali, tra cui il tasso massimo e la durata massima dell’ammortamento. In alternativa alla contrazione dei mutui, o per il rifinanziamento di quelli pregressi, la Giunta può emettere obbligazioni.
La legge disciplina inoltre:
- l’iscrizione di un capitolo per fronteggiare gli obblighi derivanti da garanzie fideiussorie già in essere o pregresse;
- l’annullamento dei diritti di credito regionali quando il costo dell’esazione sia eccessivo rispetto all’importo, con limite massimo di ciascun credito annullabile pari a € 10,00.
Regole di impegno, pagamento e tesoreria
Gli stanziamenti di competenza costituiscono limiti insuperabili per l’assunzione degli impegni. Le leggi regionali autorizzative di spesa operano quindi entro tali limiti e, se necessario, gli interventi devono essere ridotti proporzionalmente.
L’erogazione delle spese segue normalmente l’andamento delle disponibilità regionali sul conto speciale di tesoreria, nel rispetto della normativa sulla Tesoreria Unica. I documenti contabili di spesa devono comunque essere trasmessi quando il ritardo nel pagamento potrebbe comportare maggiori oneri per la Regione; eventuali anticipazioni di cassa sono consentite nei limiti della normativa statale.
Bilancio pluriennale 2006-2008
È approvato il bilancio relativo al triennio 2006-2008, allegato al bilancio di previsione 2006. Si tratta del quadro finanziario programmatico pluriennale della Regione per il triennio indicato.
Finanziamento e bilanci di enti, agenzie e aziende regionali
La legge approva i bilanci per l’esercizio 2006 di diversi organismi regionali e autorizza specifici finanziamenti a carico del bilancio della Regione, con obbligo per gli enti interessati di adeguare i rispettivi bilanci entro i termini stabiliti:
- A.R.S.S.A.: approvato il bilancio 2006 e autorizzati finanziamenti per personale/funzionamento e attività istituzionali; l’agenzia deve adeguare il bilancio entro 30 giorni, con eventuale intervento sostitutivo in caso di inerzia.
- Aziende per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo, L’Aquila e Chieti: approvati i bilanci 2006 e autorizzati stanziamenti per spese correnti e in conto capitale; la Giunta ripartisce i fondi entro 30 giorni dalla pubblicazione e le Aziende devono adeguare i bilanci nei 30 giorni successivi.
- A.R.I.T.: approvato il bilancio 2006 e autorizzati finanziamenti per funzionamento e investimento; adeguamento del bilancio entro 30 giorni, con sostituzione in caso di inadempimento.
- A.P.T.R.: approvato il bilancio 2006 e autorizzato un contributo per il funzionamento; obbligo di adeguamento entro 30 giorni, con intervento sostitutivo.
- A.R.T.A.: approvato il bilancio 2006 e autorizzato il finanziamento per il funzionamento; anche qui è previsto l’adeguamento entro 30 giorni e, in difetto, la sostituzione.
- Ente Abruzzo Lavoro: approvato il bilancio 2006 e autorizzato un finanziamento per attività e iniziative di istituto; previsto adeguamento del bilancio entro 30 giorni e intervento sostitutivo in caso di mancato adempimento.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ma produce effetto dal 1° gennaio 2006. La sua disciplina è quindi riferita esclusivamente all’esercizio finanziario 2006 e, per il bilancio pluriennale, al triennio 2006-2008.
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