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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-431/22

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 dicembre 2023. — Scuola europea di Varese contro PD e LC. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Convenzione recante statuto delle scuole europee – Articolo 27, paragrafo 2 – Regolamento generale delle scuole europee – Articoli 62, 66 e 67 – Contestazione della decisione di un consiglio di classe di non autorizzare il passaggio di un allievo alla classe superiore del ciclo secondario – Difetto di giurisdizione dei giudici nazionali – Competenza esclusiva della Camera dei ricorsi delle scuole europee – Tutela giurisdizionale effettiva. — Causa C-431/22

Giurisprudenza europea62022CJ0431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha stabilito che le controversie sulla bocciatura o non ammissione alla classe superiore nelle scuole europee rientrano nella competenza esclusiva della Camera dei ricorsi, una volta esaurita la procedura amministrativa interna. Ha ritenuto che il combinato disposto della CSSE e del RGSE del 2014 sia compatibile con il testo della convenzione, con la prassi successiva delle parti contraenti e con il principio di tutela giurisdizionale effettiva. Il giudice nazionale non può quindi conoscere direttamente di tali ricorsi contro la decisione del consiglio di classe.

Competenza esclusiva della Camera dei ricorsi delle scuole europee sulle controversie relative alla non ammissione di un alunno alla classe superiore del ciclo secondario, dopo il previo ricorso amministrativo interno.

La questione giuridica

Se l’articolo 27, paragrafo 2, CSSE, letto con gli articoli 61, 62, 66 e 67 del RGSE del 2014, debba essere interpretato nel senso che la Camera dei ricorsi è l’unica competente, in prima e ultima istanza, a conoscere delle controversie contro la decisione di un consiglio di classe di non autorizzare il passaggio di un alunno alla classe superiore del ciclo secondario, dopo l’esaurimento della via amministrativa interna.

Principio di diritto

La Corte afferma che, interpretando la CSSE alla luce della Convenzione di Vienna, del contesto normativo del sistema delle scuole europee e della prassi successiva delle parti contraenti, la Camera dei ricorsi è competente in via esclusiva, in prima e ultima istanza, per conoscere, dopo il previo ricorso amministrativo al segretario generale, delle controversie sulla legittimità della non ammissione di un alunno alla classe superiore del ciclo secondario. Tale competenza non viola l’articolo 27, paragrafo 2, CSSE né il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, purché il controllo della Camera dei ricorsi consenta di sindacare almeno l’assenza di eccesso o sviamento di potere, errore di diritto ed errore manifesto di valutazione, nel rispetto del margine didattico del consiglio di classe.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Convenzione recante statuto delle scuole europee (CSSE), articolo 27, paragrafi 2, 3, 6 e 7
  • Convenzione recante statuto delle scuole europee (CSSE), articoli 10, 11, 14, 26 e 31, paragrafo 4
  • Regolamento generale delle scuole europee (RGSE) 2014, articoli 61, 62, 66 e 67
  • Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, articoli 1, 3 e 31
  • Decisione 94/557/CE, Euratom
  • Decisione 94/558/CECA
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Competenza della Camera dei ricorsi sulle decisioni di non ammissione alla classe superiore

La pronuncia, resa in un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana, riguarda la ripartizione di giurisdizione tra giudici nazionali e Camera dei ricorsi delle scuole europee in materia di passaggio alla classe superiore nel ciclo secondario. Il contenzioso nasce dal ricorso dei genitori di uno studente contro la decisione di un consiglio di classe della Scuola europea di Varese di non autorizzarne il passaggio.

Fatti e procedimento principale

Il 25 giugno 2020 ai genitori di NG è stata notificata la decisione negativa del consiglio di classe. Essi hanno proposto ricorso davanti al TAR Lombardia, che si è dichiarato competente e ha concesso misure provvisorie. Successivamente la Scuola europea di Varese ha promosso davanti alla Corte di cassazione un regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la competenza esclusiva della Camera dei ricorsi ai sensi della CSSE e del RGSE del 2014.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la CSSE, in particolare gli articoli 10 e 11, che attribuiscono al consiglio superiore il potere di stabilire le regole sul passaggio degli allievi alla classe superiore, e l’articolo 27, paragrafo 2, che istituisce la Camera dei ricorsi come organo unico competente per determinate controversie. Richiama inoltre gli articoli 61, 62, 66 e 67 del RGSE del 2014, che disciplinano il procedimento: ricorso amministrativo al segretario generale per vizi di forma o fatti nuovi; successivo ricorso contenzioso dinanzi alla Camera dei ricorsi contro la decisione del segretario generale. Sono menzionate anche le decisioni 94/557/CE, Euratom e 94/558/CECA, che hanno autorizzato la conclusione della CSSE.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 27, paragrafo 2, CSSE debba essere interpretato nel senso che la Camera dei ricorsi è l’unica competente, in prima e ultima istanza, a conoscere delle controversie sulla decisione di non ammissione alla classe superiore di uno studente del ciclo secondario.

Competenza della Corte di giustizia

La Corte respinge i dubbi sulla propria competenza. Spiega che la CSSE, per l’Unione, costituisce un atto adottato da un’istituzione ai sensi dell’articolo 267 TFUE, e le sue disposizioni, così come gli atti adottati in base ad esse, rientrano nell’ambito del rinvio pregiudiziale. La Corte richiama anche la sentenza Oberto e O’Leary, e ribadisce che l’interpretazione della CSSE deve avvenire alla luce del diritto internazionale dei trattati, in particolare dell’articolo 31 della Convenzione di Vienna.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che gli alunni delle scuole europee sono tra le persone menzionate dall’articolo 27, paragrafo 2, CSSE e che una decisione di non ammissione alla classe superiore costituisce un atto lesivo basato sulla convenzione o su regole adottate in base ad essa. Precisa inoltre che, benché il testo dell’articolo 27 citi il consiglio superiore o il consiglio di amministrazione, il contesto normativo e gli obiettivi della CSSE consentono di includere anche gli atti dei consigli di classe, quando questi esercitano competenze attribuite dal regolamento generale. La Corte valorizza poi la prassi successiva: dal 2005 il regolamento generale ha previsto il ricorso amministrativo e poi il ricorso alla Camera dei ricorsi, e tale sistema è stato applicato in modo costante senza contestazioni da parte delle parti contraenti. Ciò integra, secondo la Corte, una prassi interpretativa o un accordo successivo ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, della Convenzione di Vienna.

Tutela giurisdizionale effettiva

La Corte esclude che la concentrazione del contenzioso davanti alla Camera dei ricorsi violi l’articolo 47 della Carta. Ricorda che il principio di tutela giurisdizionale effettiva garantisce l’accesso a un giudice, non il doppio grado, e che la Camera dei ricorsi presenta i requisiti di una giurisdizione ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Il controllo giurisdizionale, pur rispettando il margine di discrezionalità didattica del consiglio di classe, deve almeno consentire di verificare l’assenza di eccesso o sviamento di potere, errore di diritto ed errore manifesto di valutazione.

Dispositivo

La Corte dichiara che il combinato disposto dell’articolo 27, paragrafo 2, CSSE e degli articoli 61, 62, 66 e 67 del RGSE del 2014 deve essere interpretato nel senso che la Camera dei ricorsi ha competenza esclusiva, in prima e in ultima istanza, sulle controversie relative alla legittimità della decisione di un consiglio di classe di una scuola europea di non autorizzare il passaggio di un allievo alla classe superiore del ciclo secondario, dopo l’esaurimento della via amministrativa interna.

Come è indicizzato

Materiescuole europeetutela giurisdizionale effettivadiritto processuale dell’unionediritto internazionale dei trattatiistruzione scolastica

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