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Sentenza

Sentenza del 14/03/2017 n. 1250 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - IMU - ICI - Accertamento Abitazione principale - Residenza anagrafica - Rileva

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI n. 208345495, notificato il 4 gennaio 2012, relativo all'anno d'imposta 2008, contestando sia l'insufficiente motivazione dell'atto sia l'infondatezza della pretesa fiscale. Ha sostenuto che l'immobile fosse la propria abitazione principale e ha prodotto documentazione relativa al pagamento di utenze, TARSU e altre forniture, chiedendo quindi l'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione per abitazione principale.

La decisione

La Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo valido e adeguatamente motivato l'avviso di accertamento. Il Collegio ha stabilito che, ai fini ICI, l'abitazione principale coincide in via presuntiva con quella della residenza anagrafica, salvo prova contraria. Poiché nel 2008 la contribuente risultava residente a Fiumicino e non presso l'immobile di Roma, non ha potuto beneficiare dell'aliquota agevolata e della detrazione. I pagamenti delle utenze e della TARSU non sono stati considerati sufficienti a dimostrare la dimora abituale. Le spese di lite sono state poste a carico della contribuente per euro 200,00.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 2, D.L. 93/2008

    La disposizione rinvia alla nozione di abitazione principale prevista dalla disciplina ICI.

  • Art. 8, comma 2, D.Lgs. 504/1992, come modificato dall'art. 1, comma 173, lettera b), legge 296/2006

    abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica

    La residenza anagrafica costituisce la presunzione, superabile con prova contraria, che l'immobile sia l'abitazione principale. In assenza di residenza anagrafica presso l'immobile, il contribuente deve fornire una prova concreta ed effettiva della dimora abituale.

  • Art. 3, comma 1, D.P.R. 223/1989

    Per persone residenti si intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune

    La residenza anagrafica è collegata alla dimora abituale e, salvo temporanei disallineamenti, rappresenta il principale riferimento per individuare l'abitazione principale.

  • Legge 241/1990

    presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione

    L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando indica il soggetto passivo, gli immobili, il valore imponibile, il periodo d'imposta, la violazione e le eventuali sanzioni e interessi.

  • Art. 156 c.p.c.

    Un eventuale vizio formale o motivazionale dell'avviso può essere sanato quando l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo, consentendo al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.

  • Cassazione, ordinanza n. 25377/2009 e sentenza n. 3332/2010

    La motivazione dell'avviso deve delimitare le ragioni della pretesa e permettere l'esercizio del diritto di difesa; è sufficiente l'indicazione del criterio astratto utilizzato dall'ufficio.

  • Cassazione, sentenza n. 19145/2010

    L'eventuale irregolarità della motivazione dell'atto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo.

  • Cassazione, sentenza n. 12050/2010

    Quel che rileva ai fini I.C.I. è quindi l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale

    L'agevolazione spetta quando l'immobile costituisce effettivamente la dimora abituale. Le utenze intestate, i pagamenti TARSU o altri elementi analoghi, considerati isolatamente, non provano necessariamente la stabile dimora, poiché possono riferirsi anche a residenze secondarie.

Massime di principio

  • Per ottenere l'agevolazione ICI o IMU prevista per l'abitazione principale, occorre normalmente che il contribuente dimori abitualmente nell'immobile; la residenza anagrafica costituisce il principale indice presuntivo.
  • Se la residenza anagrafica è situata in un Comune o immobile diverso, l'agevolazione non è automaticamente esclusa in ogni caso, ma il contribuente deve fornire una prova concreta, coerente e complessiva della dimora abituale nell'immobile agevolato.
  • La semplice intestazione o il pagamento di utenze, TARSU e altri servizi non è di regola sufficiente, da solo, a dimostrare l'abitazione principale, perché tali elementi possono riguardare anche immobili non abitati stabilmente.
  • L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato se consente di identificare il contribuente, l'immobile, il periodo d'imposta, la base o il valore imponibile, la violazione, le sanzioni e gli interessi, permettendo una difesa effettiva.
  • In caso di contestazione, è opportuno documentare la dimora abituale con elementi convergenti, come certificazioni anagrafiche, consumi effettivi, presenza del nucleo familiare, documentazione scolastica o lavorativa e ogni altra prova oggettiva, non limitandosi alle sole utenze.
  • La parte che perde il giudizio può essere condannata al pagamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.

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