L.R. Abruzzo 46/2005
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006 - 2008 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2006).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge finanziaria 2006 della Regione Abruzzo autorizza rifinanziamenti, modifiche a stanziamenti continuativi e nuovi capitoli di bilancio, istituisce un contributo per il Comune dell’Aquila e estende le regole del patto di stabilità interno agli enti strumentali e aziende regionali, con effetti principalmente sull’esercizio 2006 e sui collegati stanziamenti 2007-2008.
Legge finanziaria regionale Abruzzo 2006
Legge finanziaria regionale Abruzzo 2006
La legge disciplina le principali autorizzazioni di spesa e le variazioni di bilancio della Regione Abruzzo per l’esercizio 2006 e, per alcuni effetti, per il triennio 2006-2008. Contiene inoltre disposizioni sul patto di stabilità interno, su alcuni contributi e su aggiornamenti puntuali di leggi regionali previgenti.
Rifinanziamenti e stanziamenti di bilancio
Il provvedimento autorizza il rifinanziamento delle leggi regionali indicate nell’Allegato 1, per importi corrispondenti agli stanziamenti iscritti per competenza e cassa nei capitoli del bilancio 2006.
Per l’esercizio 2006 è inoltre prevista la modifica degli stanziamenti continuativi e dei limiti d’impegno secondo la Tabella di cui all’Allegato 2, con conseguente iscrizione nel bilancio di previsione.
Nuovi capitoli di bilancio e contributo al Comune dell’Aquila
Per esigenze esclusivamente tecniche sono istituiti due nuovi capitoli di spesa relativi al personale regionale:
- fondo per le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività;
- fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale.
Lo stanziamento di tali capitoli è determinato annualmente dalle leggi di bilancio.
È inoltre concesso un contributo di 100.000 euro al Comune dell’Aquila per opere di arredo urbano. L’erogazione è demandata alla Giunta regionale, tramite la Direzione OO.PP., secondo le modalità previste dalla L.R. 56/2001. La copertura è assicurata mediante istituzione di un nuovo capitolo di spesa e contestuale riduzione di un capitolo esistente.
Patto di stabilità interno per enti strumentali e aziende regionali
La Regione estende ai propri enti strumentali e alle aziende regionali gli obblighi derivanti dal Patto di stabilità interno, al fine del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, su proposta del componente competente in materia di bilancio, deve definire criteri e obiettivi differenziati, tenendo conto delle specificità gestionali, contabili e istituzionali dei singoli enti.
Se nel 2006 non vengono raggiunti gli obiettivi assegnati, i trasferimenti regionali correnti spettanti per gli anni 2007 e 2008 sono ridotti del 5% rispetto all’ammontare determinato dalla legge di bilancio 2005. Le strutture regionali competenti devono verificare il rispetto degli obiettivi e trasmettere a fine esercizio l’attestazione alla struttura di gestione del bilancio.
Cofinanziamento di programmi comunitari e nazionali
Per il 2006 la Regione autorizza una spesa di 13 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi comunitari e nazionali e di interventi di programmazione negoziata. La somma è iscritta in un nuovo capitolo, con contestuale riduzione di un capitolo esistente.
Fondi speciali per nuovi interventi legislativi
Il fondo speciale per spese correnti è articolato in due partite:
- 500.000 euro per nuovi interventi in materia di protezione sociale;
- 5.000.000 euro per nuovi interventi in materia culturale.
Il fondo speciale per spese in conto capitale è articolato in tre partite:
- 9.500.000 euro per l’accrescimento del patrimonio edilizio regionale;
- 4.000.000 euro per innovazione tecnologica e rilancio del sistema produttivo;
- una partita destinata ai Giochi del Mediterraneo 2009 e al Campionato europeo di basket 2007.
Aggiornamenti di precedenti leggi regionali in materia di contributi
La legge aggiorna diverse disposizioni relative all’erogazione di contributi ad associazioni di assistenza, combattentistiche, per ciechi e sordomuti, e a sezioni provinciali di associazioni di invalidi. L’aggiornamento è in gran parte di natura organizzativa: i riferimenti al I Dipartimento - Ufficio ragioneria della Giunta regionale sono sostituiti dal rinvio al servizio che dispone l’erogazione dei contributi.
Per la provvidenza alla sezione provinciale dell’Unione italiana dei ciechi di Teramo, il rendiconto dell’impiego del contributo va trasmesso al servizio erogante entro il 31 marzo, anziché entro il 28 febbraio.
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti mediante la legge di bilancio 2006.
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.
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